La legge 17 ottobre 2007 n. 188,
con il Decreto attuativo interministeriale 21 gennaio 2008, rivoluziona alla
disciplina delle dimissioni dal rapporto di lavoro, sottoponendo la validità
del recesso da parte del lavoratore all'utilizzo di particolari moduli messi a
disposizione da Direzioni del lavoro ed altri enti pubblici competenti.
L'intento del legislatore, come
già anticipato su questo sito il 15 ottobre 2007 in occasione della definitiva
approvazione del disegno di legge alle Camere, è quello di eliminare il
fenomeno delle dimissioni "in bianco", consistente in una lettera di dimissioni
preconfezionata dal datore di lavoro e fatta firmare al lavoratore all'atto
dell'assunzione senza l'indicazione della data di recesso, apposta in un
momento successivo a completa discrezione dell'azienda.
Dal 5 marzo 2008, le dimissioni
dovranno essere comunicate esclusivamente su apposito modulo ministeriale,
mentre l'utilizzo di qualsiasi altro modello renderà nulla la volontà del
recesso. Il lavoratore potrà ottenere tale modulo presso Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego ed Uffici Comunali. La procedura
prevede l'identificazione e la registrazione del richiedente, il successivo
rilascio del modulo con sistemi per evitare contraffazioni e falsificazioni e
con data certa di emissione. L'ultimo punto assume rilevanza determinante
poiché, una volta ritirato il modulo, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per
consegnarlo al datore di lavoro esprimendo così validamente la volontà di
recesso. Il superamento del limite dei 15 giorni tra l'emissione del modello e
la consegna all'azienda implica la nullità delle dimissioni e rende necessario
ripetere l'operazione dal principio.
Al
di là degli aspetti procedurali attinenti al rilascio dei modelli, la nuova
disciplina implicherà una serie di rilevanti conseguenze nei rapporti tra
datore di lavoro e lavoratore dimissionario:
-
La "vecchia" lettera di dimissioni scritta in carta
semplice, sottoscritta dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro non
costituirà più l'atto con il quale viene validamente manifestata la volontà del
recesso. L'azienda che accetti ugualmente la comunicazione e risolva il
rapporto di lavoro per dimissioni, si espone al rischio di soccombere a seguito
di ricorso, presentato anche dopo svariato tempo, e di dover ricostituire
dall'inizio il rapporto di lavoro.
-
In caso di dimissioni verbali o per comportamento
concludente, non sussistendo certezza sull'effettiva volontà del lavoratore di
recedere dal rapporto, sarà l'azienda a dover procedere, per tutelarsi, alla
contestazione dell'assenza ingiustificata e successivamente al licenziamento
per motivi disciplinari, dilatando notevolmente i tempi necessari alla
procedura di risoluzione ed aumentando il rischio di vertenza.
-
L'obbligatorietà della procedura non si limita ai
rapporti di lavoro dipendente, ma comprende anche le collaborazioni coordinate
e continuative a progetto, le associazioni in partecipazione con apporto di
lavoro, il rapporto di lavoro dei soci di cooperativa e degli agenti e
rappresentanti monomandatari.
D'altro lato, gli aspetti
oscuri della normativa sono molteplici e non appena saranno pubblicati
ulteriori chiarimenti dagli enti ministeriali competenti ne daremo
tempestivamente notizia.