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Finanziaria 2008 - Le principali novità fiscali

1 Premessa

2 Novità in materia di IRPEF

2.1 Esenzione per i titolari di soli redditi fondiari fino a 500,00

2.2 Novità in materia di detrazioni d'imposta per familiari a carico e per tipologie reddituali

2.3 Dichiarazione del contribuente al sostituto d'imposta sul diritto alle detrazioni d'imposta per familiari a carico e per tipologie reddituali

2.4 Novità in materia di contributi di assistenza sanitaria integrativa

2.5 Proroga delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti "frontalieri"

2.6 Proroga della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

3 Novità in materia di detrazioni d'imposta per oneri

3.1 Proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio

3.2 Riapertura della detrazione IRPEF del 36% sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese

3.3 Proroga delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

3.4 Nuove detrazioni IRPEF per i conduttori di abitazioni principali

3.5 Detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale

3.6 Proroga della detrazione IRPEF del 19% delle spese per gli asili nido

3.7 Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori

3.8 Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 20% per l'acquisto di motori elettrici e di variatori di velocità

3.9 Nuova detrazione IRPEF del 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

3.10 Nuova detrazione IRPEF del 19% per l'attività di autoaggiornamento e formazione dei docenti

4 Riapertura della rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni

4.1 Redazione della perizia giurata

4.2 Versamento dell'imposta sostitutiva

5 Novità in materia di IVA

5.1 Regime sanzionatorio delle operazioni soggette a "reverse charge"

5.2 Sanzioni accessorie per le violazioni dell'obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale

5.3 Proroga dell'aliquota IVA ridotta sulle manutenzioni edilizie

5.4 Cessioni di fabbricati strumentali a favore di soggetti con pro rata di detrazione non superiore al 25%

5.5 Detrazione IVA per i "veicoli stradali a motore"

5.6 Detrazione IVA per i pedaggi autostradali

5.7 Solidarietà passiva IVA del cessionario

5.8 Utilizzo del valore normale nella determinazione della base imponibile delle operazioni tra parti correlate

5.9 Detrazione IVA per i telefonini

5.10 Veicoli e telefonini dati in uso promiscuo ai dipendenti

5.11 Validità degli elenchi clienti e fornitori presentati entro il 15.11.2007

5.12 Modifiche alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo

5.13 Modifiche al regime IVA delle agenzie di viaggio

5.14 Base imponibile per i beni con IVA "a monte" detratta in misura parziale

6 Novità in materia di immobili

6.1 Altre novità in materia di imposte dirette

6.2 Novità in materia di ici

6.3 Imposta di registro all'1% per il trasferimento di immobili ricadenti in piani particolareggiati

6.4 Accertamento del valore degli immobili

6.5 Imposta sostitutiva sui mutui

6.6 Proroga delle agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina

7 Altre novità in materia di accertamento e riscossione

7.1 Ulteriore estensione dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni

7.2 Differimento del termine per la presentazione del modello 770 Ordinario

7.3 Differimento del termine per la stampa dei registri contabili

7.4 Rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni

7.5 Dilazione del versamento delle somme iscritte a ruolo



1 PREMESSA

La L. 24.12.2007 n. 244 costituisce la legge Finanziaria per il 2008, entrata in vigore l'1.1.2008.

 

La presente circolare intende esaminare le principali novità contenute in tale provvedimento, rinviando a successive circolari l'analisi delle novità in materia di:

  • reddito d'impresa;
  • IRAP;
  • agevolazioni fiscali.

L'analisi tiene conto delle modifiche alla L. 244/2007 apportate dal DL 31.12.2007 n. 248 (c.d. "milleproroghe", in corso di conversione in legge).

In relazione al nuovo regime dei contribuenti minimi e marginali, si veda la nostra precedente circolare, servizio per la clientela, del 28.12.2007 n. 22.

Si ricorda che la "manovra finanziaria" per il 2008 è costituita altresì dal DL 1.10.2007 n. 159 convertito nella L. 29.11.2007 n. 222 (c.d. "decreto collegato"), le cui novità sono state analizzate nella precedente circolare del 17.12.2007 n. 21, alla quale pertanto si rimanda.

2 NOVITA' IN MATERIA DI IRPEF

2.1 ESENZIONE PER I TITOLARI DI SOLI REDDITI FONDIARI FINO A 500,00 EURO

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati, per un importo non superiore a 500,00 euro:

  • l'IRPEF non è dovuta;
  • si è esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Decorrenza

La suddetta disposizione si applica retroattivamente dall'anno 2007.

2.2 NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO E PER TIPOLOGIE REDDITUALI

In relazione alle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia e tipologie reddituali (es. lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, ecc.), viene stabilito che:

  • al fine di determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti, il reddito complessivo del contribuente deve essere assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
  • i contribuenti con almeno quattro figli a carico hanno diritto ad un'ulteriore detrazione d'imposta di 1.200,00 euro (da suddividere al 50% tra i genitori non separati), non parametrata al reddito complessivo; in caso di incapienza dell'IRPEF lorda, la parte non usufruita sarà rimborsata;
  • i soggetti che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato, come stabilito dall'autorità giudiziaria (esclusi quelli relativi al mantenimento dei figli), hanno diritto ad una detrazione d'imposta di importo superiore a quello precedentemente previsto, ma sempre parametrata al reddito complessivo.

Decorrenza

Le suddette novità si applicano retroattivamente dall'anno 2007.

Il recupero delle maggiori detrazioni spettanti può avvenire:

  • ad opera del sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno 2007 dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (in conguaglio può essere ripetuto entro il 28.2.2008);
  • oppure nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).

2.3 DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA SUL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO E PER TIPOLOGIE REDDITUALI

Le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente e assimilati sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il contribuente:

  • dichiara allo stesso sostituto di avervi diritto, indicando:

- le condizioni di spettanza (es. familiari considerati fiscalmente a carico, coniuge deceduto, figli di età inferiore a tre anni o portatori di handicap, ecc.);

- il relativo periodo di applicazione;

- le modalità di riparto della detrazione tra gli aventi diritto, quando spetti a più soggetti (specie quella per i figli);

  • si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta stesso le eventuali successive variazioni.

Al riguardo, la Finanziaria 2008 ha previsto l'obbligo di:

  • indicare anche il codice fiscale dei familiari a carico, al fine di rendere più incisivo il controllo sulle detrazioni usufruite;
  • dichiarare annualmente al sostituto d'imposta la spettanza delle detrazioni, anche in assenza di variazioni rispetto all'anno precedente.

Pertanto, al fine di usufruire delle suddette detrazioni per il 2008, il contribuente deve presentare la suddetta dichiarazione al sostituto d'imposta, anche in assenza di variazioni rispetto al 2007.

2.4 NOVITA' IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

La legge Finanziaria 2008 riforma la disciplina dei contributi sanitari integrativi, ai fini della loro:

  • deducibilità dal reddito complessivo IRPEF;
  • esclusione dal reddito di lavoro dipendente o assimilato.

2.4.1 Deducibilità dal reddito complessivo IRPEF

Sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale:

  • istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 (c.d. "fondi doc");
  • che erogano prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute.

Limite di deducibilità

I suddetti contributi sanitari integrativi sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino a 3.615,20 euro (prima fino a 2.065,83 euro).

Ai fini del calcolo del predetto limite, si deve tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria che sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Contributi versati per i familiari a carico

La deducibilità spetta anche per i contributi sanitari integrativi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge e figli) :

  • per la parte che non ha trovato capienza nel reddito della persona a carico;
  • fermo restando il suddetto importo complessivo massimo di 3.615,20 euro.

2.4.2 Esclusione dal reddito di lavoro dipendente o assimilato

Sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:

  • ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (c.d. "fondi non-doc");
  • che operino negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute;
  • in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Limite di deducibilità

I suddetti contributi sanitari integrativi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.

Ai fini del calcolo del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria deducibili dal reddito complessivo IRPEF.

Disciplina transitoria

Sino all'entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro della salute, è prorogata l'efficacia della precedente disciplina; pertanto, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato i contributi di assistenza sanitaria:

  • versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (es. FASI, FASDAC, ecc.);
  • in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;
  • per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.

2.5 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI "FRONTALIERI"

Viene ulteriormente prorogata, per gli anni 2008-2010, la parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri", cioè dei soggetti che:

  • sono residenti in Italia;
  • quotidianamente, si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi (es. Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Austria, ecc.), nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

Pertanto, anche per il suddetto triennio, i redditi di lavoro dipendente concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo eccedente 8.000,00 euro, ferma restando l'applicazione delle eventuali diverse disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

2.6 PROROGA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Anche nel 2008 sarà possibile devolvere il 5 per mille dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2007:

  • a sostegno delle:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

- associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

- associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di attività delle ONLUS (es. assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela delle opere d'arte e dell'ambiente, ecc.);

- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

  • per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
  • per il finanziamento della ricerca sanitaria.

Obbligo di redigere un apposito rendiconto

I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2007 devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Il rendiconto in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette somme.

Le somme non rendicontate saranno oggetto di recupero.

3 NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ONEri

La legge Finanziaria 2008 contiene numerose disposizioni in materia di detrazioni IRPEF/IRES per oneri:

  • sia prorogando o modificando detrazioni già esistenti;
  • sia introducendo nuove detrazioni.

3.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

E' stata prorogata, in relazione alle spese sostenute nel triennio 2008-2010, la detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali.

L'agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

3.2 RIAPERTURA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE

E' stata riaperta la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, con interventi di restauro o risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete a condizione che:

  • l'atto notarile di acquisto sia stipulato entro il 30.6.2011;
  • l'intervento di recupero sia effettuato (dall'avvio al termine) nel corso del triennio 2008-2010.

Anche il diritto a tale agevolazione è subordinato alla separata indicazione in fattura del costo della manodopera.

3.3 PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF/IRES DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Sono state prorogate, per il triennio 2008-2010, le detrazioni IRPEF/IRES del 55% delle spese sostenute per determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (es. sostituzione di infissi e caldaie, installazione di pannelli solari).

Le detrazioni vengono estese anche alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente con un altro:

  • che contempli la posa di una caldaia non a condensazione (per il solo biennio 2008-2009 e fino a disponibilità di fondi);
  • ovvero basato sulla tecnologia geotermica.

Viene soppresso l'obbligo di acquisire la certificazione (qualificazione) energetica per gli interventi di:

  • sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Per il triennio 2008-2010, la detrazione può essere suddivisa, a scelta del contribuente, tra un minimo di tre ed un massimo di dieci quote annuali di pari importo. La scelta, una volta operata, non può più essere mutata.

Anche le detrazioni IRPEF/IRES del 55% competono a condizione che in fattura venga indicato distintamente il costo della manodopera.

3.4 NUOVE DETRAZIONI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ABITAZIONI PRINCIPALI

La legge Finanziaria 2008 introduce:

  • una detrazione IRPEF in favore dei contribuenti che conducono in locazione l'abitazione principale con un contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 ("4 + 4", "3 + 2"; ecc.); l'ammontare massimo della detrazione, a seconda del reddito complessivo del conduttore, è compreso tra 150,00 e 300,00 euro;
  • una detrazione IRPEF di ammontare più elevato, limitatamente ai primi tre anni, in favore dei contribuenti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che conducano in locazione l'abitazione principale; la detrazione, compete, per un ammontare massimo di 991,60 euro, solo se il conduttore consegue un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni IRPEF disposte in favore del conduttore in relazione all'abitazione principale locata. Il contribuente (conduttore) ha diritto di scegliere quella più favorevole.

3.5 DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SUGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

In relazione agli interessi passivi pagati ogni anno per il mutuo contratto per acquistare l'abitazione principale, viene innalzato da 3.615,20 a 4.000,00 euro il limite massimo sul quale calcolare la detrazione IRPEF del 19% (la detrazione massima è quindi pari a 760,00 euro).

3.6 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DELLE SPESE PER GLI ASILI NIDO

E' stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo dell'onere fino a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi (la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a 120,08 euro).

Tale detrazione potrà quindi essere usufruita nelle prossime dichiarazioni dei redditi (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).

3.7 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 20% PER LA SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI

E' stata prorogata, per il triennio 2008-2010, la detrazione IRPEF/IRES del 20% in relazione alle spese documentate sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è pari a 1.000,00 euro per ogni apparecchio (la detrazione massima è quindi pari a 200,00 euro).

3.8 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 20% PER L'ACQUISTO DI MOTORI ELETTRICI E DI VARIATORI DI VELOCITA'

E' stata prorogata, per il triennio 2008-2010, la detrazione IRPEF/IRES del 20% in relazione alle spese documentate sostenute:

  • per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW;
  • per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione del 20%:

  • è differenziata in relazione alla potenza dei motori e dei variatori di velocità;
  • in ogni caso, non può superare 7.500,00 euro per ogni motore o variatore (la detrazione massima è quindi pari a 1.500,00 euro).

3.9 NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

E' stata introdotta una detrazione IRPEF del 19% delle spese, sostenute nel 2008, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (es. figli).

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 250,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro).

3.10 NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'ATTIVITA' DI AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI DOCENTI

E' stata introdotta una detrazione IRPEF del 19%:

  • a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale;
  • in relazione alle spese documentate, sostenute nel 2008 ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 500,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a 95,00 euro).

4 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati) dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2008.

4.1 REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA

Per effettuare la rideterminazione del costo d'acquisto occorre, entro il 30.6.2008, far redigere da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o ragioniere) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione.

4.2 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rideterminazione comporta il versamento, entro il 30.6.2008, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:

  • del 4%, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni;
  • ovvero del 2%, per le partecipazioni "non qualificate".

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 30.6.2008, al 30.6.2009 e al 30.6.2010.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%, a decorrere dall'1.7.2008.

5 NOVITA' IN MATERIA DI IVA

5.1 REGIME SANZIONATORIO DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A "REVERSE CHARGE"

E' stato introdotto un apposito regime sanzionatorio per le violazioni concernenti le operazioni soggette al meccanismo del "reverse charge".

Si tratta, in sostanza, delle:

  • cessioni di rottami e altri materiali di recupero;
  • cessioni di "oro da investimento", imponibili IVA per opzione del cedente, e delle cessioni di "oro industriale";
  • prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori;
  • cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA per opzione del cedente, e delle cessioni di fabbricati strumentali nei confronti di soggetti passivi con pro rata di detrazione non superiore al 25%.

5.1.1 Mancato assolvimento dell'IVA da parte del destinatario

Il cessionario/committente, se non assolve l'imposta relativa all'acquisto di beni/servizi con applicazione del "reverse charge", è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta stessa, con un minimo di 258,00 euro.

5.1.2 Irregolare addebito dell'imposta da parte del fornitore

La stessa sanzione (dal 100% al 200% dell'imposta, con un minimo di 258,00 euro) si applica al cedente/prestatore, se ha irregolarmente addebitato l'imposta relativa all'operazione soggetta ad inversione contabile senza poi versarla.

In tal caso, entrambi i contraenti sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione amministrativa e dell'IVA.

5.1.3 IVA versata all'Erario

Se l'imposta è stata versata, ancorché irregolarmente, dal cessionario/committente (o dal cedente/prestatore), si applica la sanzione del 3% dell'imposta stessa, con un minimo di 258,00 euro.

In tal caso, entrambi i contraenti sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione amministrativa.

La sanzione, per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della disposizione, non può superare l'importo di 10.000,00 euro.

Resta, inoltre, fermo il diritto di detrazione da parte del cessionario/committente.

5.1.4 Omessa fatturazione

Il cedente/prestatore, se non emette la fattura soggetta a "reverse charge", è punito con la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato (con un minimo di 516,00 euro).

Il cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura è obbligato a regolarizzare l'omissione attraverso il sistema dell'inversione contabile.

5.2 SANZIONI ACCESSORIE PER LE VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

E' stata modifica la disciplina delle sanzioni accessorie riguardanti le violazioni dell'obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

In particolare, è stato previsto che:

  • sono quattro (e non più tre) le distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale che, ai fini della sospensione della licenza o dell'autorizzazione, devono essere contestate nel corso di un quinquennio;
  • le violazioni in oggetto devono essere compiute in giorni diversi;
  • l'esecuzione della sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, è assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell'organo procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato. E' stata, quindi, soppressa la possibilità di ricorrere, a tal fine, ad ogni altro mezzo idoneo ad indicare il vincolo imposto ai fini fiscali.

5.3 PROROGA DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE

Viene prorogato, con riferimento alle prestazioni di servizi fatturate dall'1.1.2008 al 31.12.2010, il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per l'agevolazione IRPEF del 36% e l'agevolazione IRPEF/IRES del 55%).

5.4 CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI A FAVORE DI SOGGETTI CON PRO RATA DI DETRAZIONE NON SUPERIORE AL 25%

Dall'1.3.2008, saranno soggette al meccanismo del "reverse charge" le cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) strumentali per natura, effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi con pro rata di detrazione non superiore al 25%.

Si ricorda che lo stesso sistema impositivo si applica, dall'1.10.2007, alle cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) strumentali per natura, imponibili IVA a seguito di opzione del cedente nel relativo atto di vendita.

Il "reverse charge" non si applica alle cessioni poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero.

5.5 DETRAZIONE IVA PER I "VEICOLI STRADALI A MOTORE"

Il regime di detrazione IVA per i mezzi di trasporto è stato modificato a seguito:

  • della pronuncia della Corte di Giustizia UE che ha dichiarato l'illegittimità del divieto di detrazione previsto dalla normativa IVA;
  • dell'autorizzazione, da parte del Consiglio UE, a fissare al 40% l'IVA detraibile sulle auto aziendali e professionali.

5.5.1 Detrazione parziale del 40%

L'IVA relativa ai "veicoli stradali a motore", fatta eccezione per i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c., è detraibile, da parte delle imprese e dei professionisti, nella misura del 40%.

Per veicoli stradali a motore s'intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.

Motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.

L'IVA relativa ai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c., al pari di quella riguardante le navi e le imbarcazioni da diporto, è:

  • detraibile dai soggetti esercenti attività d'impresa, a condizione che detti beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa;
  • indetraibile per gli esercenti arti o professioni.

5.5.2 Detrazione integrale

La detrazione è, invece, integrale (100%) se i veicoli stradali a motore:

  • sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa (o dell'arte o professione);
  • ovvero, costituiscono l'oggetto dell'attività propria dell'impresa;
  • ovvero, sono acquistati/importati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

5.5.3 Decorrenza

Il nuovo regime di detrazione si applica, retroattivamente, dal 28.6.2007.

5.6 DETRAZIONE IVA PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI

E' stata eliminata l'indetraibilità dell'IVA sulle prestazioni di transito stradale.

Con effetto retroattivo, dal 28.6.2007, l'IVA sui pedaggi autostradali è, pertanto, detraibile nella stessa misura prevista per i mezzi di trasporto.

5.7 SOLIDARIETA' PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

Per le compravendite immobiliari soggette ad IVA, stipulate a decorrere dall'1.1.2008, qualora il corrispettivo indicato nell'atto di compravendita immobiliare e in fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, ancorché non soggetto passivo IVA (es. privato consumatore), sarà responsabile in solido con il cedente per:

  • l'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivamente dovuto e quello dichiarato;
  • le relative sanzioni.

Per sgravarsi di tale responsabilità, il cessionario non soggetto passivo IVA potrà regolarizzare la violazione versando, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto, la maggiore imposta dovuta.

5.8 UTILIZZO DEL VALORE NORMALE NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI TRA PARTI CORRELATE

Dall'1.3.2008, la base imponibile, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti con detrazione IVA limitata (per effetto del pro rata o dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti), sarà costituita dal "valore normale" dei beni/servizi.

A tal fine è necessario che:

  • il corrispettivo sia inferiore al "valore normale";
  • tali operazioni siano effettuate da società che, direttamente o indirettamente, controllano i soggetti con detrazione IVA limitata, ne sono controllate o sono controllate dalle stesse società che controllano i predetti soggetti.

Valore normale

Il "valore normale" è determinato secondo le regole generali (valore di mercato), se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; in caso contrario, il "valore normale" è costituito dal prezzo di acquisto dei beni o dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi.

5.9 DETRAZIONE IVA PER I TELEFONINI

Fino al 31.12.2007, era detraibile in misura parziale (50%) l'IVA relativa all'acquisto/importazione, alle prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili, nonché alle spese di gestione dei telefoni cellulari.

Dall'1.1.2008, l'IVA sui telefonini è detraibile in base al principio di inerenza, ossia in funzione dell'utilizzo nell'attività d'impresa (o di arte o professione).

In caso di detrazione in misura superiore al 50%, è prevista la possibilità di essere sottoposti a controllo da parte degli Uffici.

5.10 VEICOLI E TELEFONINI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Non è soggetto a IVA né l'autoconsumo, né l'utilizzo estraneo all'attività esercitata dei veicoli stradali a motore e dei telefonini la cui imposta "a monte" sia stata detratta, rispettivamente, nella misura del 40% o in quella ridotta prevista in funzione del principio di inerenza.

E' invece imponibile in base al "valore normale", ove inferiore al corrispettivo pattuito, la messa a disposizione:

  • da parte del datore di lavoro;
  • nei confronti del personale dipendente;
  • di veicoli stradali a motore o di telefonini (e delle relative prestazioni di gestione).

Decorrenza

La novità in oggetto avrà effetto dall'1.3.2008.

5.10.1 Veicoli stradali a motore

Per i veicoli stradali a motore, in linea con le imposte sui redditi, occorre assumere come base imponibile il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

5.10.2 Telefonini e relative prestazioni di gestione

Per i telefonini, il "valore normale" è determinato secondo le regole generali (valore di mercato), se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; in caso contrario, il "valore normale" è costituito dal prezzo di acquisto dei beni o dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi.

5.11 VALIDITA' DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI PRESENTATI ENTRO IL 15.11.2007

Sono considerati validi gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2006, presentati entro il 15.11.2007.

Non si applica, pertanto, alcuna sanzione amministrativa nei confronti dei contribuenti "maggiori" inadempienti, cioè di quelli che, avendo realizzato, nel 2006, un volume d'affari superiore a 309.874,14 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni) o a 516.456,90 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività), avrebbero dovuto trasmettere i suddetti elenchi entro il 15.10.2007.

5.12 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

In difformità rispetto all'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, è stato previsto che, nella liquidazione IVA di gruppo, confluiscono le sole eccedenze detraibili originate negli anni per i quali si applica, in capo alla stessa società controllante, la procedura dell'IVA di gruppo.

Rimborso dell'eccedenza detraibile

Il credito IVA che non partecipa alla liquidazione di gruppo può essere chiesto a rimborso, se ne sussistono i presupposti.

5.12.1 Eccedenza di gruppo

La limitazione in oggetto si applica anche all'eccedenza formatasi in capo ad un gruppo, qualora la procedura in esame sia adottata, per l'anno successivo, da una società controllante estranea alla procedura nell'anno precedente.

5.12.2 Decorrenza

La nuova disposizione ha effetto dalla liquidazione IVA di gruppo relativa al 2008.

5.13 MODIFICHE AL REGIME IVA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

In luogo del regime speciale, le agenzie di viaggio, per le prestazioni concernenti l'organizzazione di convegni, congressi e simili, possono optare per l'applicazione del regime IVA "ordinario".

In caso di opzione, è possibile esercitare il diritto di detrazione dell'IVA assolta sui servizi acquistati, purché si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.

Autorizzazione comunitaria

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio UE.

5.14 BASE IMPONIBILE PER I BENI CON IVA "A MONTE" DETRATTA IN MISURA PARZIALE

Recependo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, è stato previsto che la base imponibile, in sede di rivendita dei beni con IVA detratta "a monte" in misura inferiore al 100% (per effetto di indetraibilità oggettiva), deve essere assunta nella stessa misura percentuale.

Decorrenza

La novità in oggetto avrà effetto dall'1.3.2008.

6 NOVITA' IN MATERIA DI IMMOBILI

6.1 ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Tra le altre novità in materia di imposte dirette afferenti gli immobili, si segnalano:

  • il riconoscimento del diritto delle imprese a dedurre dal reddito gli interessi passivi pagati per finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili di civile abitazione (sul tema, si rinvia alla successiva circolare in materia di reddito d'impresa);
  • la previsione del carattere di regime naturale, salvo opzione, per taluni regimi agevolati di determinazione del reddito imponibile in favore delle società costituite da imprenditori agricoli e degli imprenditori agricoli impegnati nella produzione e nella cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche fotovoltaiche.

6.2 NOVITA' IN MATERIA DI ICI

Tra le principali novità in materia di ICI, si segnalano:

  • l'introduzione di una nuova detrazione per l'abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200,00 euro; la nuova detrazione si aggiunge a quella già vigente, il cui ammontare è deliberato di anno in anno dal Comune;
  • l'assimilazione all'abitazione principale, in capo al coniuge separato o divorziato non assegnatario, della casa coniugale assegnata all'altro coniuge (tale assimilazione opera solo a determinate condizioni);
  • la possibilità, per il Comune, di deliberare un'aliquota ICI inferiore al 4 per mille, fino alla totale esenzione (aliquota zero), per le abitazioni locate con contratti convenzionali (es. "3 + 2");
  • la possibilità, per il Comune, di deliberare un'aliquota ICI inferiore al 4 per mille in favore delle unità immobiliari nelle quali siano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
  • la negazione del diritto al rimborso dell'ICI pagata dalle cooperative agricole sui fabbricati destinati a processi di lavorazione, trasformazione, ecc. di prodotti agricoli dei soci, che hanno acquisito carattere rurale.

6.3 IMPOSTA DI REGISTRO ALL'1% PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI RICADENTI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI

Viene modificato il regime di imposizione indiretta applicabile ai trasferimenti, realizzati fuori campo IVA o in esenzione da IVA, aventi ad oggetto beni immobili (fabbricati e terreni) ricadenti in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, comunque denominati.

In tali ipotesi, in base alle nuove disposizioni, si applicherà un prelievo complessivo del 5%, articolato nel modo seguente:

  • imposta di registro: 1%;
  • imposta ipotecaria: 3%;
  • imposta catastale: 1%.

Per l'applicazione del nuovo regime agevolato, occorre che l'intervento edificatorio cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto di trasferimento.

6.4 ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI

Per i trasferimenti di immobili posti in essere nell'esercizio di imprese prima del 4.7.2006, l'inferiorità del corrispettivo rispetto al "valore normale" costituisce una presunzione semplice, che il giudice tributario può valutare di per sé insufficiente a comprovare l'avvenuta occultazione di materia imponibile.

L'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, è quindi tenuta a fornire prove ulteriori, atte a rafforzare l'impianto probatorio.

6.5 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI

A partire dall'1.1.2008, ai contratti di mutuo stipulati per il finanziamento dell'acquisto, della costruzione o della ristrutturazione della prima casa, l'imposta sostitutiva si applica in misura pari allo 0,25% (anziché al 2%), solo a condizione che il mutuatario dichiari che il finanziamento viene richiesto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili per i quali sussistono i requisiti per l'agevolazione "prima casa".

In assenza di tale dichiarazione, l'imposta sostitutiva si applicherà nella misura ordinaria (2%), pur in presenza dei requisiti "prima casa".

6.6 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Viene prorogato al 31.12.2008 il termine per usufruire delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

7 ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Di seguito si segnalano le altre principali novità in materia di accertamento e riscossione contenute nella Finanziaria 2008.

7.1 ULTERIORE ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Viene ulteriormente esteso l'obbligo di presentazione in via telematica (direttamente o tramite intermediario) delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Tale obbligo, infatti, si applica anche:

  • a tutte le società di persone e soggetti equiparati;
  • alle persone fisiche che potrebbero utilizzare il modello 730 e che, invece, presentano il modello UNICO.

Sono quindi esonerate dall'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni le sole persone fisiche che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione (es. contribuenti che possiedono solo redditi fondiari).

Decorrenza

L'estensione dell'obbligo di presentazione telematica decorre dai modelli UNICO 2008.

7.2 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 ORDINARIO

Il termine per la presentazione in via telematica del modello 770 Ordinario viene posticipato, a regime, dal 31 marzo al 31 luglio.

Il modello 770/2008 Ordinario deve quindi essere presentato entro il 31.7.2008.

Conferma del termine per la presentazione del modello 770 Semplificato

Resta invece confermato il termine del 31 marzo per la presentazione in via telematica del modello 770 Semplificato.

Il modello 770/2008 Semplificato deve quindi essere presentato in via telematica entro il 31.3.2008.

7.3 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

La stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici non deve più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i successivi tre mesi.

Pertanto, ad esempio, in relazione al periodo d'imposta 1.1.2007-31.12.2007:

  • la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2008) deve essere presentata entro il 31.7.2008;
  • la stampa dei registri contabili deve avvenire entro il 31.10.2008.

Coincidenza con il termine per la predisposizione dell'inventario

Il nuovo termine per la trascrizione delle scritture contabili sui registri cartacei viene a coincidere con quello già previsto per la predisposizione dell'inventario.

7.4 RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

Viene introdotta la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. "avvisi bonari").

In particolare, tali somme possono essere versate in un massimo di:

  • sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a 2.000,00 euro;
  • otto rate trimestrali di pari importo, se superiori a 5.000,00 euro;
  • venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a 50.000,00 euro.

7.4.1 Somme di importo non superiore a 2.000,00 euro

Qualora le somme siano di importo non superiore a 2.000,00 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'Ufficio:

  • su richiesta del contribuente;
  • nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.

7.4.2 Garanzia relativa alle somme di importo superiore a 50.000,00 euro

Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a 50.000,00 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili.

7.4.3 Versamento delle rate

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve essere pagato l'importo della prima rata.

Le rate trimestrali successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

7.4.4 Decadenza dal beneficio

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, con la conseguenza che l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

La decadenza dal beneficio comporta l'inapplicabilità della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

7.4.5 Redditi soggetti a tassazione separata

Quanto sopra esposto trova applicazione anche per le somme da versare, superiori a 500,00 euro, derivanti dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Per gli importi fino a 500,00 euro, il beneficio della dilazione è concesso dall'Ufficio in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

7.4.6 Decorrenza e disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni relative alla rateizzazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

  • al 31.12.2006, per le somme dovute in seguito all'attività di liquidazione automatica;
  • al 31.12.2005, per le somme dovute in seguito all'attività di controllo formale;
  • al 31.12.2004 o al 31.12.2005, per le somme dovute in seguito alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

7.5 DILAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Vengono modificate le modalità della dilazione del versamento delle somme iscritte a ruolo.

In conseguenza delle modifiche apportate, nel caso in cui il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la somma iscritta a ruolo sia:

  • non superiore a 50.000,00 euro, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in un massimo di 48 rate mensili; è stata eliminata la possibilità, per il contribuente, di chiedere, in alternativa all'immediata rateizzazione, una sospensione annuale della riscossione, preliminare alla dilazione del pagamento;
  • superiore a 50.000,00 euro, la dilazione, sempre in un massimo di 48 rate mensili, può essere concessa solo a condizione che sia prestata idonea garanzia attraverso fideiussione o ipoteca su beni immobili.

09-02-2008 Studio Associato Bassetto Campagner De Faveri

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Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

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