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  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
Extracomunitari: la comunicazione del C.F. dei familiari a c


Per la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari, gli stessi dovranno comunicare al proprio datore di lavoro i codici fiscali dei familiari a loro carico, sia residenti in Italia che all'Estero.

Nel caso in cui i familiari non siano in possesso del codice fiscale sarà lo stesso extracomunitario a doverne richiedere l'attribuzione, per il proprio familiare, presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che rilascerà il CF previo esame della documentazione prevista dalla legge n. 296/2006, cioè:

a)  documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b)  documentazione con apposizione dell' apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c)  documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

 

 

 

10-04-2008 Extracomunitari: la comunicazione del C.F. dei familiari a c

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