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Libro matricola aziendale e ispezioni sul lavoro
le regole valide nel Veneto dal 30 agosto 2007
Nell'ambito dei provvedimenti di contrasto al lavoro "nero", sono state introdotte severe regole sulla tenuta dei libri obbligatori relativi al personale dipendente.
In particolare, i libri matricola e presenze, o le copie conformi firmate dal datore di lavoro o dal consulente, devono essere tenuti sul luogo di lavoro e non possono essere rimossi per alcun motivo. In caso di accertamento della violazione da parte di un ispettore del lavoro o del personale di vigilanza di INPS ed INAIL è prevista una specifica sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro.
In sintesi, se l'ispettore entra in azienda e accerta l'assenza del libro matricola, anche se questo è stato regolarmente vidimato e magari si trova momentaneamente dal consulente del lavoro per gli aggiornamenti, è vincolato a sanzionare l'azienda.
La nota congiunta del 30 agosto 2007, sottoscritta da Direzione Regionale del Lavoro, INPS ed INAIL del Veneto contiene una lieve attenuazione alla gravosità della disciplina: infatti, fermo restando l'obbligo di istituzione e vidimazione, non è più necessario che il libro matricola sia fisicamente presente al momento dell'accesso ispettivo, ma è sufficiente che pervenga all'ispettorato del lavoro entro lo stesso giorno dell'accertamento o al massimo entro le 18 ore successive. La sanzione per "rimozione" dei libri obbligatori può essere dunque evitata, a condizione però che in azienda siano presenti altri documenti che comprovino la regolare assunzione del personale dipendente, quali comunicazione di assunzione inviata al competente centro per l'impiego o denuncia all'INAIL.
In ogni caso si raccomanda di avere sempre libro matricola e presenze presso il luogo di lavoro.
Nell'eventualità si renda necessario rimuoverli, è opportuno tenere comunque in azienda fotocopie delle pagine compilate, compresa quella contenente il numero di protocollo ed il timbro di vidimazione dell'INAIL, dopo aver apposto la dicitura "copia conforme all'originale" e la firma del titolare o legale rappresentante.
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15-10-2007 Stefano De Faveri
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