Extracomunitari: la comunicazione del C.F. dei familiari a c
Per la concessione delle
detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari, gli stessi
dovranno comunicare al proprio datore di lavoro i codici fiscali dei familiari a
loro carico, sia residenti in Italia che all'Estero.
Nel caso in cui i
familiari non siano in possesso del codice fiscale sarà lo stesso
extracomunitario a doverne richiedere l'attribuzione, per il proprio
familiare, presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che rilascerà il CF
previo esame della documentazione prevista dalla legge n. 296/2006, cioè:
a)
documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese
d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto competente per territorio;
b)
documentazione con apposizione dell' apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961;
c)
documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. La richiesta di
detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da dichiarazione che
confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.