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Finanziaria 2007: le novità fiscali della legge

NUOVA STRUTTURA DELL'IRPEF

È modificata la struttura dell'IRPEF incentrata sull'applicazione di deduzioni (no-tax area e deduzioni per oneri di famiglia), con la reintroduzione dal 2007 delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito; sono inoltre rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.

2007 2006
REDDITO PER SCAGLIONI ALIQUOTA REDDITO PER SCAGLIONI ALIQUOTA
Fino a € 15.000 23% Fino a € 26.000 23%
Da € 15.000 a € 28.000 27% Da € 26.000 a € 36.500 33%
Da € 28.000 a € 55.000 38% Da € 33.500 a € 100.000 39%
Da € 55.000 a € 75.000 41%
Oltre € 75.000 43% Oltre € 100.000 39% + 4%

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

L'ammontare effettivamente spettante trova una limitazione in base ad un determinato rapporto con il reddito complessivo.

La detrazione per i figli a carico va ripartita generalmente al 50% tra i 2 genitori. In caso di accordo tra i due, la detrazione può essere attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato.

 

ALTRE DETRAZIONI

Sono reintrodotte altresì nuove detrazioni per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale). Le detrazioni in esame, tra loro non cumulabili, spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo.

 

DETRAZIONE PER ACQUISTO MEDICINALI

A decorrere dall'1.7.2007 è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l'acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario. È altresì stabilito che fino al 31.12.2007, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell'interessato.

 

RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MODELLO F24

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000, sono tenuti a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare tale operazione. Se entro il 3° giorno successivo a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".

Con apposito Provvedimento saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per impedire l'utilizzo indebito dei crediti.

AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DISABILI

È previsto che le agevolazioni, fiscali e non, relative agli autoveicoli destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

In caso di cessione (a titolo oneroso o gratuito) dei veicoli agevolati entro 2 anni dall'acquisto, è dovuta la maggiore imposta calcolata in assenza dell'agevolazione. Tale disposizione non si applica qualora la cessione del veicolo sia motivata dalla necessità di acquistarne uno nuovo a seguito delle mutate esigenze del soggetto disabile.

 

OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO

È introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto pari al 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

 

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

È estesa l'applicazione del meccanismo di "reverse charge" di cui all'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72 (in aggiunta a quanto già previsto dal DL n. 223/2006 per il subappalto in edilizia, in vigore dall'1.1.2007), anche alle cessioni di:

-         telefonini, loro componenti e accessori;

-         personal computer, loro componenti e accessori;

-         materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

L'operatività del reverse charge ai 3 nuovi settori è subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.

 

AGENTI IMMOBILIARI

Tra i soggetti tenuti all'obbligo di registrazione ex art. 10, DPR n. 131/86, sono ora ricompresi anche gli agenti immobiliari (nuova lett. d-bis), relativamente alle scritture private non autenticate di natura negoziale (ad esempio, preliminari di vendita) stipulate per la conclusione di affari a seguito della loro attività. I menzionati soggetti sono solidalmente tenuti, con le parti contraenti, al pagamento dell'imposta relativa a tali scritture.

È aumentata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, Legge n. 39/89 in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione (da € 7.500 a € 15.000).

 

INFORMAZIONI DA INDICARE NEGLI ATTI DI CESSIONE IMMOBILIARE

Sono modificate le disposizioni previste dall'art. 35, comma 22, DL n. 223/2006 in merito alle informazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare.

In aggiunta all'indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di pagamento, nonché dell'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa, sono ora richiesti i dati identificativi del mediatore immobiliare, il relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA (in assenza di tali ultime informazioni il notaio è obbligato ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate).

N.B. : Le disposizioni di cui al citato comma 22 dell'art. 35, DL n. 223/2006, nella formulazione in vigore prima delle modifiche in esame, sono applicabili ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4.7.2006. Per i pagamenti effettuati in data anteriore (ad esempio, acconti), quindi, non è richiesta l'indicazione delle informazioni sopra citate.

 

ASSEGNI PERIODICI AL CONIUGE

La deduzione ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, annullamento del matrimonio, ecc. è subordinata all'indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del soggetto beneficiario.

 

TRACCIABILITA' DEI COMPENSI DEI LAVORATORI AUTONOMI

É modificata la tempistica introdotta dall'art. 35, comma 12-bis, DL n. 223/2006 relativa al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di lavoro autonomo. In particolare il divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre dall'1.7.2009 (anziché 2008). Per quanto riguarda il periodo transitorio, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (anziché 2007) detto limite è pari a € 1.000 e dall'1.7.2008 al 30.6.2009, il limite sarà pari a € 500.

Con apposito Decreto ministeriale potranno essere individuate alcune tipologie di clienti, con riferimento ai quali sarà consentito derogare ai limiti sopra citati.

 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

Sono apportate alcune "correzioni" alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni introdotta dal DL n. 262/2006. In particolare:

-       a favore dei fratelli/sorelle è prevista una franchigia di € 100.000 per ciascun beneficiario;

-       a favore dei soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104/92, è prevista una franchigia pari a € 1.500.000.


 

È inoltre stabilita l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei discendenti, realizzati anche tramite patti di famiglia ex art. 768-bis e segg, C.c., aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda, quote sociali e azioni.

Ora è espressamente ristabilito il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Le novità sopra illustrate si applicano alle successioni aperte dal 3.10.2006 nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2007.

 

DATI DEI FABBRICATI E ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e 730) i dati identificativi di ciascun fabbricato, nonché quelli relativi all'ICI, secondo la seguente tempistica:

-      le dichiarazioni presentate nel 2007 dovranno contenere nel quadro dei fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;

-      a decorrere dal 2008, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, dovranno indicare, oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice Comune, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile. Tali ultimi dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni successive solo in caso di variazione anche di uno solo di essi;

-      le dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 dovranno contenere tutti i dati utili per il "trattamento" dell'ICI. Nelle dichiarazioni successive tali dati dovranno essere indicati solo in caso di variazione anche di uno solo di essi.

Il controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 riguarderà anche il versamento dell'ICI nell'anno precedente, il cui esito sarà trasmesso al competente Comune.

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI LEGATE ALLE TRADIZIONI LOCALI

É introdotta una nuova disposizione in base alla quale, a decorrere dall'1.1.2007, con riferimento alle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate alle tradizioni locali:

-      le associazioni che operano per la realizzazione o partecipano alle stesse sono equiparate ai soggetti esenti dall'IRES;

-      le persone fisiche che gestiscono le attività connesse alle finalità istituzionali delle sopra citate associazioni non assumono la qualifica di sostituto d'imposta e non sono soggette agli obblighi di cui al DPR n. 600/73;

-      le prestazioni e dazioni offerte dalle persone fisiche a favore delle associazioni in esame, ai fini reddituali, hanno carattere di liberalità.

È prevista l'esenzione dalla contribuzione ENPALS per le "retribuzioni" annue lorde di importo non superiore a € 5.000 percepite in relazione a esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche da parte di giovani fino a 18 anni, studenti, pensionati e da parte di coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria.

 

ROTTAMAZIONE VEICOLI "EURO 0" E "EURO 1"

Sono introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare il "rinnovo" del parco veicoli nazionale.

In particolare, per l'acquisto di un'autovettura "EURO 4" o "EURO 5" che emette non oltre 140 gr di CO2 al Km, previa rottamazione di un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo "EURO 0" o "EURO 1", è concesso un contributo pari a € 800, nonché l'esclusione dal pagamento del "bollo" per 2 o 3 anni.

Analogo contributo, pari a € 2.000, è attributo per la sostituzione di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t.

É concesso un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di veicoli nuovi già omologati per l'alimentazione a metano, a GPL, elettrica o ad idrogeno. L'importo di tale contributo è aumentato di ulteriori € 500 in presenza di emissioni di CO2 inferiori a 120 gr per Km ed è cumulabile con il contributo previsto per la "rottamazione".

Le agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati e risultanti da un contratto stipulato a decorrere dal 3.10.2006 al 31.12.2007 (fino al 31.12.2009 per i citati veicoli a metano, GPL, ecc.).

I contributi in esame:

-      sono riconosciuti al contribuente direttamente dal venditore che sarà rimborsato dall'impresa costruttrice o importatrice;

spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia.

 

NOVITA' IRAP

É disposta l'introduzione nell'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 di nuove deduzioni, in aggiunta a quelle già esistenti.

In particolare per tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) è deducibile:

-         un importo pari a € 5.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato;

-       un importo pari a € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.

Le nuove deduzioni sopra esaminate sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di part-time (anche verticale e misto). Sono confermate le deduzioni:

-       pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000;

-       pari a € 2.000 per dipendente, su base annua, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;

-       per incremento della base occupazionale (c.d. bonus occupazione).

La deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate è ulteriormente incrementata per le lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (Regolamento CE n. 2204/2002).

È stabilito che per ciascun dipendente:

- l'importo delle deduzioni non può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro;

- l'applicazione delle deduzioni di € 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi previdenziali è alternativa a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

L'utilizzo della nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è subordinato all'autorizzazione UE; a decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

La nuova deduzione pari a € 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non è subordinata all'autorizzazione UE e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

È infine stabilito che l'acconto IRAP 2007 può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta applicando le nuove deduzioni.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE

È introdotta la nuova Visco-sud, prevedendo il riconoscimento di un credito d'imposta, per il periodo 2007-2013, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta in esame è subordinato all'autorizzazione UE.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

Alle imprese che nel triennio 2007-2009 sostengono costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% (15% se i costi sono riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca). Il credito d'imposta spettante, calcolato su un importo massimo di spese pari a 15 milioni di euro per periodo d'imposta, non è tassato ai fini reddituali né ai fini IRAP.

L'applicazione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata all'autorizzazione UE.

 

TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI DEL PERIODO 4/7 - 12/8 2006

I soggetti che hanno effettuato operazioni immobiliari nel periodo 4.7 - 11.8.2006 possono ritenersi "coperti" in quanto sono considerate pienamente efficaci le cessioni/locazioni poste in essere sulla base di quanto contenuto nell'originario DL n. 223/2006. Al cedente/locatore è concessa comunque la possibilità di applicare le nuove disposizioni che prevedono l'opzione per l'imponibilità IVA, con applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali nelle nuove misure vigenti dal 12.8.2006. L'opzione per l'imponibilità IVA dovrà essere comunicata dall'interessato nel mod. IVA 2007 relativo al 2006.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO PC DA PARTE DI DOCENTI

É previsto il riconoscimento, ai docenti delle scuole pubbliche con incarico annuale e delle università statali, di una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di un PC nuovo, con un limite massimo di spesa pari a € 1.000.

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO.

È prevista l'erogazione di un contributo a favore dei co.co.co e collaboratori a progetto per l'acquisto, entro il 31.12.2007, di un PC nuovo.

 

DEDUCIBILITA' SPESE PAESI BLACK - LIST

Viene risolta la questione della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese derivanti da Paesi black-list ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR.

In sintesi, la separata indicazione delle spese sostenute non è più considerata quale condizione necessaria per la deducibilità delle stesse.

All'omessa o incompleta indicazione delle spese in esame è ora applicabile la sanzione del 10%, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

È infine espressamente prevista l'estensione del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse fino al 31.12.2006.

 

DETRAIBILITA' IVA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CONVEGNI

Per effetto della modifica dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è ora detraibile anche l'IVA connessa alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi. Per il 2007 la detraibilità è ridotta al 50%.

 

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E TASSAZIONE CATASTALE

Nell'ambito delle cessioni immobiliari nei confronti di persone fisiche, per le quali ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005 l'acquirente richiede la tassazione sul valore catastale, è prevista la possibilità da parte dell'Ufficio di rettificare il corrispettivo pattuito ex art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, DPR n. 600/73.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Non è più possibile usufruire dell'imposta sostitutiva del 20% ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005 per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili.

NUOVE DETRAZIONI IRPEF 19%

- spese palestra: è prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni, per un ammontare massimo di € 210;

- canoni locazione studenti universitari:è prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione (da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli studenti universitari fino ad un importo massimo pari a € 2.633, se l'Università è in una Provincia diversa da quella di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 chilometri da quello di residenza;

- spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti: è introdotta una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento degli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti quotidiani, per un importo massimo di € 2.100, se il reddito complessivo non supera € 40.000.

 

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

È espressamente disposto che la nuova misura del fringe benefit (50%) connesso con l'utilizzo dell'auto aziendale ha effetto dal 2007.

 

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI

L'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal DL n. 223/2006 non decorrerà dall'1.1.2007 ma da una data che sarà progressivamente individuata con un apposito Provvedimento da emanare entro l'1.6.2008. È previsto che i registratori di cassa immessi sul mercato a decorrere dall'1.1.2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica e la deduzione integrale, nell'esercizio in cui sono state sostenute, delle spese per l'acquisto di detti apparecchi, che non saranno inoltre soggetti alle verifiche periodiche. Lo scontrino emesso dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica non avrà valenza fiscale. A tal fine un apposito Provvedimento da emanare entro giugno 2007 fisserà le modalità di rilascio del predetto scontrino.

 

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Con l'intento di uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d'impresa, è nuovamente modificato l'art. 54, TUIR, come di seguito sintetizzato:

-         la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle minusvalenze da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili;

-         relativamente agli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività è previsto che:

§  sono ammortizzabili in base ai coefficienti ministeriali;

§       danno luogo a plus/minusvalenza in caso di cessione, risarcimento, ecc;

§       i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15;

§       le quote di ammortamento e i canoni di leasing non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale, secondo quanto già stabilito per le imprese dalla Manovra correttiva;

le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (c.d. "spese non incrementative") sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti all'1.1; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

ELENCHI CLIENTI FORNITORI

L'elenco fornitori relativo al 2006 è considerato validamente presentato ancorché il contribuente indichi la partita IVA in luogo del codice fiscale. Si rammenta che relativamente all'elenco clienti tale possibilità è stata ammessa dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 10.11.2006.

 

DETRAZIONE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

È prevista la detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007 relative a:

¨      interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il valore massimo della detrazione è pari a € 100.000;

¨      interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali", finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;

¨      installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;

¨      interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000.

Le predette detrazioni vanno ripartite in 3 rate annuali di pari importo e spettano con le medesime modalità previste per l'agevolazione IRPEF 36%. Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento da emanare entro il 28.2.2007. Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che:

-      la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti sia asseverata da un tecnico abilitato;

-      il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

 

DETRAZIONE PER ACQUISTO FRIGORIFERI CLASSE "A+"

È introdotta la detrazione d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel 2007 per la sostituzione di frigoriferi/congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+". La detrazione, di importo massimo pari a € 200, è usufruibile in un'unica rata.

ULTERIORE DEDUZIONE 36% PER I COMMERCIANTI

È introdotta un'agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del commercio, consistente nell'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% delle spese sostenute per sostituire l'illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il secondo e terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell'agevolazione in esame.

 

DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO TV CON DIGITALE TERRESTRE

È prevista una nuova detrazione IRPEF pari al 20% in relazione alle spese, sostenute entro il 31.12.2007 e fino all'importo massimo delle stesse di € 1.000, per l'acquisto di un apparecchio TV dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il 2008, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della detrazione in esame.

 

 

DETRAZIONE PER ACQUISTO MOTORI INDUSTRIALI

È introdotta una detrazione d'imposta per una quota pari al 20% della spesa sostenuta per:

-         l'acquisto/installazione/sostituzione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica;

-         l'acquisto/installazione di variatori di velocità (c.d. inverter).

Ciascuna detrazione, di importo massimo pari a € 1.500, è usufruibile in un'unica rata.

 

DETRAZIONE 36% - IVA 10% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

È prorogata anche per il 2007, nella misura del 36%, la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Il limite della spesa agevolabile per tale anno è fissato a € 48.000 per unità immobiliare oggetto di intervento.

Alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come definiti dall'art. 31, Legge n. 457/78, effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007 è estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.

N.B.: Per poter beneficiare della detrazione in esame è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il costo riferito alla manodopera

Non è riproposta la possibilità di usufruire dell'incentivo fiscale in esame anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

 

DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

È applicabile anche per il 2007 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

 

CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI

08-02-2007 Mauro Campagner

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

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