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L'utilizzo di false schede carburante è reato

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 912 depositata in data 13/01/2012 ha stabilito che l'utilizzo di schede carburante false da parte del contribuente per fruire di maggiori deduzioni al fine delle imposte sui redditi e di detrazioni dell'IVA si configura come "dichiarazione fraudolenta" e pertanto penalmente perseguibile. Il reato di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte prevede infatti la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

A tal proposito si ricorda che la normativa prevede una serie di adempimenti ai fini dell'utilizzo di tali schede carburante, tra cui l'obbligo dell'addetto alla distribuzione di carburante di indicare in detta scheda, all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, da data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione e l'ubicazione dell'impianto stesso; inoltre l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine o del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo presente nel veicolo.

La mancanza dei predetti requisiti, oppure la non veridicità delle informazioni (per esempio l'acquisto di un quantitativo di carburante sproporzionato rispetto ai normali consumi del veicolo) o delle firme riportate sulla scheda carburante possono pertanto configurare l'ipotesi di "dichiarazione fraudolenta" e i conseguenti riflessi sul profilo penale di cui sopra.

 

18-01-2012 Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri

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