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Lo Studio è aperto dal lunedi al venerdi e rispetto il seguente orario: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00.
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Obbligo di pubblicazione di informazioni legali
negli atti, nella corrispondenza e nel sito web

Con l'entrata in vigore - il 29 luglio 2009 - dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato l'articolo 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.).

Nuovi obblighi di pubblicità per le società - Modificato l'articolo 2250 Codice civile

L'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla pubblicità di specifiche informazioni negli atti e nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle società (sia di persone che di capitali). In particolare, vengono ripristinate e inasprite le sanzioni amministrative per l'omessa pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 2250 codice civile, relative a:

- informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali)

1) la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);

2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);

3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);

4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").

 

- la novità della pubblicazione sul sito web (obbligo previsto solo per le società di capitali)

Viene inoltre introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società.

 

Le sanzioni

Rischiano sanzioni piuttosto corpose le società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web. La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

07-09-2009 Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
31100 - Treviso

Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

ATTENZIONE

Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.