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Tracciabilità negli appalti pubblici
nuove disposizioni antimafia

NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

 

Con la presente desideriamo riassumere le principali novità in merito alla recente normativa antimafia, in vigore  dal 7.9.2010.

In assenza di indicazioni transitorie, essa dovrebbe applicarsi ai soli contratti stipulati a decorrere da tale data; in tal senso si è espressa anche una nota del Ministero degli Interni. A giudizio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, peraltro, l'onere della tracciabilità dovrebbe invece trovare applicazione anche ai contratti in essere.

1)utilizzo di conti correnti dedicati e di bonifici

Ai fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti:

·       accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;

·       dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere:

·       registrati sui conti correnti dedicati;

·       effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Sanzioni

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.

È fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa (si veda il successivo paragrafo 9)

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o po­stale, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione ammi­ni­strativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

2)comunicazioni alla stazione appaltante

I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla accensione dei conti correnti dedicati:

·       gli estremi identificativi degli stessi;

·       le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sanzioni

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

3)modalità di effettuazione dei bonifici

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sotto­stante.

Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. La stazione appaltante ri­chie­de il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sanzioni

Nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP, si appli­ca la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

4)pagamenti a dipendenti, consulenti, fornitori, enti previdenziali, fornitori pubblici

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.

Fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli riguardanti tributi.

6)spese giornaliere E SPESE "ESTRANEE"

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese "estranee" ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere succes­si­vamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

Sanzioni

Il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale com­porta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.

8)clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità

La stazione appaltante:

·       nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, "inserisce", a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

·       nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, "verifica" che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

9)clausola risolutiva espressa

I contratti devono essere muniti, altresì, di una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio terri­to­riale del Governo territorialmente competente.

10)  NUOVE CARATTERISTICHE DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEL LAVORO IN APPALTO

L'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, oltre ad inasprire le misure antimafia, modifica le caratteristiche del tesserino per il riconoscimento gli addetti al lavoro nei cantieri, previsto dal Dlgs 248/2006 e dal Testo Unico sulla Sicurezza. Dlgs 81/2008. Con la nuova formulazione, il tesserino deve riportare anche la data di assunzione ed in caso di subappalto, il riferimento dell'autorizzazione. Per i lavoratori autonomi inoltre deve essere indicato il nominativo del committente.

Ricordiamo di seguito le caratteristiche consigliate del tesserino per i lavoratori dipendenti aggiornati con le ultime modifiche normative.

Dati del lavoratore: fotografia, cognome e nome, data di nascita, Data di assunzione; Qualifica (operaio, apprendista, ecc.).

Dati del datore di lavoro denominazione o ragione sociale; codice fiscale o partita IVA; sede legale od operativa; In caso di subappalto, il riferimento dell'autorizzazione.

Per i lavoratori autonomi invece i requisiti sono i seguenti: fotografia; cognome e nome; data di nascita; riferimenti della ditta; qualifica o ruolo ricoperto ("artigiano", "lavoratore autonomo", ecc.); denominazione del committente. La nuova norma sembra imporre ai lavoratori autonomi la formazione di tanti tesserini quanti sono i committenti per i quali viene effettuata prestazione lavorativa nei diversi cantieri.

 

In attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali, invitiamo le Aziende interessate a conformarsi a quanto stabilito dalla nuova normativa.

Rimanendo comunque a disposizione per gli opportuni chiarimenti, porgiamo i migliori saluti.

 

08-10-2010 Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri

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