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Sconto INAIL per le imprese edili

Con nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, l'INAIL conferma per il 2008 l'agevolazione per le imprese del settore edile, consistente nello sconto dell'11,50% sul premio dovuto per gli operai assunti con contratto a tempo pieno per i quali non siano previste ulteriori agevolazioni contributive.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei cinque anni antecedenti alla data di applicazione dell'agevolazione, devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile e devono garantire il rispetto della contrattazione collettiva prevista per il settore di appartenenza.

Al fine di poter legittimamente fruire dello sconto, il datore di lavoro dovrà presentare il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato alla Sede INAIL competente entro il 16 febbraio 2009 ed il modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30 aprile 2009.

06-02-2009 Stefano De Faveri

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