Con
l'art. 5 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito
nella L. 3.8.2009 n. 102, c.d. "manovra d'estate", è stato
ripristinato un incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in nuovi
macchinari e in nuove apparecchiature (c.d. "Tremonti-ter").
Ambito soggettivo di applicazione
L'agevolazione
è fruibile dai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime
contabile o di determinazione del reddito adottato.
Sono
quindi ammessi all'agevolazione anche:
-
gli
imprenditori agricoli, se superano i limiti stabiliti dall'art. 32 del
TUIR per la determinazione del reddito agrario (e che quindi diventano
titolari anche di reddito d'impresa);
-
gli
enti non commerciali (limitatamente al reddito d'impresa derivante
dall'attività commerciale esercitata).
I
titolari di attività industriali a rischio di rilevanti incidenti sul lavoro
connessi con determinate sostanze pericolose, possono beneficiare
dell'agevolazione soltanto se hanno rispettato gli obblighi e le prescrizioni
previste dal DLgs. 334/99.
Sono
invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi (professionisti).
Possono
fruire dell'agevolazione anche le imprese neocostituite, posto che la norma
non limita l'applicazione dell'incentivo alle sole imprese in attività,
come avveniva in passato.
Ambito oggettivo di applicazione
Con
riferimento all'ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in
nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della
Tabella ATECO 2007.
Il
requisito della novità dei beni è stato espressamente previsto in sede di
conversione in legge del DL 78/2009.
Macchinari ed apparecchiature agevolabili
La
divisione 28 della Tabella ATECO 2007 comprende macchinari ed apparecchiature
che intervengono meccanicamente o termicamente sui processi di
lavorazione.
Si
tratta, ad esempio, di:
-
macchine
di impiego generale;
-
macchine
per l'agricoltura e la silvicoltura;
-
macchine
per la formatura dei metalli e altre macchine utensili;
-
macchine
per impieghi speciali, quali quelle utilizzate nelle industrie tessili e
della carta.
Per
espressa previsione normativa, sono agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia
quelli non utilizzati presso altri soggetti.
È
dubbio se siano agevolabili i beni usati acquistati tra l'1.7.2009 e il
4.8.2009, periodo in cui il requisito della novità non era espressamente
previsto dalla norma.
Macchinari ed apparecchiature non agevolabili
Non
sono oggetto dell'agevolazione tutti i beni non richiamati dalla suddetta
divisione 28, in particolare gli immobili, gli autoveicoli e i computer.
Modalità di effettuazione degli investimenti
Sono
agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
-
acquisto;
-
leasing;
-
appalto.
Periodo di riferimento degli investimenti
L'incentivo
fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall'1.7.2009 al 30.6.2010.
Al
fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre
fare riferimento:
-
per
l'acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni;
-
per
le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano
ultimate;
-
per
gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della
prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei
lavori da parte del committente;
-
per
gli investimenti mediante leasing, alla data in cui il bene è
consegnato.
Meccanismo di calcolo della detassazione
L'agevolazione
consiste nell'esclusione da imposizione sul reddito d'impresa del 50% del
valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in
diminuzione da operare in sede di dichiarazione.
La
detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), ma non ai
fini IRAP.
Il
meccanismo di calcolo è semplificato rispetto alla precedente versione
dell'agevolazione, laddove era
detassato il 50% della differenza tra investimenti realizzati nel periodo e la
media del quinquennio precedente.
Inoltre,
a differenza delle precedenti versioni dell'agevolazione, sono irrilevanti i
disinvestimenti effettuati nel periodo d'imposta agevolato.
Decorrenza della detassazione
L'esclusione
da tassazione opera in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
In
pratica:
-
gli
investimenti effettuati nel secondo semestre 2009 rilevano già riferimento
al versamento del saldo delle imposte relative al 2009, da effettuarsi nel
2010 (generalmente, entro il 16 giugno);
-
gli
investimenti effettuati nel primo semestre 2010 rilevano con
riferimento al versamento del saldo delle imposte relative al 2010, da
effettuarsi nel 2011 (generalmente, entro il 16 giugno).
L'agevolazione
non deve essere considerata in sede di determinazione degli acconti.
Imprese
in perdita
L'agevolazione
opera anche nel caso in cui l'impresa sia in perdita.
In
tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
-
le
imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una
perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le
perdite nel limite del quinto periodo d'imposta successivo a quello di
formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate
nei primi tre periodi d'imposta e siano relative ad una nuova attività
produttiva);
-
le
imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio
soltanto nel caso in cui generino redditi nel periodo d'imposta agevolato,
posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo
dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest'ultimo.
Revoca dell'agevolazione
L'agevolazione
viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo
d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto:
Tuttavia,
è dubbio se i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non debbano essere
"ceduti" prima dell'1.1.2011 ovvero prima del 31.12.2011.
Sul
punto appare necessario un chiarimento ufficiale.
L'agevolazione
è altresì oggetto di revoca qualora l'imprenditore ceda i beni agevolati a
soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio
economico europeo (si tratta, quindi dei Paesi diversi dagli Stati membri
dell'Unione europea, dalla Norvegia, dall'Islanda e dal Liechtenstein).
Tale
ipotesi di revoca sembrerebbe applicabile indipendentemente dal periodo in cui
avviene la cessione, non essendo previsto alcun limite temporale.
Cumulabilità dell'agevolazione
Sebbene la norma non ne
faccia espresso riferimento, la detassazione degli investimenti in nuovi
macchinari ed apparecchiature sembrerebbe cumulabile con altre agevolazioni
fiscali.