Le modifiche al Testo Unico in materia di Tutela dei dati personali
intervenute con la Manovra d'estate (Legge n. 113 del 6 agosto 2008) e le note
operative contenute nel Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la
tutela dei dati personali del 27 novembre 2008, facilitano notevolmente gli
adempimenti di piccole aziende e studi professionali in ordine alla tutela della
privacy. In primo luogo viene resa più semplice l'adozione delle misure di
sicurezza previste dal Testo Unico in caso di trattamenti di dati personali con
strumenti elettronici; in secondo luogo, è stabilito, per un'ampia gamma di
soggetti, l'esonero dalla redazione del Documento Programmatico sulla
Sicurezza, sostituito da un'autocertificazione.
I
destinatari della semplificazione
Il Provvedimento di semplificazione è applicabile ai soggetti che
soddisfino le tre seguenti condizioni:
-
il titolare del trattamento deve essere uno studio
professionale o rientrare nella definizione di piccola e media impresa che,
secondo la normativa comunitaria, è l'impresa con meno di 250 dipendenti e
con fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro.
-
i dati trattati non devono essere sensibili, o se
sensibili devono essere unicamente riferiti ai propri dipendenti e collaboratori
anche a progetto e riguardanti lo stato di salute o malattia senza indicazione
della relativa diagnosi, ovvero l'adesione ad organizzazioni sindacali.
-
Il trattamento dei dati deve riguardare solamente le
ordinarie operazioni di tipo amministrativo e contabile sottese all'attività
aziendale o professionale.
In sintesi, tutte le piccole e medie aziende e gli studi professionali
che trattano, avvalendosi di strumenti elettronici, i dati personali sensibili
dei dipendenti o collaboratori per l'ordinaria amministrazione del rapporto di
lavoro e l'adempimento degli obblighi contabili sono destinatari della
semplificazione.
Il
contenuto della semplificazione
Il Provvedimento del Garante prevede che i soggetti sopra individuati
possano contare sui seguenti adempimenti, di minore impatto organizzativo
rispetto a quanto stabilito originariamente nel Testo Unico:
-
le necessarie istruzioni in materia di tutela dei
dati personali e utilizzo di strumenti informatici possono essere fornite al
personale anche in forma verbale, non più esclusivamente in forma scritta;
-
il sistema di autenticazione informatica può essere
qualsiasi, è sufficiente che a ciascun incaricato siano assegnati username
e password univoche. Quale procedura di autenticazione è pienamente
ammessa anche la procedura di login
disponibile sul sistema operativo delle postazioni di lavoro connesse a una
rete;
-
in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato che renda indispensabile e intervenire per necessità di
sicurezza del sistema, se l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è
consentito esclusivamente mediante uso della password, il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici con procedure o
modalità predefinite, non più secondo le regole tassative stabilite
nell'allegato B del Testo Unico;
-
L'aggiornamento dei programmi e volti
a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici (ad esempio, antivirus)
viene effettuato con cadenza almeno annuale in luogo della cadenza semestrale;
-
Il salvataggio dei dati deve essere effettuato con
cadenza almeno mensile, in luogo della periodicità settimanale altrimenti
prevista. Il salvataggio periodico può non riguardare i dati non modificati dal
momento dell'ultimo salvataggio effettuato, purché ne esista una copia di
sicurezza da cui effettuare eventualmente il ripristino.
Autocertificazione
e Documento programmatico sulla sicurezza
Il
Decreto Legge 112/2008 stabilisce inoltre che i titolari di trattamenti
rientranti nelle categorie sopra individuate sono esonerati dal redigere un
Documento Programmatico Sulla Sicurezza e possano invece produrre
un'autocertificazione in cui dichiarino di trattare esclusivamente dati
personali non sensibili o dati sensibili costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti e collaboratori, senza indicazione della relativa
diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale e di trattare tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza
prescritte.
Se
l'azienda ad esempio si limita a registrare le assenze per malattia dei
dipendenti in un foglio di calcolo od un programma gestionale senza
l'indicazione della diagnosi ovvero ad inviare allo studio di consulenza le
informazioni sull'orario di lavoro e ricevere i prospetti paga con posta
elettronica è esonerata dalla redazione del Documento programmatico sulla
Sicurezza e può redigere e sottoscrivere l'autocertificazione sostitutiva.
In conclusione, le ordinarie operazioni amministrative in materia di
rapporto di lavoro e previdenza poste in essere dalle piccole e medie aziende
con dipendenti non comportano in linea generale l'obbligo di redazione del DPS
anche se effettuate con mezzi elettronici o telematici.
Diversamente, se i trattamenti di dati personali esulano dai limiti sopra
descritti e prevedono ad esempio la registrazione di immagini negli ambienti di
lavoro, l'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della posizione geografica
di dipendenti o terzi soggetti (come nel caso di strumenti satellitari in
vetture ed autocarri aziendali), l'utilizzo di dati sensibili appartenenti a
soggetti estranei a rapporti di lavoro con l'azienda, come nel caso di dati
appartenenti ai clienti di strutture sanitarie, medici, oftalmologi, studi
legali, e commercialistici, rimangono pienamente vigenti gli obblighi di
redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.