Tra gli obblighi posti in capo al datore di lavoro dal Decreto
Legislativo n. 81/2008 - Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, rientra anche la redazione del Documento di Valutazione dei
Rischi da effettuare entro il 31
dicembre 2008, che, secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 28, deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
I datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori, in attesa di un Decreto Ministeriale ad oggi
non ancora emanato, che definirà procedure standardizzate e semplificate di
valutazione, hanno la possibilità di autocertificare l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi, fermo restando il termine del 31 dicembre
prossimo.