Con Circolare numero 115 del 31 dicembre 2008, la
Direzione Centrale dell'INPS ha reso nota la definitiva abolizione del modello
DS22, documento generalmente richiesto al datore di lavoro dai lavoratori al
momento della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o scadenza del
contratto a termine, al fine di ottenere l'indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola.
Dal
1° gennaio 2009, permane l'obbligo in capo ai lavoratori richiedenti
l'indennità di disoccupazione di consegnare alla sede INPS competente il
modello di domanda DS21, ma non il DS22, di conseguenza il datore di lavoro non
sarà più tenuto a fornirlo. Infatti, i dati retributivi che venivano indicati
nel modello ed indispensabili a determinare la sussistenza del diritto e la
misura delle indennità, sono ora acquisiti in tempo reale e senza ulteriori
adempimenti dalle denunce contributive telematiche (EMENS) trasmesse mensilmente
all'INPS direttamente dalle aziende o dagli intermediari abilitati.