L'art.
7-bis del DLgs. 21.11.2005 n. 286, inserito dall'art. 3 del DLgs.
22.12.2008 n. 214, ha istituito l'obbligo della "scheda di trasporto",
al fine di:
Con
il DM 30.6.2009, pubblicato sulla G.U. 4.7.2009 n. 153, sono state
emanate le disposizioni attuative della suddetta "scheda di trasporto".
Entrata
in vigore
Il
DM 30.6.2009 entra in vigore il 19.7.2009 (15° giorno successivo alla
pubblicazione sulla G.U.).
Ambito
di applicazione
Sono
obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:
-
il
committente, cioè "l'impresa o la persona giuridica pubblica
che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto
con il vettore";
-
il
soggetto delegato dal committente.
La
scheda di trasporto deve essere:
-
consegnata
al vettore, cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
-
conservata
a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;
-
esibita
in sede di controllo stradale.
L'obbligo
di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di
collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore
a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea
documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
Contenuto
della scheda di trasporto
La
scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
-
dati
dell'autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede,
partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori;
-
dati
del committente il trasporto: denominazione, sede e partita IVA;
-
dati
del caricatore: denominazione, sede e partita IVA;
-
dati
del proprietario della merce: denominazione, sede e partita IVA;
-
dati
della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e
luogo di scarico;
-
eventuale
dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario
della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;
-
osservazioni
varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si
verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni
luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
-
eventuali
istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della
filiera del trasporto;
-
luogo
e data di compilazione;
-
generalità
di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
-
firma.
Documenti
equipollenti alla scheda di trasporto
Sono
considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
-
la
copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art. 6 del
DLgs. 21.11.2005 n. 286;
-
il
documento di trasporto (DDT), previsto dal DPR 14.8.96 n. 472;
-
i
documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al
DLgs. 26.10.95 n. 504;
-
la
lettera di vettura internazionale CMR;
-
i
documenti doganali;
-
il
documento di cabotaggio, di cui al DM 3.4.2009;
-
ogni
altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto
stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o
delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o
emanata successivamente al DM 30.6.2009 in esame.
I
suddetti documenti equipollenti devono però essere integrati con gli elementi
previsti per la scheda di trasporto.
Sanzioni
Ai
sensi dell'art. 7-bis del DLgs. 286/2005:
-
il
committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la
altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la
sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro;
-
se,
durante l'effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la
documentazione equipol-lente non risulta a bordo del veicolo, si applica la
sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro.
Inoltre,
viene stabilito che, all'atto dell'accertamento della violazione, è sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stata esibita:
La
scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione
equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi
all'accertamento della violazione.
In
caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore
provvede all'applicazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro,
con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.