Home > Lavoro > Comunicazione anticipata per i nuovi rapporti di lavoro > Stampa
  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
Comunicazione anticipata per i nuovi rapporti di lavoro


La legge Finanziaria 2007 ha introdotto alcune misure di contrasto al lavoro sommerso modificando la disciplina del collocamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione gravanti sui datori di lavoro in caso di assunzione di nuovo personale.

Fino al 31 dicembre 2006, i dati relativi all'assunzione di un nuovo dipendente dovevano essere inviati al Servizio per l'Impiego competente al massimo entro i cinque giorni successivi la data di instaurazione del rapporto, con l'unica eccezione delle imprese edili ed affini, obbligate a trasmettere la comunicazione almeno il giorno prima dell'assunzione. 

Dal 1 gennaio 2007 la disciplina dell'edilizia viene estesa anche agli altri settori, pertanto tutti i datori di lavoro devono adempiere all'obbligo di comunicazione almeno il giorno precedente la data di inizio del rapporto di lavoro. 

La comunicazione preventiva è obbligatoria per qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, incluso il lavoro domestico, per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, i tirocini e gli stage formativi. 

Come di consueto, il materiale adempimento dell'obbligo viene effettuato, per conto dei Signori Clienti, dal nostro personale con la compilazione di un apposito modello ed il suo inoltro, in forma cartacea o telematica, al Servizio per l'impiego competente. La nuova disciplina esige tuttavia che la documentazione necessaria all'assunzione sia fatta pervenire allo Studio con almeno tre giorni di anticipo sulla data di inizio del rapporto di lavoro, al fine di poter ottemperare all'obbligo nei tempi prescritti. 

Nella generalità dei casi, i documenti occorrenti per le pratiche di assunzione sono i seguenti:

-         Copia del tesserino del codice fiscale;

-         Copia di un documento di identità in corso di validità;

-         Autocertificazione compilata dal lavoratore su apposito modello da noi fornito;

-         Libretto di lavoro, se in possesso del lavoratore.

 

09-10-2007 Comunicazione anticipata per i nuovi rapporti di lavoro

Articolo pubblicato sotto una Licenza Creative Commons
Software di: BNK Informatica S.a.s.