Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri
ultime ricerche
crisi
ccnl industria met...
denuncia di infort...
... altre ricerche ...
Home > Lavoro > A gennaio 2009 debutta il libro unico del lavoro
RSS Atom stampa
Home
Lo Studio
Dove siamo
Fiscale
Lavoro
Scadenzario
Download
Contatti
Indice per data

Scadenzario
<< Marzo 2010 >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Lo Studio è aperto dal lunedi al venerdi e rispetto il seguente orario: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00.
Lo Studio





A gennaio 2009 debutta il libro unico del lavoro

A partire dal mese di gennaio 2009 diviene pienamente operativo il Libro Unico del Lavoro, adempimento previsto dalla legge 133/2008 in sostituzione del libro paga e del libro matricola e finalizzato a semplificare gli adempimenti amministrativi e formali dei datori di lavoro.

Il Libro Unico del Lavoro si compone di tre sezioni contenenti i dati anagrafici, quelli retributivi e quelli relativi alle presenze dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di soggetti che prestano attività lavorativa in azienda ed è diretto a sostituire il libro paga, registro contabile obbligatorio fino a dicembre 2008. In estrema sintesi, consiste nella stampa, effettuata con cadenza mensile, dei dati contenuti nei cedolini paga e di quelli relativi all'orario di lavoro giornaliero e viene prodotto e tenuto dallo Studio di consulenza per conto delle aziende assistite.

 

Cosa cambia per il datore di lavoro

Con l'introduzione del Libro Unico vengono in primo luogo semplificate le modalità di rilevazione e registrazione delle presenze giornaliere dei lavoratori. Dal mese di gennaio 2009, i datori di lavoro non sono più obbligati a vidimare presso le sedi INAIL il libro presenze contenente l'indicazione dell'orario giornaliero di lavoro, a tenerlo presso il luogo di lavoro ed aggiornarlo entro il giorno successivo a quello in cui la prestazione è avvenuta. L'adempimento viene ora effettuato dallo studio di consulenza, appositamente autorizzato dall'INAIL, entro il 16 del mese successivo a quello di paga. Rimane in ogni caso indispensabile che il datore di lavoro continui ad annotare l'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti ed a comunicarlo allo studio in tempo utile per l'elaborazione delle buste paga.

Oltre ai dati che venivano normalmente indicati nell'abrogato libro paga, nel Libro unico del Lavoro devono essere annotati anche i rimborsi spese corrisposti ai lavoratori (ad esempio i rimborsi chilometrici per uso di vettura privata) ed i dati anagrafici dei lavoratori dipendenti di società di somministrazione utilizzati in azienda.

In aggiunta, dal 18 agosto 2008 è stato abrogato il libro matricola, pertanto non è più obbligatorio aggiornare il documento con i dati anagrafici dei dipendenti nuovi assunti od indicare eventuali variazioni ai rapporti di lavoro in corso. Risulta tuttavia necessario conservare il libro in azienda per almeno 10 anni dal 18 agosto 2008.

 

Datori di lavoro soggetti all'istituzione del Libro Unico del Lavoro

Sono soggetti all'istituzione ed alla tenuta del Libro Unico del Lavoro tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono invece esonerate le società di qualunque tipo nel caso di apporto di lavoro dei soli soci, le società cooperative di produzione e lavoro qualora non vengano instaurati con i soci rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o associazione in partecipazione, le imprese familiari con apporto di lavoro dei soli familiari, le aziende individuali artigiane e commerciali in caso di apporto di lavoro del solo titolare o di coadiuvanti e coadiutori familiari.

 

Lavoratori da iscrivere nel Libro Unico del Lavoro

I lavoratori da iscrivere nel Libro Unico sono i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto compresi gli amministratori di società se non si configura un rapporto di natura professionale, come accade per i soggetti iscritti ad un ordine professionale dell'area economica giuridica, gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Sono invece esclusi dall'iscrizione i seguenti soggetti:

                lavoratori domestici;

                soci di cooperativa e di ogni altra società privi di un rapporto di lavoro subordinato, da collaborazione coordinata e continuativa o associazione in partecipazione;

                collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;

                coadiuvanti e coadiutori delle imprese commerciali;

                agenti e rappresentanti di commercio, qualora non si configuri un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di associazione in partecipazione;

                lavoratori autonomi, anche occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile;

                titolari di borse di studio, stagisti e tirocinanti di studi professionali.

06-02-2009 Stefano De Faveri

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
31100 - Treviso

Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

ATTENZIONE

Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.