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  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
Deducibilità spese telefoniche


La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 104/07, ha chiarito alcuni dubbi in merito al campo di applicazione del nuovo art. 109, comma 2 del TUIR, il quale poteva lasciar travisare che sarebbero potuti essere considerati costi deducibili nel limite dell'80% anche quelli inerenti l'acquisto di personal computer.

A parere dell'Amministrazione Finanziaria non sono da considerarsi componenti interamente deducibili dal reddito i costi sostenuti per l'acquisto, da parte di professionisti e imprese, di modem o router e dell'eventuale relativo software, mentre i costi relativi al personal computer continuano ad essere dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale.

26-05-2007 Deducibilità spese telefoniche

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