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Le principali novità fiscali della Manovra Estiva 2008

1. Abolizione degli elenchi clienti e fornitori

È stato abolito sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio.

Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

2. Iva alberghi e ristoranti

È stata modificata la disciplina fiscale applicabile, anche ai fini dell'IVA, alle prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Per effetto dell'eliminazione dell'indetraibilità oggettiva prevista dalla lett. e) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, l'IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione può essere detratta, purché le relative spese siano inerenti all'attività d'impresa o di arte o professione, con decorrenza 01/09/2008.

Si ricorda che poter operare la detrazione alle predette spese è necessario farsi rilasciare regolare fattura.

3. Modifiche alla disciplina antiriciclaggio

È stato elevato da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 12.500,00 euro il limite:

  •      a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane;

  •      a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

  •      entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza la clausola di non trasferibilità.

È abrogato l'obbligo di accompagnare, a pena di nullità, la girata con il codice fiscale del girante.

4. Abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

  •     tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;

  •    riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

5. Potenziamento dell'utilizzo del "redditometro"

Nell'ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".

In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva (possesso di imbarcazioni, autovetture di grossa cilindrata, abitazioni, partecipazioni, collaboratori familiari, cavalli, aerei ed elicotteri).

6. Certificazione della regolarità degli impianti di edifici

È stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").

Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

  •     di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;

  •     di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di aliena­zione dell'immobile;

  •     di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);

  •     per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;

  •     di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal 25.6.2008 non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

        

 

 

09-09-2008 dott. Mauro Campagner


D.L. 112/2008 - Manovra Estiva
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Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

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Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.