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  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
La maxisanzione per lavoro "nero"


Secondo la vigente normativa, è approssimativamente di 11.000,00 euro la sanzione minima per ciascun lavoratore non risultante da scritture o da altra documentazione imposta dalla legge ai datori di lavoro, cui vanno aggiunte ulteriori sanzioni, talvolta di natura penale, in caso di svolgimento di attività particolarmente rischiose senza i prescritti accorgimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di impiego di minori o extracomunitari senza permesso di soggiorno, o ancora quando non siano stati regolarmente istituiti i libri matricola e presenze, obbligatori nel caso di impiego di personale dipendente.

Queste conseguenze rendono oltremodo rischioso per l'impresa ricorrere al lavoro nero al fine di risparmiare contributi previdenziali ed altri oneri, considerando anche l'aumento del personale ispettivo in forza presso gli enti competenti ed il rilevante numero di ispezioni effettuate nei luoghi di lavoro durante l'ultimo anno: ad essere preoccupante non è soltanto l'ammontare delle sanzioni per le violazioni sopra descritte, ma anche l'accresciuta probabilità che tali violazioni vengano scoperte.

 

LA MAXISANZIONE

La legge 248/2006 introduce quella che viene generalmente denominata "maxisanzione", vale a dire una sanzione cha va da un minimo di 4.500,00 euro ad un valore massimo di 15.000,00 euro per ogni lavoratore non in regola, maggiorato di 150,00 euro per ciascuna giornata di effettivo lavoro prestata. Se durante un'ispezione viene accertato, grazie alle dichiarazioni acquisite dal lavoratore e ad altri elementi di prova, che le giornate di lavoro in nero sono state 30, la sanzione aggiuntiva ammonterebbe a 4.500,00 euro: in totale l'importo minimo arriva a 9.000,00 euro.

 

LE ULTERIORI SANZIONI PREVISTE

Esistono inoltre ulteriori sanzioni per non aver effettuato gli adempimenti previsti dalla legge nella fase di assunzione del lavoratore:

omessa comunicazione al centro per l'impiego  euro 100,00

omessa comunicazione all'INAIL del codice fiscale     euro 12,75

omessa comunicazione dei dati del libro matricola   euro 250,00

omessa registrazione nel libro matricola euro 125,00

omessa consegna del prospetto paga       euro 125,00

per un totale di euro 612,75.

 

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

In aggiunta, la recente legge 123/2007 ha investito l'ispettore del lavoro del potere di sospendere l'attività di impresa se riscontra, nel luogo di svolgimento dell'attività, la presenza di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori in regola. In pratica, se su sei lavoratori presenti anche uno solo non risulta in regola, scatta la chiusura temporanea dell'attività imprenditoriale. La ripresa dei lavori potrà avvenire dopo il pagamento di una ulteriore sanzione, la regolarizzazione del dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali dovuti. Si arriva ad oltre 11.000,00 euro, senza considerare il danno provocato dalla temporanea impossibilità di svolgere la normale attività economica aziendale. 

 

L'OMESSA ISTITUZIONE DEI LIBRI OBBLIGATORI

Le conseguenze sono ancor più gravi nel caso in cui l'unico lavoratore "ufficiale" sia il titolare dell'impresa, coadiuvato nella propria attività anche da un lavoratore in "nero". Normalmente, se l'artigiano o il commerciante svolgono da soli la propria attività, non vengono vidimati libro matricola e libro presenze, poiché obbligatori solo in caso di impiego di altri lavoratori. Se durante un'ispezione viene accertata la presenza di un lavoratore subordinato non in regola, la mancata istituzione e tenuta dei due registri determina la sanzione minima di 8.000,00 euro, che incrementa il totale da pagare a circa 20.000,00 euro.

Le conseguenze negative del lavoro nero, come dimostrato, variano in relazione ad ogni singola situazione aziendale e non si fermano a quanto sinteticamente descritto: sono previste specifiche sanzioni per l'impiego di minori irregolari e di extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno che non dà diritto al lavoro, per la mancata adozione delle norme di sicurezza, per la mancata consegna del tesserino di riconoscimento nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto.

 

MAXISANZIONE, FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE E SOCI DI SOCIETA'

La maxisanzione è applicabile anche quando lavorino presso l'impresa i familiari dell'imprenditore e i soci di società per i quali non sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti previsti dalla legge. In breve, se il titolare artigiano o il commerciante impiegano nell'attività lavorativa il coniuge, il figlio o un parente stretto sono obbligati ad effettuare le iscrizioni all'INAIL, eventualmente alla Gestione pensionistica speciale dell'INPS e nel libro matricola. Allo stesso modo per quanto riguarda i soci di società che esercitano attività commerciali o artigiane. In caso di omissioni si incorre nel rischio che i lavoratori in questione vengano considerati irregolari con il conseguente obbligo di pagamento della maxisanzione da 1.500,00 a 12.000,00 euro.

 

MAXISANZIONE E COLLABORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Anche il rapporto con un lavoratore autonomo occasionale, regolato dall'articolo 2222 del Codice civile, comporta notevole rischio: può succedere infatti che il contratto d'opera nasconda un'effettiva attività lavorativa del tutto assimilabile a quella del lavoro dipendente. Nell'ambito del contratto con il prestatore d'opera, l'impresa non deve effettuare alcuna registrazione o comunicazione ad enti pubblici e generalmente si limita a rilasciare una ricevuta con l'importo del compenso corrisposto e della trattenuta fiscale applicata. Se, in sede di ispezione, viene accertata la natura subordinata della prestazione, dunque viene riconosciuto che il lavoratore è un "dipendente", non un autonomo come si voleva far credere, diviene applicabile la maxisanzione proprio perché il lavoratore non risulta da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

 

 

13-11-2007 La maxisanzione per lavoro "nero"

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