Con
l'entrata in vigore - il 29 luglio 2009 - dell'articolo 42 della Legge
Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato
l'articolo 2250 del codice
civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle
informazioni legali (sede, numero di
iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.).
Nuovi obblighi
di pubblicità
per le società - Modificato
l'articolo 2250 Codice
civile
L'articolo
42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla pubblicità
di
specifiche informazioni negli atti e nella corrispondenza (ad es. fatture,
contratti, lettere, ordinativi
ecc.) delle società (sia di
persone che di
capitali). In particolare, vengono ripristinate
e inasprite le sanzioni
amministrative per l'omessa pubblicazione delle informazioni previste
dall'articolo 2250 codice
civile, relative a:
- informazioni
oggetto di
pubblicità negli atti e nella
corrispondenza delle società (sia di
persone che di
capitali)
1) la sede
della società, il numero di
iscrizione e l'ufficio del registro delle
imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di
società);
2) il capitale
effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per
le società di
capitali);
3) lo stato
di
liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le
tipologie di
società);
4) lo stato di
società con unico socio (per le s.p.a e le
s.r.l. "unipersonali").
- la novità della
pubblicazione sul sito
web
(obbligo previsto solo per le società di
capitali)
Viene inoltre
introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le
società di
capitali) di
pubblicare tali informazioni anche nei siti web
delle società.
Le sanzioni
Rischiano sanzioni
piuttosto corpose le società (sia di
persone che di
capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni
negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di
capitali - il sito
web. La
nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo
2630 codice
civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di
atti al registro delle imprese, con un minimo di
206 ad un massimo di
2.065 euro da applicare, di
regola, per ciascun componente dell'organo di
amministrazione.