La
legge Finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 1178, introduce rilevanti
sanzioni per le ipotesi di omessa
istituzione ed omessa esibizione
dei libri di matricola e paga: per entrambi i comportamenti illeciti la sanzione
varia dai 4.000,00 ai 12.000,00 euro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, con Circolare 29 marzo 2007, intervenendo opportunamente per chiarire i
contenuti della nuova disciplina, ha stabilito dei concetti essenziali per
permettere il pieno rispetto degli adempimenti da parte dei datori di lavoro.
Il
contenuto dei libri obbligatori
Nel
libro matricola vengono registrati, in ordine cronologico rispetto
alla data di assunzione, tutti i lavoratori dell'azienda con annotazione dei
dati anagrafici e quelli relativi al contratto di lavoro (tipologia e durata del
contratto, qualifica, mansioni). La legge prevede l'obbligo di vidimazione
presso gli uffici dell'INAIL entro il giorno stesso in cui ha inizio
l'attività di lavoro.
Il
libro paga è costituito dal registro delle presenze mensili e
dall'insieme delle buste paga dei lavoratori, anche se ai fini della
disciplina citata viene inteso esclusivamente come libro
delle presenze mensili, in cui devono essere indicate le ore giornaliere
lavorate da ciascun dipendente e gli eventuali periodi di assenza. Anch'esso
è soggetto a vidimazione da parte dell'INAIL sin dal primo giorno di attività.
Entrambi
i documenti devono essere conservati nel
luogo ove si svolge l'attività lavorativa. Nel caso di lavori svolti
dalla stessa impresa in luoghi diversi, nella sede legale possono rimanere i
libri originali mentre, nelle sedi di lavoro secondarie o nei cantieri esterni,
dovrà essere tenuta una copia sottoscritta e dichiarata conforme
all'originale dal consulente del lavoro che normalmente fornisce all'azienda
l'assistenza di materia di amministrazione del personale.
L'omessa
istituzione dei libri obbligatori
L'omessa
istituzione riguarda anzitutto l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia del
tutto sprovvisto dei libri obbligatori: questo può accadere qualora siano
presenti in azienda unicamente lavoratori in "nero", per i quali non viene
generalmente effettuata alcuna registrazione o denuncia obbligatoria, ovvero
quando, pur essendo il personale dipendente regolarmente assunto e dichiarato
agli enti competenti, per qualche motivo non siano stati regolarmente costituiti
e vidimati i libri in questione.
La
sanzione prevista, in caso di accertamento, varia da un minimo di 4.000,00 ad un
massimo di 12.000,00 euro per ciascun libro. In tal modo, il datore di lavoro
che non provvede alla vidimazione né del libro matricola né del libro paga, in
proposito è esemplare il caso già citato dell'imprenditore che non possiede
alcuna documentazione ufficiale utilizzando esclusivamente lavoratori in nero,
sarà passibile di una sanzione che va dagli
8.000,00 ai 24.000,00 euro.
La
tardiva vidimazione
Diverso
è il caso di tardiva vidimazione,
vale a dire la ritardata istituzione dei libri rispetto alla data di decorrenza
dell'obbligo. La sanzione prevista va da 125,00
a 770,00 euro. È peraltro evidente che, una volta rilevata l'assenza di
libri obbligatori da parte degli ispettori del lavoro competenti, non sarà più
possibile "sanare" il comportamento illecito provvedendo immediatamente alla
vidimazione e pagando la sanzione per tardiva vidimazione, bensì si dovrà
sostenere il considerevole importo previsto per l'ipotesi di omessa
istituzione più sopra specificato.
L'omessa
esibizione
Per
omessa esibizione si intende invece il comportamento del datore di
lavoro volto a non consentire all'organo di vigilanza di effettuare la
verifica sui libri obbligatori in merito alla regolare costituzione dei rapporti
di lavoro.
Le
principali ipotesi sono due: quando intenzionalmente il datore di lavoro non
esibisce la documentazione al fine di impedire o rendere più difficoltoso
l'accertamento dei rapporti di lavoro esistenti in azienda; quando i libri
obbligatori, regolarmente costituiti, sono conservati presso un altro luogo
rispetto a quello in cui viene svolto il lavoro (ad esempio lo studio di
consulenza) e non vengono tempestivamente consegnati al personale di vigilanza
in occasione dell'accesso ispettivo.
Il
comportamento illecito di omessa esibizione è punito con una sola sanzione, sia
che riguardi uno solo od entrambi i libri, di importo da 4.000,00
a 12.000,00 euro.
Rimozione
dal luogo di lavoro
Di
particolare importanza risulta infine la differenza tra l'ipotesi appena
descritta di omessa esibizione e quella di rimozione
dei libri obbligatori dal momento che le rispettive conseguenze
sanzionatorie sono significativamente diverse.
Mentre
la sanzione per mancata esibizione presuppone la volontà del datore di lavoro o
comunque la totale assenza nel luogo di lavoro di libri obbligatori e qualsiasi
altra documentazione relativa ai lavoratori impiegati, l'ipotesi di rimozione
sussiste con il verificarsi di due condizioni essenziali: anzitutto i libri
obbligatori, pur non presenti sul luogo di lavoro al momento dell'ispezione,
devono in ogni caso esser stati regolarmente istituiti; inoltre, sul luogo di
lavoro deve essere presente ulteriore documentazione che permetta al personale
ispettivo di accertare comunque che i rapporti di lavoro siano stati
correttamente instaurati, come ad esempio copia della comunicazione di
assunzione trasmesse al Centro per l'impiego competente o comunicazione di
inizio del rapporto di lavoro inviata all'INAIL.
Anche
il caso appena illustrato denota un comportamento illecito del datore di lavoro,
punibile con la sanzione amministrativa da 125,00
a 770,00 euro.
Modalità operative per la tenuta dei
libri obbligatori
Il
rigoroso apparato sanzionatorio previsto dalla legge Finanziaria 2007 rende
opportuno per tutti i datori di lavoro una tempestiva verifica sulla corretta
tenuta dei libri obbligatori. Di seguito sono elencate le modalità pratiche,
conformi alla disciplina di legge, da osservare per non incorrere in illeciti
amministrativi. Chiaramente, le aziende che utilizzano strumenti elettronici per
la rilevazione delle presenze (cartellini e badge autorizzati dall'INAIL) sono
soggetti a regole parzialmente diverse rispetto a quanto previsto per i libri
presenze cartacei.
Imprese
che svolgono l'attività in una sola sede di lavoro
Per
i datori di lavoro che svolgono l'attività aziendale in una sola sede di
lavoro, i libri matricola e paga vanno tenuti presso la sede stessa.
Relativamente
ai libri matricola, le annotazioni relative all'instaurazione di nuovi
rapporti di lavoro, come anche variazioni intervenute a quelli già in essere
quali aumenti o diminuzione dell'orario di lavoro nei contratti a tempo
parziale, passaggi di livello e qualifica, proroghe di contratti a tempo
determinato o trasformazione a tempo indeterminato, devono essere effettuate
tempestivamente e senza rimuovere il libro dal luogo di lavoro.
È
dunque preferibile, per evitare il rischio di sanzioni, effettuare le
annotazioni direttamente in azienda. A tal proposito, il personale dello Studio
provvederà a far recapitare mediante fax, e-mail o con consegna diretta ai
clienti, una fotocopia delle pagine del libro matricola interessate dagli
aggiornamenti, i cui dati andranno trascritti a cura del datore di lavoro nel
libro matricola originale conservato in azienda.
Imprese
che svolgono l'attività in più sedi di lavoro
Nel
caso di lavoro svolto in più filiali, od in più cantieri per quanto riguarda
attività di costruzioni, impiantistica ed affini, i libri originali vanno
tenuti nella sede legale o amministrativa dell'azienda.
Il
Ministero del Lavoro ha chiarito una volta per tutte che libro matricola e libro
presenze sono esemplari unici, pertanto in un singolo libro presenze sono
indicate le ore di lavoro giornaliere di tutti i prestatori di lavoro
dell'impresa ed in un unico libro matricola vanno iscritti i dati di tutti i
lavoratori in forza, anche se svolgono le proprie mansioni in sedi diverse.
Non
verrà più tenuto, come fino ad oggi accadeva, un libro vidimato in ogni sede
di lavoro bensì dovranno essere prodotte e conservate in
ciascuna filiale, negozio o cantiere fotocopie dei libri originali timbrate,
sottoscritte e dichiarate conformi all'originale in ogni pagina da un
consulente del lavoro od altro soggetto abilitato all'amministrazione del
personale, ma non direttamente dal datore di lavoro. Diversamente potrà essere
rilevata la violazione di omessa istituzione ed applicata la sanzione da
4.000,00 a 12.000,00.
Tenuta
ed aggiornamento del libro infortuni
La
tenuta del registro degli infortuni non rientra nella disciplina prevista
specificamente per i libri matricola e paga, ciononostante è d'obbligo una
precisazione anche su tale materia, poiché con la Finanziaria 2007 è
quintuplicato l'importo delle sanzioni per qualsiasi violazione in materia di
lavoro e previdenza sociale, compresa la mancata o l'irregolare tenuta del
libro in questione.
In
generale, deve essere vidimato presso l'azienda sanitaria locale un libro
infortuni per ciascuna unità produttiva, a meno che i lavori abbiano carattere
temporaneo e breve durata. Per ogni filiale o sede di lavoro è dunque
necessario provvedere alla vidimazione di un distinto registro infortuni. Su di
esso andranno annotati i sinistri e non si dovrà rimuoverlo per alcun motivo
dal luogo di lavoro: non è permesso dunque prelevarlo temporaneamente e
portarlo allo Studio per gli aggiornamenti.
Sarà
consigliabile seguire modalità analoghe a quelle descritte per i libri paga e
matricola: il personale dello Studio provvederà a compilare con i dati
necessari una fotocopia della pagina del registro da aggiornare che invierà con
fax od altro mezzo idoneo al datore di lavoro. Quest'ultimo trascriverà i
dati nel libro infortuni conservato in originale presso la sede di lavoro.
La
sanzione per rimozione, omessa istituzione o irregolare tenuta del registro va
da un minimo di 2.580,00 ad un massimo di 15.490,00 euro.