Secondo quanto comunicato dal Ministero
dell'Economia con proprio comunicato stampa di ieri, a decorrere dal 17 settembre 2011 entrerà in
vigore l'aumento dal 20% al 21% dell'aliquota IVA ordinaria. Tale
modifica comporterà alcuni specifici adempimenti da parte degli operatori in
quanto l'aliquota ordinaria risulta applicata alla generalità delle operazioni
imponibili di cessione di beni e prestazioni di servizi, salvo quelle che
espressamente risultano assoggettate ad altre aliquote.
Per quanto riguarda la decorrenza, la nuova aliquota IVA del 21%
si applicherà alle operazioni effettuate dal 17/09/2011.
A questo riguardo si
rammenta che, in via generale, l'art. 6 del D.p.r.
633/1972 stabilisce che:
·
le cessioni
di beni si considerano effettuate al momento della stipulazione se riguardano beni
immobili e nel momento della consegna
o spedizione se si riferiscono a
beni mobili,
·
le prestazioni
di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
·
In caso di emissione anticipata della
fattura (art. art. 6, comma 4, D.p.r. 633/1972), in deroga alla disciplina generale
prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta
venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo
anteriormente al momento impositivo, l'operazione si considera effettuata,
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
Occorre, tuttavia, tenere presente che alla data di entrata in vigore
della nuova disposizione potrebbe verificarsi il caso di operazioni ancora non
concluse o concluse solo in parte. A questo riguardo riportiamo alcuni casi che
riteniamo possano verificarsi più frequentemente, inviando gli interessati a
contattarci per eventuali chiarimenti su altre specifiche questioni.
Incasso di acconti: eventuali acconti incassati prima del 17/09/2011, saranno
assoggettati all'aliquota del 20%; l'aliquota del 21% sarà invece applicata
alle fatture (in acconto e/o a saldo) emesse successivamente a tale data.
Fatture accompagnatorie: se emesse prima del 17/09/2011 (e quindi con IVA al 20%),
non dovranno essere integrate anche se la merce viene consegnata
successivamente alla decorrenza dell'aumento dell'IVA in quanto l'emissione
anticipata della fattura ha determinato, ai fini IVA, il perfezionamento della
cessione (art. 6, comma 4, D.p.r. 633/1972).
Fatture differite: è rilevante la data della consegna del bene con DDT per
cui anche la fattura riepilogativa emessa entro la fine del mese segue la
vecchia aliquota del 20% per i beni consegnati entro il 16/09/2011; in caso di
ulteriori consegne a partire da detta data queste seguiranno la nuova aliquota.
Note di variazione. Per eventuali note di credito emesse ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, si dovrà applicare l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si
riferisce la variazione.
Commercianti al minuto. Si renderà necessario procedere all'aggiornamento del
registratore di cassa prevedendo la nuova aliquota solo se il medesimo è
programmato per lo scorporo automatico giornaliero; con riferimento al registro
dei corrispettivi consigliamo di istituire una nuova colonna (21%) per le
annotazioni dal 17/09/2011.
Operazione effettuate nei confronti
dello Stato ed Enti pubblici
(art. 6, comma 5, D.p.r. 633/1972): si rammenta che
per tali operazioni l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del
corrispettivo. Tuttavia, tenuto conto che la fattura deve essere comunque
emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in
caso di cessione), la Manovra-bis in commento ha previsto
che il cedente/prestatore possa applicare l'aliquota IVA del 20% (anziché
quella del 21%) se la fattura viene emessa
e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi)
prima del 17/09/2011. La fattura dovrà, invece, riportare l'aliquota
ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire da tale data.
Lo studio rimane comunque a
disposizione per fornire gli opportuni chiarimenti e porge cordiali
saluti.