La Finanziaria 2007 ha introdotto una
nuova agevolazione a favore dei soggetti che effettuano interventi di carattere
edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio
energetico.
L'agevolazione in esame
consiste nella detrazione del 55% dei
costi sostenuti nel 2007. La detrazione spetta in un importo massimo variabile da € 30.000 a € 100.000 a seconda
della tipologia di intervento, come di seguito riportato, e va ripartita in 3
rate annuali di pari importo.
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interventi
agevolabili
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valore massimo detrazione
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Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati nell'allegato C al DM 19.2.2007.
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€ 100.000
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Interventi
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, di
cui all'allegato D al DM 19.2.2007.
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€ 60.000
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installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.
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€ 60.000
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Sostituzione (integrale o parziale) di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
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€ 30.000
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È compresa anche la
trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di
climatizzazione invernale centralizzato
con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti
centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
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L'agevolazione in esame non spetta
soltanto ai soggetti privati, ma
anche alle imprese (ditte
individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.) e ai lavoratori autonomi, che sostengono
le spese per gli interventi sopra elencati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità
immobiliari esistenti, di qualsiasi
categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.
Di seguito si riportano le
tipologie di spesa agevolabili, relativamente agli interventi specificati:
A
carico dei soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione in esame sono
previsti una serie di adempimenti, tra cui:
-
asseverazione da parte di un
tecnico abilitato (soggetto
abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all'ordine degli
ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei geometri o dei periti
industriali) circa la conformità dell'intervento ai
requisiti previsti;
-
attestato
di "certificazione energetica"
dell'edificio
di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 o
di "qualificazione
energetica"
predisposto
e asseverato da un tecnico abilitato (che
può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione),
nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o
dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati
dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per un
identico edificio di nuova costruzione;
-
invio
all'ENEA,
entro
60 giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29.2.2008,
della seguente documentazione:
1.
copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto
dal tecnico abilitato;
2.
apposita scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
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pagamento
delle spese sostenute mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente. Tale adempimento è
richiesto esclusivamente ai soggetti non
imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc.).