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  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
Crisi occupazionale ed aiuti alle piccole aziende


Misure anticrisi per i lavoratori non destinatari del trattamento di Cassa Integrazione

L'articolo 19 comma 1 della legge 2/2009, che ha convertito in legge il Decreto Anticrisi n. 185/2008, introduce un importante ammortizzatore sociale per fronteggiare la contingente crisi occupazionale, estendendo l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali qualora non siano beneficiari di altri trattamenti di integrazione salariale. In linea generale, si tratta di lavoratori dipendenti di imprese del commercio ed artigiane appartenenti a settori diversi dall'edilizia.

L'azienda artigiana che si trova ad affrontare una crisi di mercato tale da dover ridurre od interrompere temporaneamente l'attività, può sospendere i rapporti di lavoro con i dipendenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di un anno. Durante tale periodo, ai dipendenti che soddisfino determinati requisiti di anzianità contributiva spetta un trattamento di sostegno al reddito posto a carico dell'INPS, in misura pari all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti, e degli Enti Bilaterali di settore. L'intervento degli enti bilaterali, per gli artigiani l'EBAV, è necessario per ottenere il diritto all'intera indennità.

Tutele previste per gli apprendisti in caso di sospensione dell'attività per crisi occupazionale

Una parziale tutela del reddito è prevista, in via sperimentale per gli anni dal 2009 al 2011, anche per il personale apprendista, altrimenti escluso da qualsiasi ammortizzatore sociale.

Gli apprendisti in forza al 29 novembre 2008, con almeno tre mesi di anzianità aziendale possono godere dell'indennità di disoccupazione ordinaria per il periodo massimo di 90 giorni in tutto l'arco di durata dell'apprendistato, sia in caso di sospensione, come descritto sopra, sia in caso di licenziamento. Anche in tale circostanza, l'intervento integrativo degli enti bilaterali è condizione dell'ottenimento del beneficio.

La procedura da seguire è analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti (dichiarazione di disponibilità al lavoro, domanda all'INPS).

Pur essendo le misure anticrisi sopra descritte pienamente in vigore in quanto disposte da legge dello Stato, siamo attualmente in attesa delle istruzioni operative dell'INPS, che dovranno chiarire quali saranno i tempi di pagamento delle indennità e gli eventuali ulteriori adempimenti da effettuare a cura del datore di lavoro o del lavoratore.

23-03-2009 Crisi occupazionale ed aiuti alle piccole aziende

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