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Nuovo regolamento per l'autotrasporto
A partire dall'11
aprile 2007 è diventato operativo in Italia il regolamento CE n.561/2006
che di fatto ha posto delle linee ben precise in ambito lavoristico a cui le
imprese di autotrasporto dovranno necessariamente attenersi.
Il regolamento oltre ad
aver stabilito la età minima utile per diventare conducente od assistente, ha
anche stabilito in modo preciso la durata dei riposi giornalieri e settimanali,
oltre quando dovrà verificarsi il periodo di interruzione della guida.
Al fine di agevolare nella
conoscenza delle nuove regole abbiamo predisposto la seguente tabella dove
vengono evidenziati gli aspetti più salienti della nuova normativa.
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ETA'
MINIMA PER IL
CONDUCENTE |
18 anni |
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ETA'
MINIMA PERL'ASSISTENTE |
16 anni, tranne che lo Stato membro non decida diversamente |
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CASI
IN CUI PUO'ESSERE RIDOTTA L'ETA' MINIMA DELL'ASSISTENTE |
· trasporto
effettuato in un unico stato membro entro Km
50 dalla base operativa del veicolo;
· la
riduzione dell'età minima è finalizzata alla formazione
professionale;
· nel
rispetto dei limiti stabiliti per l'occupazione dalle
disposizioni nazionali dello Stato membro.
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ORE
DI GUIDA GIORNALIERA |
9 ore, esteso a 10 ore non più di due volte in una settimana |
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ORE
DI GUIDA SETTIMANALE |
56
ore e non deve superare l'orario massimo di lavoro stabilito dalla
direttiva 2002/15/CE. |
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ORE
DI GUIDA IN DUE SETTIMANE |
Possono
essere accumulate al massimo 90 di guida. |
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PERIODO
DI INTERRUZIONE |
45
minuti ogni 4 ore e mezza di guida, tranne che non inizi un periodo di
riposo. L'interruzione di 45 minuti può essere suddivisa da una
interruzione di almeno 15 minuti e da una successiva
di 30 minuti. |
| RIPOSI
GIORNALIERI |
Un
conducente deve aver effettuato un periodo di riposo giornaliero entro le
24 ore dalla fine del precedente riposo giornaliero
o settimanale |
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CONVERSIONE
O PROLUNGAMENTO RIPOSO
GIORNALIERO |
Un
riposo giornaliero può essere prolungato oppure convertito in un periodo
di riposo settimanale regolare oppure in un periodo
di riposo settimanale ridotto. |
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RIPOSO
GIORNALIERO RIDOTTO |
E'
quello compreso tra 9 e meno di 11 ore, effettuato entro le 24
ore. |
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NUMERO
MASSIMO DI PERIODI GIORNALIERI RIDOTTI |
3
periodi di riposo giornaliero ridotto tra due riposi settimanali |
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RIPOSO
GIORNALIERO NEL CASO DI PIU' CONDUCENTI |
Devono
aver effettuato un nuovo periodo di riposo di almeno 9 ore entro le 30 ore
dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale. |
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INZIO
RIPOSO SETTIMANALE |
Deve
iniziare dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente
periodo di riposo settimanale |
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PERIODI
DI RIPOSO MINIMI ENTRO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE |
Due
periodi di riposo settimanale, oppure un periodo di riposo settimanale
regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di
24 ore |
| RIPOSO
IN CASO DI TRASFERTA |
I
riposi giornaliero e settimanali nel caso di trasferta possono essere
svolti nel veicolo, purchè sia attrezzato per poter riposare. |
| DIVIETO
PAGAMENTO A COTTIMO |
E'
vietato retribuire i conducenti salariati oppure concedergli premi o
maggiorazioni di salario considerando le distanze percorse oppure il
volume delle merci trasportate, se le retribuzioni rischiano di mettere in
pericolo la sicurezza stradale o spingono il conducente a compiere
infrazioni, di cui sono responsabili
le imprese di trasporto. |
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15-10-2007 Stefano De Faveri
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| Sintesi Regolamento CE 561 |
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Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri
via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)
via N. Franco, 1
31100 - Treviso
Fax 0422/262573
Codice Fiscale e Partita Iva 03182360267
ATTENZIONE Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.
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| Software di: BNK Informatica S.a.s.
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