Con
lettera circolare del 4 marzo 2008, il Ministero del Lavoro fornisce alcuni
chiarimenti in merito all'obbligo, per i dipendenti ed altre categorie di
lavoratori, di presentare le dimissioni volontarie solo su moduli messi a
disposizione da Direzioni del lavoro, Centri per l'Impiego e Uffici comunali.
Rinviando
alla notizia pubblicata su questo sito il 3 marzo scorso, per quanto riguarda la
descrizione sintetica degli obblighi introdotti dalla Legge 17 ottobre 2007 n.
188, elenchiamo di seguito le principali delucidazioni fornite dal Dicastero.
Soggetti abilitati a rilasciare il modulo di
dimissioni MDV.
Gli
enti presso cui i lavoratori possono recarsi per ottenere gratuitamente i moduli
validi ai fini delle dimissioni sono: Direzioni provinciali e regionali del
lavoro, Centri per l'impiego e Uffici comunali.
Il
lavoratore si può rivolgere ad un qualsiasi ufficio, indipendentemente dalla
località di residenza o dal comune in cui è prestata l'attività lavorativa.
Al
momento attuale, le organizzazioni sindacali ed i patronati non possono
validamente rilasciare il modulo. La loro abilitazione è subordinata
all'entrata in vigore di un apposito decreto, che dovrebbe essere approvato
entro il 23 maggio 2008, ed alla stipulazione di una convezione con il Ministero
del Lavoro.
Il
lavoratore non è abilitato a compilare autonomamente il modulo informatico,
bensì è costretto a rivolgersi ad uno dei soggetti sopra indicati.
Quando non è necessario richiedere il
modello informatico MDV
Secondo
il Ministero, la compilazione del modello MDV è requisito di forma per la
validità delle dimissioni volontarie ma non per la validità di accordi per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, i quali possono continuare ad essere
redatti e sottoscritti da entrambe le parti del rapporto di lavoro in carta
semplice.
Sono
parimenti escluse dall'appesantimento della procedura informatica le dimissioni
manifestate dal lavoratore durante il periodo di prova. Anche in tal caso è
sufficiente una semplice lettera con l'indicazione della volontà del
lavoratore, a condizione che la manifestazione sia portata a conoscenza del
datore di lavoro in data antecedente od il giorno stesso della scadenza del
periodo di prova, che questo sia stato espressamente previsto nel contratto di
assunzione e sia conforme ai termini indicati dal Contratto collettivo applicato
in azienda.
A
parere del Ministero, anche qualora il lavoratore abbandoni il posto di lavoro,
non sia rintracciabile e compia una prolungata assenza ingiustificata non si
rende necessario far compilare il modulo MDV ed è invece ammissibile
qualificare il comportamento del lavoratore come "dimissioni" di fatto.
Tuttavia, tale scelta presenta notevoli rischi in quanto, a meno di
un'espressa previsione del contratto collettivo applicato in azienda, non è
stabilito da alcuna norma il significato di "prolungata assenza
ingiustificata", pertanto non è garantito che la cessazione del rapporto di
lavoro per dimissioni sia immune da contestazioni e vertenze.
Contenuti del Modello MDV
Ai
fini della compilazione del modello MDV, il lavoratore deve recarsi presso i
soggetti abilitati con l'opportuna documentazione e le informazioni esatte in
merito al rapporto di lavoro che intende concludere. In particolare deve:
-
portare con sé un valido
documento di identità e, se lavoratore extracomunitario, il permesso di
soggiorno;
-
conoscere i dati identificativi
dell'azienda datrice di lavoro: denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, comune, CAP ed indirizzo della sede di lavoro (dati facilmente
ricavabili da una busta paga);
-
conoscere la data di inizio del
rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e l'orario di lavoro (dati
desumibili dal contratto di lavoro e dagli eventuali accordi di variazione).