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Dimissioni: chiarimenti del Ministero del Lavoro


Con lettera circolare del 4 marzo 2008, il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all'obbligo, per i dipendenti ed altre categorie di lavoratori, di presentare le dimissioni volontarie solo su moduli messi a disposizione da Direzioni del lavoro, Centri per l'Impiego e Uffici comunali.

Rinviando alla notizia pubblicata su questo sito il 3 marzo scorso, per quanto riguarda la descrizione sintetica degli obblighi introdotti dalla Legge 17 ottobre 2007 n. 188, elenchiamo di seguito le principali delucidazioni fornite dal Dicastero.

 

Soggetti abilitati a rilasciare il modulo di dimissioni MDV.

Gli enti presso cui i lavoratori possono recarsi per ottenere gratuitamente i moduli validi ai fini delle dimissioni sono: Direzioni provinciali e regionali del lavoro, Centri per l'impiego e Uffici comunali.

Il lavoratore si può rivolgere ad un qualsiasi ufficio, indipendentemente dalla località di residenza o dal comune in cui è prestata l'attività lavorativa.

Al momento attuale, le organizzazioni sindacali ed i patronati non possono validamente rilasciare il modulo. La loro abilitazione è subordinata all'entrata in vigore di un apposito decreto, che dovrebbe essere approvato entro il 23 maggio 2008, ed alla stipulazione di una convezione con il Ministero del Lavoro.

Il lavoratore non è abilitato a compilare autonomamente il modulo informatico, bensì è costretto a rivolgersi ad uno dei soggetti sopra indicati.

 

Quando non è necessario richiedere il modello informatico MDV

Secondo il Ministero, la compilazione del modello MDV è requisito di forma per la validità delle dimissioni volontarie ma non per la validità di accordi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, i quali possono continuare ad essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti del rapporto di lavoro in carta semplice.

Sono parimenti escluse dall'appesantimento della procedura informatica le dimissioni manifestate dal lavoratore durante il periodo di prova. Anche in tal caso è sufficiente una semplice lettera con l'indicazione della volontà del lavoratore, a condizione che la manifestazione sia portata a conoscenza del datore di lavoro in data antecedente od il giorno stesso della scadenza del periodo di prova, che questo sia stato espressamente previsto nel contratto di assunzione e sia conforme ai termini indicati dal Contratto collettivo applicato in azienda.

A parere del Ministero, anche qualora il lavoratore abbandoni il posto di lavoro, non sia rintracciabile e compia una prolungata assenza ingiustificata non si rende necessario far compilare il modulo MDV ed è invece ammissibile qualificare il comportamento del lavoratore come "dimissioni" di fatto. Tuttavia, tale scelta presenta notevoli rischi in quanto, a meno di un'espressa previsione del contratto collettivo applicato in azienda, non è stabilito da alcuna norma il significato di "prolungata assenza ingiustificata", pertanto non è garantito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni sia immune da contestazioni e vertenze.

 

Contenuti del Modello MDV

Ai fini della compilazione del modello MDV, il lavoratore deve recarsi presso i soggetti abilitati con l'opportuna documentazione e le informazioni esatte in merito al rapporto di lavoro che intende concludere. In particolare deve:

-         portare con sé un valido documento di identità e, se lavoratore extracomunitario, il permesso di soggiorno;

-         conoscere i dati identificativi dell'azienda datrice di lavoro: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, comune, CAP ed indirizzo della sede di lavoro (dati facilmente ricavabili da una busta paga);

-         conoscere la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e l'orario di lavoro (dati desumibili dal contratto di lavoro e dagli eventuali accordi di variazione).

10-03-2008 Dimissioni: chiarimenti del Ministero del Lavoro

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