Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
ultime ricerche
infortunio sul lavoro
ds22
modello ds22
... altre ricerche ...
Home > Fiscale > MANOVRA CORRETTIVA 2010 E ALTRI RECENTI PROVVEDIMENTI
RSS Atom stampa
Home
Lo Studio
Dove siamo
Fiscale
Lavoro
Scadenzario
Contatti
Indice per data

Scadenzario
<< Febbraio 2012 >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 


Si informa la gentile clientela che lo Studio è aperto dal lunedi al venerdi e rispetta il seguente orario: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00.
Lo Studio





MANOVRA CORRETTIVA 2010 E ALTRI RECENTI PROVVEDIMENTI
PRINCIPALI NOVITA'

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

E' stato introdotto un ulteriore adempimento con il quale le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, dovranno essere comunicate per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Le modalità e i termini di comunicazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Operazioni da comunicare

Nell'obbligo di comunicazione telematica in esame:

·       rientrano anche le operazioni non imponibili e quelle esenti;

·       dovrebbero rientrare anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, appositamente integrati con i dati del destinatario del bene/servizio affinché quest'ultimo risulti identificato.

L'obbligo di comunicazione telematica non riguarda invece le operazioni che sono escluse da IVA.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa comunicazione telematica, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro. In mancanza di norme di esclusione, resta comunque applicabile la definizione agevolata, con riduzione della sanzione irrogata ad un quarto del minimo.

Si evidenzia che tale nuovo adempimento si aggiunge a quello relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni effettuate con soggetti domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata o Paesi "Black-List" (vedi nostre circolari informative del 3 maggio e 7 luglio scorsi), la cui scadenza è stabilita per il prossimo 02/11/2010.

AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

E' previsto l'obbligo, in sede di dichiarazione di inizio attività, di manifestare l'eventuale volontà di effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie di beni. Tali operazioni potranno essere effettuate solo dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA. Entro tale termine, infatti, l'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, può vietare l'effettuazione delle suddette operazioni.

E' prevista l'istituzione di una banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Per le partite IVA già attribuite, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di revoca dell'autorizzazione.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 31.5.2010, è ridotto da un importo pari o superiore a 12.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 5.000,00 euro il limite a partire dal quale:

·       è vietato il trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste italiane S.p.A. (il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati);

·       gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

·       gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali devono essere emessi con l'indi­ca­zione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).

I libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il 30.6.2011.

Per tutte le violazioni delle disposizioni sopra indicate la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. Inoltre, le sanzioni vengono rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro.

 

BONIFICI DETRAZIONI IRPEF/IRES 36% E 55% - INTRODUZIONE RITENUTA DEL 10%

L'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 ha previsto l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (ad es. 36%  per le spese di recupero del patrimonio edilizio e 55% per le spese di riqualificazione energetica dei fabbricati esistenti).

In relazione agli interventi effettuati a favore dei condomini, l'Agenzia delle Entrate (Circolare 40/E del 28/07/2010) ha precisato che la ritenuta d'acconto del 10%, di cui all'art. 25 del DL 78/2010, si applichi in sostituzione della ritenuta d'acconto del 4% che deve operare l'amministratore del condominio (o uno dei condomini, in assenza di amministratore), ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73; si ritiene che la ritenuta del 10% introdotta dal citato DL 78/2010 sostituisca anche le altre ritenute d'acconto dovute per prestazioni professionali per le quali sia usufruibile la predetta detrazione d'imposta. Sul punto è atteso un ulteriore intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sono obbligati ad operare la ritenuta in esame:

·       le banche;

·       le Poste Italiane S.p.A..

all'atto di effettuazione del bonifico; tali enti devono successivamente certificare al beneficiario dei pagamenti l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO

L'art. 31 del DL 78/2010 ha introdotto, con decorrenza 01/01/2011, il divieto di compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

·       iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (es. sanzioni e interessi);

·       di ammontare superiore a 1.500,00 euro;

·       per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Qualora i crediti disponibili siano superiori all'ammontare degli impor­ti iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione in esame, si applica una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente com­pen­sato.

 

NOVITA' IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE

La deliberazione n. 45/2009, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 dicembre 2009, ha modificato la normativa relativa alla firma digitale cambiando i formati delle firme.
A seguito della determinazione commissariale 69/2010 (G.U. 191 del 17/08/2010) entro il 30 giugno 2011 dovranno essere sostituiti i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove firme e verificare tutti i documenti firmati.
Queste nuove funzioni non sono supportate dalle smart card con numero di serie che inizia con 1202... (il numero di serie è riportato sulla carta). Il nostro studio provvederà, pertanto, a contattare i clienti intestatari delle smart-card da sostituire al fine di ottemperare alla nuova disposizione in tempo utile.

 

NOVITA' IN MATERIA DI RIFIUTI

E' stato pubblicato sulla G.U. del 1° Ottobre 2010 il decreto 28 settembre 2010 il quale, nel confermare la data di operatività del Sistri, stabilita per il 1° ottobre 2010, proroga:

·       al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box;

·       al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Pertanto, dal 1° ottobre e fino a fine anno, e' prevista la doppia registrazione rifiuti: cartacea e telematica (quest'ultima possibile per chi è già in possesso di chiavette e balack box).

Fino al 31 dicembre 2010, le sanzioni sono previste solo per la violazione degli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, ovvero per l'omessa tenuta dei registri di carico scarico e per i formulari e non per le attività di registrazione Sistri.

 

08-10-2010 Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
31100 - Treviso

Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

ATTENZIONE

Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.