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COCOPRO - Presunzioni di contratto da dipendenti

Con la circolare n. 4/2008 il Ministero del Lavoro ha definito le norme di comportamento che i funzionari accertatori di Inps e Inail devono adottare nell'espletamento della loro funzione ispettiva, al fine di uniformare il comportamento adottato nella valutazione della legittimitā di alcune tipologie contrattuali utilizzate all'interno delle imprese.

Con decorrenza 01/03/2008 pertanto, alla luce della predetta circolare, gli ispettori Inps e Inail presumeranno che un determinato collaboratore a progetto (co.co.pro) sia in realtā da considerare un lavoratore dipendente a tutti gli effetti, nel momento in cui svolge una delle seguenti 17 attivitā:

1 - Addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
2- Addetti alle agenzie ippiche
3 - Addetti alle pulizie
4 - Autisti e autotrasportatori
5 - Babysitter e badanti
6 - Baristi e camerieri
7 - Commessi e addetti alle vendite
8 - Custodi e portieri
9 - Estetiste e parrucchieri
10 - Facchini
11 - Istruttori di autoscuola
12 - Letturisti di contatori
13 - Manutentori
14 - Muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
15 - Piloti e assistenti di volo
16 - Prestatori di manodopera nel settore agricolo
17 - Addetti alle attivitā di segreteria e terminalisti

Inoltre scatteranno delle presunzioni di contratto di lavoro dipendente anche nei seguenti casi:

a) il progetto oggetto del contratto coincide totalmente con l'attivitā principale o accessoria dell'impresa, come risultante dall'oggetto sociale; il progetto deve invece consistere in una attivitā nuova, da avviare;

b) il progetto non risulta in forma scritta; tale forma era fino ad oggi necessaria esclusivamente ai fini dell'onere della prova in sede giudiziaria;

c) il compenso previsto per l'espletamento della prestazione č legato esclusivamente al tempo.

 

 

20-02-2008 Stefano De Faveri

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