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L'Iva liquidata e versata erroneamente non è rimborsabile
Per mezzo della recente Sentenza del 15/03/2007 (n. causa C-35/05), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito ad un caso nel quale il prestatore di servizi emetteva una fattura comprensiva di Iva nei confronti del proprio committente, ipotizzando (erroneamente) che la prestazione fosse territorialmente rilevante in Italia e pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto nello Stato medesimo. Di conseguenza l'imposta suddetta era stata versata alle casse erariali e successivamente, una volta accertato l'errore, chiesta invana a rimborso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pertanto sentenziato che, ai sensi degli artt. 2 e 5 dell'VIII Direttiva Iva, "l'IVA non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni, poi versata all'Erario dello Stato membro UE del luogo di tali prestazioni, non può formare oggetto di rimborso".
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