NOVITA' IN MATERIA DI
APPALTI E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Con la presente desideriamo riassumere le principali novità
in merito alla recente normativa antimafia, in vigore dal 7.9.2010.
In
assenza di indicazioni transitorie, essa dovrebbe applicarsi ai soli
contratti stipulati a decorrere da tale data; in tal senso si è espressa
anche una nota del Ministero degli Interni. A giudizio dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, peraltro, l'onere della tracciabilità
dovrebbe invece trovare applicazione anche ai contratti in essere.
1) utilizzo di conti correnti
dedicati e di bonifici
Ai
fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti:
·
accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
·
dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche.
Tutti
i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti
pubblici) devono essere:
·
registrati
sui conti correnti dedicati;
·
effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.
Sanzioni
Le
transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e
concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche
o della società Poste Italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto
inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal
5% al 20% del valore della transazione stessa.
È
fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa (si veda il
successivo paragrafo 9)
Le
transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate
su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del
bonifico bancario o postale, comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del
valore della transazione stessa.
2) comunicazioni alla stazione appaltante
I
soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante, entro
sette giorni dalla accensione dei conti correnti dedicati:
·
gli
estremi identificativi degli stessi;
·
le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.
Sanzioni
L'omessa,
tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta,
a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
3) modalità
di effettuazione dei bonifici
Ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di
progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione
appaltante. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sanzioni
Nel
caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore
della transazione stessa.
4) pagamenti
a dipendenti, consulenti, fornitori,
enti previdenziali, fornitori pubblici
I
pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto
di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente
dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.
Fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti in
favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli riguardanti tributi.
6) spese
giornaliere E SPESE "ESTRANEE"
Per
le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 500 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.
Ove
per il pagamento di spese "estranee"
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a
somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente
reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
Sanzioni
Il
reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico
bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del
valore di ciascun accredito.
8) clausola di assunzione degli
obblighi di tracciabilità
La
stazione appaltante:
· nei contratti
sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici, "inserisce", a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
· nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici, "verifica" che sia inserita, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
9) clausola
risolutiva espressa
I
contratti devono essere muniti, altresì, di una clausola risolutiva espressa,
da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
L'appaltatore,
il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente.
10)
NUOVE CARATTERISTICHE DELLA TESSERA DI
RICONOSCIMENTO NEL LAVORO IN APPALTO
L'articolo
5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, oltre ad inasprire le misure antimafia,
modifica le caratteristiche del tesserino per il riconoscimento gli addetti al
lavoro nei cantieri, previsto dal Dlgs 248/2006 e dal
Testo Unico sulla Sicurezza. Dlgs 81/2008. Con la
nuova formulazione, il tesserino deve riportare anche la data di assunzione ed in caso di subappalto, il riferimento dell'autorizzazione. Per i lavoratori
autonomi inoltre deve essere indicato il nominativo
del committente.
Ricordiamo
di seguito le caratteristiche
consigliate del tesserino per i lavoratori dipendenti aggiornati con le
ultime modifiche normative.
Dati del lavoratore: fotografia, cognome e nome, data di nascita, Data di
assunzione; Qualifica (operaio, apprendista, ecc.).
Dati del datore di lavoro denominazione o ragione sociale; codice fiscale o partita
IVA; sede legale od operativa; In caso di subappalto, il riferimento
dell'autorizzazione.
Per
i lavoratori autonomi invece i
requisiti sono i seguenti: fotografia; cognome e nome; data di nascita;
riferimenti della ditta; qualifica o ruolo ricoperto ("artigiano", "lavoratore
autonomo", ecc.); denominazione del committente. La nuova norma sembra
imporre ai lavoratori autonomi la formazione di tanti tesserini quanti sono i
committenti per i quali viene effettuata prestazione lavorativa nei diversi
cantieri.
In
attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali, invitiamo le Aziende
interessate a conformarsi a quanto stabilito dalla nuova normativa.
Rimanendo
comunque a disposizione per gli opportuni chiarimenti, porgiamo i migliori
saluti.