Home > Lavoro > Varato il Disegno di Legge sul Welfare > Stampa
  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
Varato il Disegno di Legge sul Welfare


Il Disegno di legge su welfare e competitività è stato approvato dal Governo in data 17 ottobre 2007 ed è ora in attesa dell'esame dalle Camere per la definitiva approvazione.

Il nuovo testo, oltre a modificare i requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti ed autonomi, incide nella regolamentazione del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Di seguito forniamo una breve sintesi di alcune materie di interesse per i datori di lavoro, mentre daremo spazio all'approfondimento una volta approvato il testo di legge definitivo.

 

Indennità di disoccupazione

Dal 1° gennaio 2008 aumenta la durata e la misura dell'indennità ordinaria pagata dall'INPS ai disoccupati: i soggetti fino a 50 anni di età godranno dell'indennità per 8 mesi, mentre i soggetti con più di 50 anni arriveranno a 12. La misura dell'indennità sarà pari al 60% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per i successivi due ed al 40% dal 9° al 12° mese.

Per l'intero periodo viene garantita la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

 

Contratto di lavoro a termine

Due sono le rilevanti novità in materia di contratti a tempo determinato. In primo luogo, il rapporto di lavoro a termine tra un datore di lavoro e il medesimo lavoratore sarà possibile per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi. In pratica, il datore di lavoro potrà stipulare diversi contratti a termine con lo stesso lavoratore fino al raggiungimento di un totale di 36 mesi, sommando tutti i periodi di lavoro intercorsi. Un ulteriore contratto sarà possibile soltanto se stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di rappresentanti sindacali.

In secondo luogo, il lavoratore che ha lavorato presso la stessa azienda per un periodo complessivo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi.

 

Contratto di lavoro a tempo parziale

Viene attribuita esclusivamente ai contratti collettivi la facoltà di disciplinare le clausole elastiche e flessibili dei contratti part-time: il datore di lavoro potrà decidere di variare la collocazione e l'estensione della durata della prestazione lavorativa di un lavoratore a tempo parziale soltanto se, e nella misura in cui, il contratto collettivo applicato lo prevede.

Inoltre, i lavoratori che abbiano trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, hanno la precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti.

 

Abrogazione del lavoro a chiamata

È disposta l'abrogazione del lavoro a chiamata, introdotto con il Decreto legislativo 276/2003: il contratto a chiamata, o "intermittente", prevedeva per il datore di lavoro la possibilità di utilizzare la prestazione del lavoratore in via saltuaria ed in base alle necessità aziendali.

13-11-2007 Varato il Disegno di Legge sul Welfare

Articolo pubblicato sotto una Licenza Creative Commons
Software di: BNK Informatica S.a.s.