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Manutenzioni e Reverse Charge

Negli ultimi giorni la nuova disciplina del "reverse charge" è stata oggetto di numerose risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che ne hanno in parte chiarito alcuni aspetti poco chiari per quanto concerne il relativo ambito applicativo.

Uno di questi è la sfera relativa alle manutenzioni ordinarie.

Le risoluzioni 154/E e 164/E sono infatti andate a precisare che le prestazioni di mera manutenzione sono da classificare nel più ampio ambito delle prestazioni di riparazione e che pertanto, qualora prioritariamente siano rispettate le altre condizioni per l'applicazione del meccanismo del reverse charge (contratto di subappalto tra i due soggetti e prestazione rientrante nella categoria F dei codici Atecofin 2004), il subappaltatore è tenuto ad emettere fattura senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 17 co 6 del D.P.R. 633/72 anche per le proprie prestazioni di manutenzione ordinaria.

Con la risoluzione 155/E l'Agenzia si è invece espressa in merito alla figura del "General Contractor", chiarendo che il soggetto che in un'opera di costruzione/installazione si pone in qualità di contraente generale, e che affida a terzi la parziale o intera realizzazione della stessa, è da considerarsi a tutti gli effetti un appaltatore e che pertanto i soggetti terzi cui vengono subappaltate determinate attività dovranno emettere una fattura nei suoi confronti con il meccanismo del Reverse Charge.

Si ricorda che, nel momento in cui ci fosse un eventuale dubbio sull'applicazione o meno del meccanismo del reverse charge su una determinata prestazione è da ritenersi utile che le parti (appaltatore e subappaltatore) stabiliscano preventivamente se assoggettare o meno la prestazione ad IVA; a tal fine vi proponiamo un modello di accordo che le parti possono stipulare prima di procedere alla fatturazione della prestazione.

16-07-2007 dott. Mauro Campagner


Scelta di applicazione del Reverse Charge
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