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Lettera di dimissioni solo su modello Ministeriale


La legge 17 ottobre 2007 n. 188, con il Decreto attuativo interministeriale 21 gennaio 2008, rivoluziona alla disciplina delle dimissioni dal rapporto di lavoro, sottoponendo la validità del recesso da parte del lavoratore all'utilizzo di particolari moduli messi a disposizione da Direzioni del lavoro ed altri enti pubblici competenti.

L'intento del legislatore, come già anticipato su questo sito il 15 ottobre 2007 in occasione della definitiva approvazione del disegno di legge alle Camere, è quello di eliminare il fenomeno delle dimissioni "in bianco", consistente in una lettera di dimissioni preconfezionata dal datore di lavoro e fatta firmare al lavoratore all'atto dell'assunzione senza l'indicazione della data di recesso, apposta in un momento successivo a completa discrezione dell'azienda.

Dal 5 marzo 2008, le dimissioni dovranno essere comunicate esclusivamente su apposito modulo ministeriale, mentre l'utilizzo di qualsiasi altro modello renderà nulla la volontà del recesso. Il lavoratore potrà ottenere tale modulo presso Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego ed Uffici Comunali. La procedura prevede l'identificazione e la registrazione del richiedente, il successivo rilascio del modulo con sistemi per evitare contraffazioni e falsificazioni e con data certa di emissione. L'ultimo punto assume rilevanza determinante poiché, una volta ritirato il modulo, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per consegnarlo al datore di lavoro esprimendo così validamente la volontà di recesso. Il superamento del limite dei 15 giorni tra l'emissione del modello e la consegna all'azienda implica la nullità delle dimissioni e rende necessario ripetere l'operazione dal principio.

Al di là degli aspetti procedurali attinenti al rilascio dei modelli, la nuova disciplina implicherà una serie di rilevanti conseguenze nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore dimissionario:

-          La "vecchia" lettera di dimissioni scritta in carta semplice, sottoscritta dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro non costituirà più l'atto con il quale viene validamente manifestata la volontà del recesso. L'azienda che accetti ugualmente la comunicazione e risolva il rapporto di lavoro per dimissioni, si espone al rischio di soccombere a seguito di ricorso, presentato anche dopo svariato tempo, e di dover ricostituire dall'inizio il rapporto di lavoro.

-          In caso di dimissioni verbali o per comportamento concludente, non sussistendo certezza sull'effettiva volontà del lavoratore di recedere dal rapporto, sarà l'azienda a dover procedere, per tutelarsi, alla contestazione dell'assenza ingiustificata e successivamente al licenziamento per motivi disciplinari, dilatando notevolmente i tempi necessari alla procedura di risoluzione ed aumentando il rischio di vertenza.

-          L'obbligatorietà della procedura non si limita ai rapporti di lavoro dipendente, ma comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative a progetto, le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, il rapporto di lavoro dei soci di cooperativa e degli agenti e rappresentanti monomandatari.

D'altro lato, gli aspetti oscuri della normativa sono molteplici e non appena saranno pubblicati ulteriori chiarimenti dagli enti ministeriali competenti ne daremo tempestivamente notizia.

03-03-2008 Lettera di dimissioni solo su modello Ministeriale

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