1.
Abolizione degli elenchi clienti e fornitori
È
stato abolito sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e
fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio.
Pertanto,
risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.
2.
Iva alberghi e ristoranti
È
stata modificata la disciplina fiscale applicabile, anche ai fini dell'IVA,
alle prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Per
effetto dell'eliminazione dell'indetraibilità oggettiva prevista dalla
lett. e) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, l'IVA sulle spese
alberghiere e di ristorazione può essere detratta, purché le
relative spese siano inerenti all'attività d'impresa o di arte o
professione, con decorrenza 01/09/2008.
Si
ricorda che poter operare la detrazione alle predette spese è necessario farsi
rilasciare regolare fattura.
3.
Modifiche alla disciplina antiriciclaggio
È
stato elevato da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari
o superiore a 12.500,00 euro il limite:
-
a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante
o di libretti di deposito bancari o postali al portatore tra soggetti
diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste
Italiane;
-
a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità;
-
entro
il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni
circolari, vaglia postali e cambiari senza la clausola di non
trasferibilità.
È
abrogato l'obbligo di accompagnare, a pena di nullità, la girata con il
codice fiscale del girante.
4.
Abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti
Gli
esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:
-
tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme
riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono
effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
-
riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate
soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni
non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o
postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
5.
Potenziamento dell'utilizzo del "redditometro"
Nell'ambito
delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un
potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".
In
particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno
indicato nella dichiarazione dei
redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi
di capacità contributiva
(possesso di imbarcazioni, autovetture di grossa cilindrata, abitazioni,
partecipazioni, collaboratori familiari, cavalli, aerei ed elicotteri).
6.
Certificazione della
regolarità degli impianti di edifici
È
stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").
Pertanto,
sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli
edifici, vengono meno gli obblighi:
-
di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il
libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
-
di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di alienazione
dell'immobile;
-
di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);
-
per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la
garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in
materia di sicurezza;
-
di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità
o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.
Per
i contratti posti in essere dal 25.6.2008 non è quindi più necessario
fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che
la provi.