La terza sezione penale della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 912 depositata in data 13/01/2012 ha
stabilito che l'utilizzo di schede
carburante false da parte del contribuente per fruire di maggiori deduzioni
al fine delle imposte sui redditi e di detrazioni dell'IVA si configura come "dichiarazione fraudolenta" e pertanto penalmente
perseguibile. Il reato di utilizzo di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte prevede infatti la
reclusione da 18 mesi a 6 anni.
A tal proposito si ricorda che la
normativa prevede una serie di adempimenti ai fini dell'utilizzo di tali schede
carburante, tra cui l'obbligo dell'addetto alla distribuzione di carburante di
indicare in detta scheda, all'atto di ogni rifornimento, con firma di
convalida, da data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, nonché,
anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente
l'impianto di distribuzione e l'ubicazione dell'impianto stesso; inoltre l'intestatario
del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa deve annotare sulla
scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine o del mese o del
trimestre, dall'apposito dispositivo presente nel veicolo.
La mancanza dei predetti
requisiti, oppure la non veridicità delle informazioni (per esempio l'acquisto
di un quantitativo di carburante sproporzionato rispetto ai normali consumi del
veicolo) o delle firme riportate sulla scheda carburante possono pertanto
configurare l'ipotesi di "dichiarazione fraudolenta" e i conseguenti riflessi
sul profilo penale di cui sopra.