Il
Decreto 252/2005 afferma con chiarezza che una volta destinato il TFR alla
previdenza complementare, il lavoratore non può più tornare indietro:
anche qualora il rapporto di lavoro in essere al momento della scelta venga meno
e ne sia costituito un altro con un diverso datore di lavoro, egli dovrà, nella
maggior parte dei casi, versare il proprio trattamento di fine rapporto ad un
fondo pensione.
Determinante
sarà dunque il ruolo del nuovo datore, che avrà l'onere di conoscere le
decisioni prese in precedenti rapporti di lavoro, informare il lavoratore sulle
possibili scelte, valutare se le decisioni del lavoratore sono conformi alla
legge ed eventualmente destinare, in alcuni casi anche in contrasto con la
volontà dell'avente diritto, il TFR alla previdenza complementare.
Inizialmente,
dovrà chiedere al lavoratore che sta per assumere quale sia la sua situazione
rispetto alla previdenza complementare. È dunque necessario sottoporre un
questionario da far compilare e sottoscrivere al neo-assunto, possibilmente
entro il giorno stesso dell'ingresso in azienda, con l'indicazione dei
documenti da consegnare per la corretta gestione della previdenza complementare.
Acquisite
le opportune notizie, l'impresa potrà trovarsi ad affrontare svariate
situazioni, che sintetizzando sono raggruppabili in due categorie:
A.
il TFR è stato destinato alla
previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti di lavoro. In
questo caso il nuovo datore di lavoro dovrà necessariamente versare le quote di
TFR o ad un fondo pensione scelto dal lavoratore ovvero, in caso di
silenzio-assenso alla scadenza dei sei mesi dall'assunzione, al fondo previsto
dal contratto collettivo;
B.
il TFR è stato in precedenza tenuto in azienda e liquidato secondo le regole
ordinarie previste dal Codice civile. In tal caso il lavoratore può
scegliere di:
1.
tenere il TFR in azienda esprimendo la scelta tramite il modulo
TFR2 da consegnare al nuovo datore di lavoro entro sei mesi dalla data di
assunzione;
2.
destinare il TFR ad un fondo pensione esprimendo la scelta tramite il modulo
TFR2 da consegnare al nuovo datore di lavoro entro sei mesi dalla data di
assunzione;
3.
lasciar trascorrere sei mesi dalla data di assunzione senza comunicare alcuna
decisione, in modo da rendere operativa la regola del silenzio-assenso, con il
conseguente versamento del TFR al fondo pensione previsto dal contratto
collettivo applicato in azienda.
Nella
sezione modulistica-download
proponiamo il questionario sulla previdenza complementare, il modulo TFR2 ed il
modello di autocertificazione da consegnare al lavoratore. Il questionario e
l'autocertificazione, una volta compilati e sottoscritti, vanno restituiti
allo studio prima dell'assunzione; la consegna del modulo TFR2 è invece una
libera scelta che il lavoratore può adottare entro sei mesi dalla data di
assunzione.