Secondo
la vigente normativa, è approssimativamente di 11.000,00 euro la sanzione
minima per ciascun lavoratore non risultante da scritture o da altra
documentazione imposta dalla legge ai datori di lavoro, cui vanno aggiunte
ulteriori sanzioni, talvolta di natura penale, in caso di svolgimento di attività
particolarmente rischiose senza i prescritti accorgimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di impiego di minori o extracomunitari senza permesso di
soggiorno, o ancora quando non siano stati regolarmente istituiti i libri
matricola e presenze, obbligatori nel caso di impiego di personale dipendente.
Queste
conseguenze rendono oltremodo rischioso per l'impresa ricorrere al lavoro nero
al fine di risparmiare contributi previdenziali ed altri oneri, considerando
anche l'aumento del personale ispettivo in forza presso gli enti competenti ed
il rilevante numero di ispezioni effettuate nei luoghi di lavoro durante
l'ultimo anno: ad essere preoccupante non è soltanto l'ammontare delle
sanzioni per le violazioni sopra descritte, ma anche l'accresciuta probabilità
che tali violazioni vengano scoperte.
LA
MAXISANZIONE
La
legge 248/2006 introduce quella che viene generalmente denominata
"maxisanzione", vale a dire una sanzione cha va da un minimo di 4.500,00
euro ad un valore massimo di 15.000,00 euro per ogni lavoratore non in regola,
maggiorato di 150,00 euro per ciascuna giornata di effettivo lavoro prestata. Se
durante un'ispezione viene accertato, grazie alle dichiarazioni acquisite dal
lavoratore e ad altri elementi di prova, che le giornate di lavoro in nero sono
state 30, la sanzione aggiuntiva ammonterebbe a 4.500,00 euro: in totale
l'importo minimo arriva a 9.000,00 euro.
LE
ULTERIORI SANZIONI PREVISTE
Esistono inoltre ulteriori
sanzioni per non aver effettuato gli adempimenti previsti dalla legge nella fase
di assunzione del lavoratore:
omessa
comunicazione al centro per l'impiego euro
100,00
omessa
comunicazione all'INAIL del codice fiscale
euro 12,75
omessa
comunicazione dei dati del libro matricola
euro 250,00
omessa
registrazione nel libro matricola euro
125,00
omessa
consegna del prospetto paga
euro 125,00
per
un totale di euro 612,75.
LA
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA
In
aggiunta, la recente legge 123/2007 ha investito l'ispettore del lavoro del
potere di sospendere l'attività di impresa se riscontra, nel luogo di
svolgimento dell'attività, la presenza di lavoratori in nero in misura pari o
superiore al 20% dei lavoratori in regola. In pratica, se su sei lavoratori
presenti anche uno solo non risulta in regola, scatta la chiusura temporanea
dell'attività imprenditoriale. La ripresa dei lavori potrà avvenire dopo il
pagamento di una ulteriore sanzione, la regolarizzazione del dipendente ed il
versamento dei contributi previdenziali dovuti. Si arriva ad oltre 11.000,00
euro, senza considerare il danno provocato dalla temporanea impossibilità di
svolgere la normale attività economica aziendale.
L'OMESSA
ISTITUZIONE DEI LIBRI OBBLIGATORI
Le
conseguenze sono ancor più gravi nel caso in cui l'unico lavoratore
"ufficiale" sia il titolare dell'impresa, coadiuvato nella propria attività
anche da un lavoratore in "nero". Normalmente, se l'artigiano o il
commerciante svolgono da soli la propria attività, non vengono vidimati libro
matricola e libro presenze, poiché obbligatori solo in caso di impiego di altri
lavoratori. Se durante un'ispezione viene accertata la presenza di un
lavoratore subordinato non in regola, la mancata istituzione e tenuta dei due
registri determina la sanzione minima di 8.000,00 euro, che incrementa il totale
da pagare a circa 20.000,00 euro.
Le
conseguenze negative del lavoro nero, come dimostrato, variano in relazione ad
ogni singola situazione aziendale e non si fermano a quanto sinteticamente
descritto: sono previste specifiche sanzioni per l'impiego di minori
irregolari e di extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di
soggiorno che non dà diritto al lavoro, per la mancata adozione delle norme di
sicurezza, per la mancata consegna del tesserino di riconoscimento nell'ambito
dei contratti di appalto e subappalto.
MAXISANZIONE,
FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE E SOCI DI SOCIETA'
La
maxisanzione è applicabile anche quando lavorino presso l'impresa i familiari
dell'imprenditore e i soci di società per i quali non sono stati regolarmente
effettuati gli adempimenti previsti dalla legge. In breve, se il titolare
artigiano o il commerciante impiegano nell'attività lavorativa il coniuge, il
figlio o un parente stretto sono obbligati ad effettuare le iscrizioni
all'INAIL, eventualmente alla Gestione pensionistica speciale dell'INPS e
nel libro matricola. Allo stesso modo per quanto riguarda i soci di società che
esercitano attività commerciali o artigiane. In caso di omissioni si incorre
nel rischio che i lavoratori in questione vengano considerati irregolari con il
conseguente obbligo di pagamento della maxisanzione da 1.500,00 a 12.000,00
euro.
MAXISANZIONE
E COLLABORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Anche
il rapporto con un lavoratore autonomo occasionale, regolato dall'articolo
2222 del Codice civile, comporta notevole rischio: può succedere infatti che il
contratto d'opera nasconda un'effettiva attività lavorativa del tutto
assimilabile a quella del lavoro dipendente. Nell'ambito del contratto con il
prestatore d'opera, l'impresa non deve effettuare alcuna registrazione o
comunicazione ad enti pubblici e generalmente si limita a rilasciare una
ricevuta con l'importo del compenso corrisposto e della trattenuta fiscale
applicata. Se, in sede di ispezione, viene accertata la natura subordinata della
prestazione, dunque viene riconosciuto che il lavoratore è un "dipendente",
non un autonomo come si voleva far credere, diviene applicabile la maxisanzione
proprio perché il lavoratore non risulta da scritture o da altra documentazione
obbligatoria.