NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE
OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
E'
stato introdotto un ulteriore adempimento con il quale le operazioni
rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, dovranno essere comunicate per via telematica
all'Agenzia delle Entrate. Le modalità e i termini di comunicazione saranno
stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Operazioni da comunicare
Nell'obbligo
di comunicazione telematica in esame:
·
rientrano anche le operazioni non
imponibili e quelle esenti;
·
dovrebbero rientrare anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi documentate mediante il rilascio dello
scontrino o della ricevuta fiscale, appositamente integrati con i dati del
destinatario del bene/servizio affinché quest'ultimo risulti identificato.
L'obbligo
di comunicazione telematica non riguarda invece le operazioni che sono escluse
da IVA.
Regime sanzionatorio
In caso di omessa comunicazione telematica, ovvero di
comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione
amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro. In mancanza di norme di esclusione,
resta comunque applicabile la definizione agevolata, con riduzione della
sanzione irrogata ad un quarto del minimo.
Si evidenzia che tale nuovo adempimento si aggiunge a
quello relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni
effettuate con soggetti domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata o Paesi "Black-List"
(vedi nostre circolari informative del 3 maggio e 7 luglio scorsi), la cui
scadenza è stabilita per il prossimo 02/11/2010.
AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE
DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
E'
previsto l'obbligo, in sede di dichiarazione di inizio attività, di manifestare l'eventuale volontà di
effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie di beni. Tali operazioni
potranno essere effettuate solo dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data di
attribuzione del numero di partita IVA. Entro tale termine, infatti,
l'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, può vietare
l'effettuazione delle suddette operazioni.
E'
prevista l'istituzione di una banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Per le partite IVA
già attribuite, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite
le modalità di revoca dell'autorizzazione.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI,
ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE
A
decorrere dal 31.5.2010, è ridotto da un importo pari o superiore a 12.500,00
euro ad un importo pari o superiore a 5.000,00
euro il limite a partire dal quale:
·
è vietato il trasferimento di denaro
contante (ovvero di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore) tra soggetti diversi senza il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica o Poste italiane S.p.A. (il trasferimento è vietato anche quando è
effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati);
·
gli assegni bancari e postali devono
recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità;
·
gli assegni circolari, i vaglia
cambiari e postali devono essere emessi con l'indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il
saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere
pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).
I
libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il
loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il 30.6.2011.
Per tutte le violazioni delle disposizioni sopra indicate la
sanzione amministrativa pecuniaria
non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. Inoltre, le sanzioni
vengono rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a
50.000,00 euro.
BONIFICI
DETRAZIONI IRPEF/IRES 36% E 55% - INTRODUZIONE RITENUTA DEL 10%
L'art. 25 del DL
31.5.2010 n. 78 ha previsto l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in
relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (ad
es. 36% per le spese di recupero del
patrimonio edilizio e 55% per le spese di riqualificazione energetica dei
fabbricati esistenti).
In relazione agli interventi effettuati
a favore dei condomini, l'Agenzia delle Entrate (Circolare 40/E del 28/07/2010)
ha precisato che la ritenuta d'acconto del 10%, di cui all'art. 25 del DL 78/2010, si applichi in sostituzione della ritenuta
d'acconto del 4% che deve operare l'amministratore del condominio (o uno dei
condomini, in assenza di amministratore), ai sensi dell'art. 25-ter del DPR
600/73; si ritiene che la ritenuta del 10% introdotta dal citato DL 78/2010 sostituisca anche le altre ritenute d'acconto dovute
per prestazioni professionali per le quali sia usufruibile la predetta
detrazione d'imposta. Sul punto è atteso un ulteriore intervento interpretativo
da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sono obbligati ad operare la ritenuta
in esame:
·
le banche;
·
le Poste Italiane S.p.A..
all'atto di effettuazione del bonifico;
tali enti devono successivamente certificare al beneficiario dei pagamenti
l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 IN
PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO
L'art. 31 del DL
78/2010 ha introdotto, con decorrenza 01/01/2011,
il divieto di compensazione nel
modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza
dell'importo dei debiti:
·
iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori (es. sanzioni e interessi);
·
di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
·
per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Qualora i crediti disponibili siano
superiori all'ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la
compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.
In caso di inosservanza del divieto di
compensazione in esame, si applica una sanzione
pari al 50% dell'importo dei debiti
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è
scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente
compensato.
NOVITA' IN
MATERIA DI DISPOSITIVI DI
FIRMA DIGITALE
La deliberazione n. 45/2009, emanata
dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 dicembre 2009, ha modificato la
normativa relativa alla firma digitale cambiando i formati delle firme.
A seguito della determinazione commissariale 69/2010 (G.U. 191 del 17/08/2010)
entro il 30 giugno 2011 dovranno
essere sostituiti i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove
firme e verificare tutti i documenti firmati. Queste nuove funzioni non sono
supportate dalle smart card con numero di
serie che inizia con 1202... (il numero di serie è riportato sulla carta).
Il nostro studio provvederà, pertanto,
a contattare i clienti intestatari delle smart-card
da sostituire al fine di ottemperare alla nuova disposizione in tempo utile.
NOVITA' IN
MATERIA DI RIFIUTI
E' stato pubblicato sulla G.U. del 1°
Ottobre 2010 il decreto 28 settembre 2010 il quale, nel confermare la
data di operatività del Sistri, stabilita per il 1° ottobre 2010,
proroga:
·
al 30 novembre 2010 il termine
per la consegna dei dispositivi USB e black box;
·
al 31 dicembre 2010 il termine
previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel
quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di
tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Pertanto,
dal 1° ottobre e fino a fine anno, e' prevista la doppia
registrazione rifiuti: cartacea e
telematica (quest'ultima
possibile per chi è già in possesso di chiavette e balack
box).
Fino al 31 dicembre 2010, le sanzioni sono previste solo per la violazione degli artt. 190
e 193 del d.lgs. 152/2006, ovvero per l'omessa tenuta dei registri di carico
scarico e per i formulari e non per le attività di registrazione Sistri.