La nota INAIL del 16 dicembre 2009 conferma anche per il 2009 la possibilità
per le aziende datrici di lavoro del settore edile di fruire della riduzione
pari al 11,50% sul premio INAIL dovuto per gli operai con contratto a tempo
pieno. Il beneficio si applica solo al premio dovuto per l'anno 2009, mentre
nessun beneficio spetta per l'acconto 2010.
I requisiti per poter accedere all'agevolazione sono:
1. l'assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro negli ultimi 5 anni;
2. essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva;
3. l'applicazione, ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, della
parte economica e normativa dei contratti collettivi di settore;
4. la presentazione dell'autocertificazione in merito all'assenza di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Al fine di poter legittimamente fruire dello sconto, il datore di lavoro dovrà
compilare, sottoscrivere e presentare allo sportello INAIL competente entro il
16 febbraio 2010, un'autocertificazione in merito all'assenza di condanne
passate in giudicato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel
quinquennio precedente, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto.
Per quanto concerne invece l'autocertificazione dell'inesistenza a proprio
carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in
materia di tutela delle condizioni di lavoro, il modello è già stato
presentato entro il 30 aprile 2009 alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente, per il tramite del nostro studio, e va ripresentato
solo qualora siano intercorse modifiche rispetto a quanto precedentemente
dichiarato.
In sintesi gli adempimenti formali cui deve provvedere il datore di lavoro per
poter accedere al beneficio sono:
1. la presentazione entro il 16 febbraio 2010 allo sportello INAIL competente
dell'autocertificazione in merito alle assenze di condanne passate in giudicato
in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro, qualora ovviamente ciò risponda
al vero;
2. la presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente di
un'autocertificazione in merito all'assenza di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia
di tutela delle condizioni di lavoro, solo se sono intervenute modifiche
rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
Entro la scadenza del 16 febbraio 2010, lo Studio provvederà a contattare le
aziende interessate per definire le modalità di sottoscrizione ed inoltro del
modello da presentare all'INAIL.