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IVA - Pedaggi autostradali detraibili

La Legge Finanziaria 2008 ha previsto, in ottemperanza ai principi stabiliti dalla Comunità Europea, l'eliminazione dell'oggettiva indetraibilità dell'Iva assolta sul pagamento dei pedaggi autostradali, ovviamente con riferimento alle autovetture aziendali adibite ad uso promiscuo.
Pertanto con decorrenza retroattiva 28 giugno 2007 l'Iva inerente ai pedaggi austradali è detraibile nella misura del 40%, in linea quindi con le detrazioni fino ad oggi previste per l'acquisto delle autovetture aziendali, per i carburanti e per le relative spese accessorie.

09-02-2008 Mauro Campagner

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
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Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

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Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.