A partire dal mese di gennaio 2009 diviene pienamente
operativo il Libro Unico del Lavoro, adempimento previsto dalla legge 133/2008
in sostituzione del libro paga e del libro matricola e finalizzato a
semplificare gli adempimenti amministrativi e formali dei datori di lavoro.
Il Libro Unico del Lavoro si compone di tre sezioni
contenenti i dati anagrafici, quelli retributivi e quelli relativi alle presenze
dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di soggetti che prestano attività
lavorativa in azienda ed è diretto a sostituire il libro paga, registro
contabile obbligatorio fino a dicembre 2008. In estrema sintesi, consiste nella
stampa, effettuata con cadenza mensile, dei dati contenuti nei cedolini paga e
di quelli relativi all'orario di lavoro giornaliero e viene prodotto e tenuto
dallo Studio di consulenza per conto delle aziende assistite.
Cosa cambia per
il datore di lavoro
Con l'introduzione del Libro Unico vengono in primo
luogo semplificate le modalità di rilevazione e registrazione delle presenze
giornaliere dei lavoratori. Dal mese di gennaio 2009, i datori di lavoro non
sono più obbligati a vidimare presso le sedi INAIL il libro presenze contenente
l'indicazione dell'orario giornaliero di lavoro, a tenerlo presso il luogo
di lavoro ed aggiornarlo entro il giorno successivo a quello in cui la
prestazione è avvenuta. L'adempimento viene ora effettuato dallo studio di
consulenza, appositamente autorizzato dall'INAIL, entro il 16 del mese
successivo a quello di paga. Rimane in ogni caso indispensabile che il datore di
lavoro continui ad annotare l'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti ed a
comunicarlo allo studio in tempo utile per l'elaborazione delle buste paga.
Oltre ai dati che venivano normalmente indicati
nell'abrogato libro paga, nel Libro unico del Lavoro devono essere annotati
anche i rimborsi spese corrisposti ai lavoratori (ad esempio i rimborsi
chilometrici per uso di vettura privata) ed i dati anagrafici dei lavoratori
dipendenti di società di somministrazione utilizzati in azienda.
In aggiunta, dal 18 agosto 2008 è stato abrogato il
libro matricola, pertanto non è più obbligatorio aggiornare il documento con i
dati anagrafici dei dipendenti nuovi assunti od indicare eventuali variazioni ai
rapporti di lavoro in corso. Risulta tuttavia necessario conservare il libro in
azienda per almeno 10 anni dal 18 agosto 2008.
Datori di lavoro
soggetti all'istituzione del Libro Unico del Lavoro
Sono soggetti all'istituzione ed alla tenuta del Libro
Unico del Lavoro tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di
lavoro domestico.
Sono
invece esonerate le società di qualunque tipo nel caso di apporto di lavoro dei
soli soci, le società cooperative di produzione e lavoro qualora non vengano
instaurati con i soci rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione
coordinata e continuativa o associazione in partecipazione, le imprese familiari
con apporto di lavoro dei soli familiari, le aziende individuali artigiane e
commerciali in caso di apporto di lavoro del solo titolare o di coadiuvanti e
coadiutori familiari.
Lavoratori da
iscrivere nel Libro Unico del Lavoro
I lavoratori da iscrivere nel Libro Unico sono i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza
progetto compresi gli amministratori di società se non si configura un rapporto
di natura professionale, come accade per i soggetti iscritti ad un ordine
professionale dell'area economica giuridica, gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo.
Sono invece esclusi dall'iscrizione i seguenti
soggetti:
▪
lavoratori
domestici;
▪
soci
di cooperativa e di ogni altra società privi di un rapporto di lavoro
subordinato, da collaborazione coordinata e continuativa o associazione in
partecipazione;
▪
collaboratori
e i coadiuvanti delle imprese familiari;
▪
coadiuvanti
e coadiutori delle imprese commerciali;
▪
agenti
e rappresentanti di commercio, qualora non si configuri un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa o di associazione in partecipazione;
▪
lavoratori autonomi, anche occasionali di cui all'articolo 2222
del codice civile;
▪
titolari
di borse di studio, stagisti e tirocinanti di studi professionali.