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Rinnovato il Contratto collettivo del settore Turismo

Per quanto riguarda l'aspetto salariale, le retribuzioni sono aumentate, al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, mediamente di 42,00 euro mensili da luglio 2007 e subiranno ulteriori incrementi a gennaio e luglio 2008 ed a luglio del 2009.

Per quanto concerne l'aspetto normativo, viene finalmente introdotta la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, istituto già previsto dalla legge "Biagi" sin dal 2003, la cui operatività nel settore era ostacolata dal mancato accordo tra le parti sociali.

Una delle novità di maggiore rilievo consiste nell'innalzamento del limite di età per l'assunzione di apprendisti: mentre nella precedente normativa la stipulazione del contratto di apprendistato era consentita con persone di età non superiore ai 24 anni, oggi il limite viene elevato ai 29 anni.

La durata del periodo di apprendistato è variabile in relazione al livello di inquadramento ed è pari a 48 mesi per 2°, 3° e 4° livello; 36 mesi per 5° e 6°super; 24 mesi per il 6° livello. Ai periodi indicati andranno sottratti quelli già effettuati dall'apprendista in altre aziende operanti nello stesso settore e con le medesime mansioni.

Il numero di apprendisti non potrà superare la proporzione di un apprendista per ciascun lavoratore qualificato, con importanti deroghe per le aziende di piccole dimensioni: nel caso in cui l'imprenditore non abbia dipendenti ovvero ne abbia al massimo 2, il contratto collettivo permette l'assunzione di 3 apprendisti.

Infine, il trattamento economico dell'apprendista viene stabilito in misura percentuale sulla retribuzione di un lavoratore qualificato di pari livello e subisce aumenti periodici: nel primo anno di apprendistato è pari all'80%, nel secondo al 85%, nel terzo al 90% e dal quarto anno è pari al 95%.

15-10-2007 Stefano De Faveri

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