Misure
anticrisi per i lavoratori non destinatari del trattamento di Cassa Integrazione
L'articolo
19 comma 1 della legge 2/2009, che ha convertito in legge il Decreto Anticrisi
n. 185/2008, introduce un importante ammortizzatore sociale per fronteggiare la
contingente crisi occupazionale, estendendo l'indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi dal lavoro
per crisi aziendali qualora non siano beneficiari di altri trattamenti di
integrazione salariale. In linea generale, si tratta di lavoratori dipendenti di
imprese del commercio ed artigiane appartenenti a settori diversi
dall'edilizia.
L'azienda
artigiana che si trova ad affrontare una crisi di mercato tale da dover ridurre
od interrompere temporaneamente l'attività, può sospendere i rapporti di
lavoro con i dipendenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di un
anno. Durante tale periodo, ai dipendenti che soddisfino determinati requisiti
di anzianità contributiva spetta un trattamento di sostegno al reddito posto a
carico dell'INPS, in misura pari all'indennità di disoccupazione ordinaria
con requisiti normali o ridotti, e degli Enti Bilaterali di settore.
L'intervento degli enti bilaterali, per gli artigiani l'EBAV, è necessario
per ottenere il diritto all'intera indennità.
Tutele
previste per gli apprendisti in caso di sospensione dell'attività per crisi
occupazionale
Una
parziale tutela del reddito è prevista, in via sperimentale per gli anni dal
2009 al 2011, anche per il personale apprendista, altrimenti escluso da
qualsiasi ammortizzatore sociale.
Gli
apprendisti in forza al 29 novembre 2008, con almeno tre mesi di anzianità
aziendale possono godere dell'indennità di disoccupazione ordinaria per il
periodo massimo di 90 giorni in tutto l'arco di durata dell'apprendistato,
sia in caso di sospensione, come descritto sopra, sia in caso di licenziamento.
Anche in tale circostanza, l'intervento integrativo degli enti bilaterali è
condizione dell'ottenimento del beneficio.
La
procedura da seguire è analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti
(dichiarazione di disponibilità al lavoro, domanda all'INPS).
Pur
essendo le misure anticrisi sopra descritte pienamente in vigore in quanto
disposte da legge dello Stato, siamo attualmente in attesa delle istruzioni
operative dell'INPS, che dovranno chiarire quali saranno i tempi di pagamento
delle indennità e gli eventuali ulteriori adempimenti da effettuare a cura del
datore di lavoro o del lavoratore.