Con la circolare n. 4/2008 il Ministero del Lavoro ha definito le norme di
comportamento che i funzionari accertatori di Inps e Inail devono adottare
nell'espletamento della loro funzione ispettiva, al fine di uniformare il
comportamento adottato nella valutazione della legittimitā di alcune tipologie
contrattuali utilizzate all'interno delle imprese.
Con decorrenza 01/03/2008 pertanto, alla luce della predetta
circolare, gli ispettori Inps e Inail presumeranno che un determinato
collaboratore a progetto (co.co.pro) sia in realtā da considerare un lavoratore
dipendente a tutti gli effetti, nel momento in cui svolge una delle
seguenti 17 attivitā:
| 1 - Addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna
di giornali, riviste ed elenchi telefonici |
| 2- Addetti alle agenzie ippiche |
| 3 - Addetti alle pulizie |
| 4 - Autisti e autotrasportatori |
| 5 - Babysitter e badanti |
| 6 - Baristi e camerieri |
| 7 - Commessi e addetti alle vendite |
| 8 - Custodi e portieri |
| 9 - Estetiste e parrucchieri |
| 10 - Facchini |
| 11 - Istruttori di autoscuola |
| 12 - Letturisti di contatori |
| 13 - Manutentori |
| 14 - Muratori e qualifiche operaie dell'edilizia |
| 15 - Piloti e assistenti di volo |
| 16 - Prestatori di manodopera nel settore agricolo |
| 17 - Addetti alle attivitā di segreteria e terminalisti |
Inoltre scatteranno delle presunzioni di contratto di lavoro dipendente anche
nei seguenti casi:
a) il progetto oggetto del contratto coincide totalmente con l'attivitā
principale o accessoria dell'impresa, come risultante dall'oggetto sociale;
il progetto deve invece consistere in una attivitā nuova, da avviare;
b) il progetto non risulta in forma scritta; tale forma era fino ad
oggi necessaria esclusivamente ai fini dell'onere della prova in sede
giudiziaria;
c) il compenso previsto per l'espletamento della prestazione č legato
esclusivamente al tempo.