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  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
D.U.R.C. obbligatorio per le agevolazioni contributive


Il Decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 concretizza quanto previsto dalla Finanziaria 2007 in tema di agevolazioni economiche e normative alle imprese: i datori di lavoro che intendano fruire di benefici contributivi o comunque inerenti il lavoro e la legislazione sociale, devono periodicamente ottenere l'attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali competenti: INPS, INAIL ed eventualmente Casse Edili.

Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C. costituirà essenziale requisito per la concessione di agevolazioni quali lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, di disoccupati da oltre 24 mesi, di personale in sostituzione di lavoratrici in maternità.

Il D.U.R.C. avrà validità di 30 giorni ed il suo rilascio è subordinato ad una verifica da parte di INPS, INAIL e Casse edili riguardante la correttezza degli adempimenti mensili in materia di lavoro e previdenza e l'effettivo versamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL dovuti. L'attestazione negativa implicherà l'impossibilità di fruire degli sgravi contributivi di cui l'impresa avrebbe diritto.

Riguardo alle modalità di richiesta, alle procedure ed alla tempistica di rilascio del D.U.R.C., forniremo ulteriori chiarimenti non appena disponibili le istruzioni operative degli enti previdenziali competenti.

13-11-2007 D.U.R.C. obbligatorio per le agevolazioni contributive

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