Si ricorda ai Signori clienti che la
denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL
competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione
personale sul caso), entro due giorni da
quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi
che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Quando la denuncia di infortunio
interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro
deve intendersi riferita al committente. Qualora i dati salariali non siano
disponibili all'atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati
successivamente, con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data
dell'infortunio.
Il datore di lavoro:
Ø
non è
tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre
giorni;
Ø
e'
sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico, qualora
abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio
per via telematica (Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
Ø
se la
prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due
giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
Ø
in
caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare
un telegramma entro 24 ore.
L'Istituto deve richiedere l'invio
del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo
abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro,
per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due
giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è
avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato
(Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al
Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965).
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del
lavorare. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista
l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,32 (L. 251/1982,art. 16).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure
incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46
a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett.
B).
Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è
prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177
della legge finanziaria 2007). Per tali ipotesi i nuovi importi sono i
seguenti:
-
denuncia
mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 2.580 a € 7.745
-
codice
fiscale mancante o inesatto € 127
Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o
il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita
del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art.
52, D.P.R. n. 1124/1965).
Nel periodo di chiusura per ferie dello studio dal 9
agosto al 31 agosto 2008, Vi invitiamo, in caso di infortunio sul lavoro, ad
inoltrare agli istituti interessati (INAIL e Autorità di Pubblica Sicurezza)
almeno la semplice comunicazione allegata.
Alla riapertura dello studio vorrete gentilmente farci pervenire copia delle comunicazioni
effettuate al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti.
Distinti saluti.