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INAIL - Sconto dell'11,50% per le imprese dell'edilizia

La nota INAIL del 16 dicembre 2009 conferma anche per il 2009 la possibilità per le aziende datrici di lavoro del settore edile di fruire della riduzione pari al 11,50% sul premio INAIL dovuto per gli operai con contratto a tempo pieno. Il beneficio si applica solo al premio dovuto per l'anno 2009, mentre nessun beneficio spetta per l'acconto 2010.
I requisiti per poter accedere all'agevolazione sono:
1. l'assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro negli ultimi 5 anni;
2. essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva;
3. l'applicazione, ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, della parte economica e normativa dei contratti collettivi di settore;
4. la presentazione dell'autocertificazione in merito all'assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Al fine di poter legittimamente fruire dello sconto, il datore di lavoro dovrà compilare, sottoscrivere e presentare allo sportello INAIL competente entro il 16 febbraio 2010, un'autocertificazione in merito all'assenza di condanne passate in giudicato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto.
Per quanto concerne invece l'autocertificazione dell'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, il modello è già stato presentato entro il 30 aprile 2009 alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, per il tramite del nostro studio, e va ripresentato solo qualora siano intercorse modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
In sintesi gli adempimenti formali cui deve provvedere il datore di lavoro per poter accedere al beneficio sono:
1. la presentazione entro il 16 febbraio 2010 allo sportello INAIL competente dell'autocertificazione in merito alle assenze di condanne passate in giudicato in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro, qualora ovviamente ciò risponda al vero;
2. la presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente di un'autocertificazione in merito all'assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
Entro la scadenza del 16 febbraio 2010, lo Studio provvederà a contattare le aziende interessate per definire le modalità di sottoscrizione ed inoltro del modello da presentare all'INAIL.

08-01-2010 Studio Associato Bassetto-Campagner-De Faveri

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