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  Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
Ingresso nella UE di Bulgaria e Romania


Con decorrenza 1 gennaio 2007 l'Unione europea ha visto l'entrata di due nuovi Paesi membri:

  • Bulgaria

  • Romania

Quindi le merci provenienti da uno di questi due Paesi, o, viceversa, che sono dirette verso uno di questi due Stati saranno qualificate, rispettivamente, come acquisti o come cessioni intracomunitarie.

Fino al 31 dicembre 2006 le predette operazioni erano invece considerate importazioni ed esportazioni.

Pertanto ora le merci non sono più soggette alle rigide formalità doganali, ma possono circolare tranquillamente nel territorio della UE rispettando ovviamente le regole previste dal D.L. 331/93 (per esempio l'obbligo di presentazione dei modelli "intra").

 

MISURE TRANSITORIE

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato le misure da adottare per quelle operazioni doganali transitorie in corso alla data del 1 gennaio 2007.

 

IMPORTAZIONI

1) Beni importati diversi dai mezzi di trasporto

I beni introdotti in Italia prima del 01/01/2007 in regime speciale di ammissione temporanea e che al 01/01/2007 sono ancora sotto tale regime, sono assoggettati alle vecchie norme fin tanto che non abbandonano il regime speciale. Quando cesseranno i vincoli del regime speciale:

  • sia che i beni rimangano in Italia, sia che vengano inviati in Bulgaria o Romania, saranno soggetti all'IVA in Italia

  • se la merce viene trasportata al di fuori dell'Unione europea o rispedita alla persona che l'aveva esportata, non ci sarà alcuna imposizione IVA

2) Beni importati consistenti in mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto provenienti da Bulgaria o Romania che alla data del 01/01/2007 si trovano nel territorio italiano in regime di temporanea importazione sono assoggettati alle seguenti regole:

  • se sono stati immatricolati o iscritti in pubblici registri prima del 01/01/1998 non sono soggetti ad IVA

  • se sono stati immatricolati o iscritti in pubblici registri dopo il 01/01/1998 sono soggetti ad IVA in Italia una volta cessato il regime di temporanea importazione

3) Beni introdotti dopo il 01/01/2007 ma pagati o fatturati con data anteriore

I beni introdotto dopo il 01/01/2007, ma pagati o fatturati, anche solo parzialmente, prima del 01/01/2007 sono trattati come acquisti intracomunitari ed assoggettati all'IVA con il meccanismo del "reverse charge"

 

ESPORTAZIONI

 

1) Beni spediti dopo il 01/01/2007 ma fatturati con data anteriore

Tali operazioni, fatturate con indicazione dell'articolo 8, co. 1 lett. a) del D.P.R. 633/72 sono considerate esportazioni ai fini IVA

2) Beni esportati e reimportati

I beni esportati prima del 01/01/2007 e reimportati con data successiva sono soggetti ad IVA nel momento in cui sono reintrodotti in Italia

02-01-2007 Ingresso nella UE di Bulgaria e Romania

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