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Età minima di accesso al lavoro dal 1° settembre 2007
I nuovi vincoli per l'ammissione al lavoro, introdotti dalla Finanziaria 2007, sono stati recentemente chiariti sia dal Ministero del Lavoro che da quello della Pubblica Istruzione. I quindicenni che hanno terminato il primo ciclo di studi nell'anno scolastico 2005/2006 possono essere assunti regolarmente: questi infatti hanno concluso l'obbligo di istruzione di 9 anni, previsto dalla precedente normativa, con l'anno scolastico 2006/2007, prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. Al contrario, i minori che hanno chiuso il primo ciclo di studi nell'anno scolastico 2006/2007 ricadono pienamente nei nuovi limiti e per il regolare accesso al mondo del lavoro sarà necessario attendere l'adempimento di 10 anni di istruzione obbligatoria ed il compimento del sedicesimo anno di età. Prima di assumere un minore, il datore di lavoro deve pertanto acquisire le corrette informazioni: se il limite di età si evince facilmente da un valido documento di identità, per quanto riguarda l'avvenuto adempimento dell'istruzione obbligatoria è indispensabile farsi consegnare una certificazione ufficiale. Tale documento viene rilasciato, su richiesta del minore interessato, dalla struttura scolastica in cui ha avuto luogo l'ultimo periodo di studi.
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15-10-2007 Stefano De Faveri
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