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Sospensione dell'attività di impresa e sicurezza sul lavoro
Novità

Dal 25 agosto 2007, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali potrà adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora accerti il verificarsi di una delle seguenti circostanze:


1. presenza sul luogo di lavoro di personale non regolarmente registrato nei libri obbligatori e sconosciuto alla Pubblica amministrazione in misura pari o superiore al 20% rispetto al totale dei lavoratori impiegati nell'unità produttiva;

2. reiterate violazioni ai limiti posti dalla vigente normativa in materia di tempi massimi dell'orario di lavoro;

3. gravi e reiterate violazioni alla normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Una volta notificato al datore di lavoro il provvedimento, l'impresa è letteralmente obbligata a "chiudere" la propria attività, cioè a sospendere qualsiasi operazione produttiva, amministrativa e commerciale, fino a che non siano regolarizzati i lavoratori in nero e ripristinate le condizioni di sicurezza, nonché pagate le specifiche sanzioni previste.


Relativamente al primo caso, vengono considerati in nero i lavoratori presenti nell'unità produttiva che non risultino iscritti nel libro matricola aziendale e per i quali non siano state inviate agli enti competenti, Centro per l'impiego e INAIL, le comunicazioni obbligatorie in occasione dell'inizio dell'attività lavorativa.

Semplici calcoli rendono chiaro come il lavoro nero risulti sempre più rischioso e sconveniente, soprattutto per le piccole e micro imprese: infatti, un'azienda con cinque lavoratori di cui quattro assunti regolarmente ed uno solo completamente in "nero", è soggetta a sospensione in quanto viene raggiunto il limite del 20% di lavoratori irregolari sul totale del personale impiegato. Pertanto, alle già gravose conseguenze previste per l'accertamento del lavoratore non dichiarato, consistenti inizialmente in una sanzione amministrativa da 3.000,00 a 12.000,00 euro, cui vanno sommati 150,00 euro per ogni giornata di lavoro effettuata dal personale irregolare, si aggiunge la totale sospensione dell'attività con la perdita economica che inevitabilmente ne deriva e l'impossibilità di partecipare temporaneamente a gare per l'aggiudicazione di lavori commissionati da enti e strutture pubbliche.
L'azienda potrà riprendere la normale attività una volta revocato il provvedimento di sospensione. La revoca viene concessa dagli stessi enti ispettivi su richiesta dal datore di lavoro, una volta che i lavoratori in nero siano regolarmente assunti e venga versata una sanzione aggiuntiva pari ad un quinto della somma di tutte le sanzioni amministrative irrogate.

Le violazioni considerate nel secondo caso di sospensione riguardano invece il superamento dei tempi massimi di lavoro e la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale da parte del dipendente.
Ricordiamo che l'orario di lavoro del personale dipendente non può superare le 48 ore medie "settimanali" calcolate nell'arco di un quadrimestre, o del periodo più lungo stabilito dal contratto collettivo. È dunque lecito che l'attività lavorativa in alcune settimane si protragga oltre le 48 ore, ma è parimenti necessaria una minore quantità di lavoro in altre, in modo che la media rimanga al di sotto del limite previsto dalla legge.
Il Decreto legislativo 66/2003 dispone inoltre il diritto del dipendente ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore ed uno settimanale di almeno 24. Di conseguenza, il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione a far rientrare l'orario effettivo di lavoro entro l'insieme dei limiti appena descritti. In caso contrario sarà passibile di sanzioni amministrative e qualora le violazioni si ripetano in più occasioni, potrà incorrere nella sospensione temporanea dell'esercizio dell'impresa.
In tale circostanza, la ripresa delle attività è subordinata, oltre al pagamento della sanzione calcolata come nel caso del lavoro "nero", alla fruizione da parte dei lavoratori di opportuni riposi che compensino il maggior lavoro prestato in violazione delle norme sull'orario di lavoro.

L'ultimo caso di sospensione riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora il datore di lavoro commetta ripetutamente gravi violazioni, punibili cioè con pene quali l'arresto o l'ammenda, alla normativa che disciplina la sicurezza dei lavoratori, in primis il Decreto Legislativo 626/1994, può essere oggetto di sospensione dell'attività aziendale. La revoca del provvedimento potrà essere ottenuta quando si dimostri il ripristino delle condizioni di sicurezza dettate dalla legge e il pagamento della sanzione aggiuntiva.

Alleghiamo tabella illustrativa con la sintesi delle novità previste dalla legge 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela di sicurezza sul lavoro.

15-10-2007 Stefano De Faveri


Tabella di sintesi (legge 123/07)
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