Negli ultimi giorni la nuova disciplina del "reverse charge" è
stata oggetto di numerose risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che ne
hanno in parte chiarito alcuni aspetti poco chiari per quanto concerne il
relativo ambito applicativo.
Uno di questi è la sfera relativa alle manutenzioni ordinarie.
Le risoluzioni 154/E
e 164/E
sono infatti andate a precisare che le prestazioni di mera manutenzione sono
da classificare nel più ampio ambito delle prestazioni di riparazione e che
pertanto, qualora prioritariamente siano rispettate le altre condizioni per
l'applicazione del meccanismo del reverse charge (contratto di subappalto tra i
due soggetti e prestazione rientrante nella categoria F dei codici Atecofin
2004), il subappaltatore è tenuto ad emettere fattura senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'art. 17 co 6 del D.P.R. 633/72 anche per le proprie
prestazioni di manutenzione ordinaria.
Con la risoluzione 155/E
l'Agenzia si è invece espressa in merito alla figura del "General
Contractor", chiarendo che il soggetto che in un'opera di
costruzione/installazione si pone in qualità di contraente generale, e che
affida a terzi la parziale o intera realizzazione della stessa, è da
considerarsi a tutti gli effetti un appaltatore e che pertanto i soggetti terzi
cui vengono subappaltate determinate attività dovranno emettere una fattura nei
suoi confronti con il meccanismo del Reverse Charge.
Si ricorda che, nel momento in cui ci fosse un eventuale dubbio
sull'applicazione o meno del meccanismo del reverse charge su una
determinata prestazione è da ritenersi utile che le parti (appaltatore e
subappaltatore) stabiliscano preventivamente se assoggettare o meno la
prestazione ad IVA; a tal fine vi proponiamo un modello di accordo che le
parti possono stipulare prima di procedere alla fatturazione della prestazione.