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La nuova detrazione del 55% per il risparmio energetico

La Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti che effettuano interventi di carattere edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio energetico.

L'agevolazione in esame consiste nella detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007. La detrazione spetta in un importo massimo variabile da € 30.000 a € 100.000 a seconda della tipologia di intervento, come di seguito riportato, e va ripartita in 3 rate annuali di pari importo.

 

interventi agevolabili

valore massimo detrazione

Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C al DM 19.2.2007.

€ 100.000

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, di cui all'allegato D al DM 19.2.2007.

€ 60.000

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.

€ 60.000

Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

€ 30.000

È compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

 

L'agevolazione in esame non spetta soltanto ai soggetti privati, ma anche alle imprese (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.) e ai lavoratori autonomi, che sostengono le spese per gli interventi sopra elencati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.

Di seguito si riportano le tipologie di spesa agevolabili, relativamente agli interventi specificati:

 

Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie

-     Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

-     Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

-     Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi

-     Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra;

-     Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda

-     Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

-     Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

 

Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

A carico dei soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione in esame sono previsti una serie di adempimenti, tra cui:

-          asseverazione da parte di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei geometri o dei periti industriali) circa la conformità dell'intervento ai requisiti previsti;

-          attestato di "certificazione energetica" dell'edificio di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 o di "qualificazione energetica" predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per un identico edificio di nuova costruzione;

-          invio all'ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29.2.2008, della seguente documentazione:

1.      copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato;

2.      apposita scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

-          pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente. Tale adempimento è richiesto esclusivamente ai soggetti non imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc.).

04-04-2007 dott. Mauro Campagner

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

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