Con nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, l'INAIL
conferma per il 2008 l'agevolazione per le imprese del settore edile,
consistente nello sconto dell'11,50% sul premio dovuto per gli operai assunti
con contratto a tempo pieno per i quali non siano previste ulteriori
agevolazioni contributive.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro non
devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme
in materia di sicurezza e salute nei cinque anni antecedenti alla data di
applicazione dell'agevolazione, devono essere in possesso dei requisiti per il
rilascio della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile e devono garantire il rispetto della contrattazione collettiva prevista
per il settore di appartenenza.
Al fine di poter legittimamente fruire dello sconto,
il datore di lavoro dovrà presentare il modello
di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in
giudicato alla Sede INAIL competente entro il 16 febbraio 2009 ed il modulo di
autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti
definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente, entro il 30 aprile 2009.