A seguito
dell'emanazione del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 234 (pubblicato in
G.U. del 17 dicembre 2007) che da completa attuazione alla direttiva europea n.
2002/15/CE la quale disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro per
tutti i lavoratori di imprese che svolgono attività di trasporto merci, di
persone sia per conto proprio che per conto terzi, si forniscono alcuni
chiarimenti in merito alla predisposizione del registro orario per i lavoratori
mobili.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale ha chiarito che tale obbligo è applicabile solo alle aziende di
autotrasporto, formalmente operanti in tale abito, e non anche alle aziende
operanti in altri settori che abbiano lavoratori mobili.
Per
i l trasporto merci, la massa del veicolo deve essere superiore a 3,5 tonnellate
e per il trasporto di persone i mezzi devono essere atti a trasportare più di 9
persone compreso il conducente.
L'adempimento può essere assolto in due
modi: istituendo un registro autonomo, dove riportare soltanto i dati inerenti
all'orario di lavoro del personale mobile, da vidimarsi alla DPL ovvero
vidimando anche alla DPL il registro presenze. Nel caso di istituzione di
registro apposito, il Ministero ha chiarito che non essendo stato predisposto un
modulo ufficiale potrà essere utilizzato uno qualsiasi contenente le
indicazioni richieste.
La
registrazione dell'orario, come chiarito dalla circolare del Ministero del
Lavoro 19 marzo 2008, potrà essere effettuata mensilmente entro il mese
successivo a quello di riferimento. Ogni giorno la presenza potrà essere
indicata con una semplice sigla "p".
L'inosservanza
della prescrizione prevede la sanzione da 250 a 1500 euro (tali
sanzioni saranno per il periodo in corso fino al 19 marzo 2008, a valutazione
dell'ispettore sugli scritti difensivi, archiviate).