NUOVA STRUTTURA DELL'IRPEF
È modificata la
struttura dell'IRPEF incentrata sull'applicazione di deduzioni (no-tax area
e deduzioni per oneri di famiglia), con la reintroduzione
dal 2007 delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico e per le
varie categorie di reddito; sono inoltre
rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.
| 2007 |
2006 |
| REDDITO
PER SCAGLIONI |
ALIQUOTA |
REDDITO
PER SCAGLIONI |
ALIQUOTA |
| Fino
a € 15.000 |
23% |
Fino a € 26.000 |
23% |
| Da € 15.000 a € 28.000 |
27% |
Da € 26.000 a € 36.500 |
33% |
| Da € 28.000 a € 55.000 |
38% |
Da € 33.500 a
€ 100.000 |
39% |
| Da € 55.000 a € 75.000 |
41% |
| Oltre € 75.000 |
43% |
Oltre € 100.000 |
39% + 4% |
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
L'ammontare effettivamente
spettante trova una limitazione in base
ad un determinato rapporto con il reddito complessivo.
La
detrazione per i figli a carico va
ripartita generalmente al 50% tra i 2 genitori. In caso di accordo tra i
due, la detrazione può essere attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più
elevato.
ALTRE
DETRAZIONI
Sono reintrodotte altresì nuove detrazioni per
alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di
lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale). Le detrazioni
in esame, tra loro non cumulabili, spettano
in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo.
DETRAZIONE PER ACQUISTO MEDICINALI
A
decorrere dall'1.7.2007 è previsto
che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l'acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura
o scontrino fiscale contenente l'indicazione della natura, qualità e
quantità dei beni nonché del codice
fiscale del destinatario. È altresì stabilito che fino
al 31.12.2007, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco,
non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto
a mano sullo scontrino da parte
dell'interessato.
RICHIESTA
PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MODELLO F24
I
soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000, sono tenuti a comunicare
telematicamente all'Agenzia delle
Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare tale operazione. Se entro il 3°
giorno successivo a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non
invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".
Con apposito Provvedimento
saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per
impedire l'utilizzo indebito dei crediti.
AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DISABILI
È
previsto che le agevolazioni, fiscali e non, relative agli autoveicoli destinati
al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti
soggetti.
In caso di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) dei veicoli agevolati entro
2 anni dall'acquisto, è dovuta la maggiore imposta calcolata in assenza
dell'agevolazione. Tale disposizione non si applica qualora la cessione del
veicolo sia motivata dalla necessità di
acquistarne uno nuovo a seguito delle mutate esigenze del soggetto disabile.
OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO
È introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art.
25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una ritenuta
d'acconto pari al 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché
di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE
È
estesa l'applicazione del meccanismo di
"reverse charge" di cui all'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72 (in
aggiunta a quanto già previsto dal DL n. 223/2006 per il subappalto in
edilizia, in vigore dall'1.1.2007), anche alle cessioni di:
-
telefonini, loro componenti e accessori;
-
personal computer, loro componenti e accessori;
-
materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.
L'operatività
del reverse charge ai 3 nuovi settori è
subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.
AGENTI
IMMOBILIARI
Tra
i soggetti tenuti all'obbligo di
registrazione ex art. 10, DPR n. 131/86, sono ora ricompresi anche gli
agenti immobiliari (nuova lett. d-bis), relativamente alle scritture private non autenticate di natura negoziale (ad esempio,
preliminari di vendita) stipulate per la conclusione di affari a seguito della
loro attività. I menzionati soggetti sono solidalmente tenuti, con le parti
contraenti, al pagamento dell'imposta relativa a tali scritture.
È aumentata la sanzione
prevista dall'art. 8, comma 1, Legge n. 39/89 in caso di esercizio abusivo
dell'attività di mediazione (da € 7.500 a € 15.000).
INFORMAZIONI DA INDICARE
NEGLI ATTI DI CESSIONE IMMOBILIARE
Sono
modificate le disposizioni previste dall'art. 35, comma 22, DL n. 223/2006 in
merito alle informazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare.
In
aggiunta all'indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e
alle relative modalità di pagamento, nonché dell'ammontare della spesa
sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento
della stessa, sono ora richiesti i dati
identificativi del mediatore immobiliare, il relativo
numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente
CCIAA (in assenza di tali ultime informazioni il notaio è obbligato ad
effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate).
N.B.
: Le
disposizioni di cui al citato comma 22 dell'art. 35, DL n. 223/2006, nella
formulazione in vigore prima delle modifiche in esame, sono applicabili ai pagamenti
effettuati a decorrere dal 4.7.2006. Per i pagamenti effettuati in data
anteriore (ad esempio, acconti), quindi, non è richiesta l'indicazione delle
informazioni sopra citate.
ASSEGNI
PERIODICI AL CONIUGE
La deduzione ex art. 10, comma 1, lett. c),
TUIR degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione
legale ed effettiva, annullamento del matrimonio, ecc. è subordinata
all'indicazione in dichiarazione dei redditi del codice
fiscale del soggetto beneficiario.
TRACCIABILITA' DEI COMPENSI DEI LAVORATORI
AUTONOMI
É
modificata la tempistica introdotta dall'art. 35, comma 12-bis, DL n. 223/2006
relativa al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di
lavoro autonomo. In particolare il
divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre
dall'1.7.2009 (anziché 2008). Per quanto riguarda il periodo transitorio,
dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (anziché
2007) detto limite è pari a € 1.000
e dall'1.7.2008 al 30.6.2009, il
limite sarà pari a € 500.
Con
apposito Decreto ministeriale potranno essere individuate alcune tipologie di
clienti, con riferimento ai quali sarà consentito derogare ai limiti sopra
citati.
IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI
Sono
apportate alcune "correzioni" alla disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni introdotta dal DL n. 262/2006. In particolare:
-
a favore dei fratelli/sorelle
è prevista una franchigia di € 100.000
per ciascun beneficiario;
-
a favore dei soggetti portatori di
handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104/92, è prevista una franchigia
pari a € 1.500.000.
È
inoltre stabilita l'esclusione
dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei
discendenti, realizzati anche tramite patti di famiglia ex art. 768-bis e
segg, C.c., aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda, quote sociali e azioni.
Ora
è espressamente ristabilito il termine di 12
mesi dalla data di apertura della successione.
Le
novità sopra illustrate si applicano alle successioni
aperte dal 3.10.2006 nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo
gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non
autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dall'1.1.2007.
DATI
DEI FABBRICATI E ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
È
stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e
730) i dati identificativi di ciascun fabbricato, nonché quelli relativi
all'ICI, secondo la seguente tempistica:
-
le dichiarazioni presentate nel 2007 dovranno contenere nel quadro dei
fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;
-
a
decorrere dal 2008, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli
enti commerciali, dovranno indicare, oltre all'importo dell'ICI pagata
nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice Comune, il foglio, la
sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile. Tali ultimi dati
dovranno essere indicati nelle dichiarazioni successive solo in caso di
variazione anche di uno solo di essi;
-
le dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali
relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 dovranno contenere
tutti i dati utili per il "trattamento" dell'ICI. Nelle dichiarazioni
successive tali dati dovranno essere indicati solo in caso di variazione anche
di uno solo di essi.
Il
controllo delle dichiarazioni ex art.
36-bis, DPR n. 600/73 riguarderà anche il versamento dell'ICI nell'anno precedente, il cui esito
sarà trasmesso al competente Comune.
MANIFESTAZIONI
CULTURALI LEGATE ALLE TRADIZIONI LOCALI
É
introdotta una nuova disposizione in base alla quale, a decorrere dall'1.1.2007, con riferimento alle manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico o culturale, legate alle tradizioni
locali:
-
le associazioni che operano per la
realizzazione o partecipano alle stesse sono equiparate ai soggetti esenti dall'IRES;
-
le persone fisiche che gestiscono le
attività connesse alle finalità istituzionali delle sopra citate associazioni non
assumono la qualifica di sostituto d'imposta e non sono soggette agli
obblighi di cui al DPR n. 600/73;
-
le prestazioni e dazioni offerte dalle
persone fisiche a favore delle associazioni in esame, ai fini reddituali, hanno carattere
di liberalità.
È
prevista l'esenzione dalla contribuzione ENPALS per le "retribuzioni"
annue lorde di importo non superiore a € 5.000 percepite in relazione a
esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di
tradizioni popolari e folcloristiche da parte di giovani fino a 18 anni,
studenti, pensionati e da parte di coloro che svolgono un'attività lavorativa
per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della
previdenza obbligatoria.
ROTTAMAZIONE
VEICOLI "EURO 0" E "EURO 1"
Sono
introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare il "rinnovo"
del parco veicoli nazionale.
In
particolare, per l'acquisto di un'autovettura "EURO 4" o "EURO 5"
che emette non oltre 140 gr di CO2 al Km, previa rottamazione di
un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo "EURO 0" o "EURO
1", è concesso un contributo pari a
€ 800, nonché l'esclusione dal pagamento del "bollo" per 2 o 3
anni.
Analogo
contributo, pari a € 2.000, è attributo per la sostituzione di un autocarro
di peso complessivo non superiore a 3,5 t.
É
concesso un contributo pari a € 1.500
per l'acquisto di veicoli nuovi già omologati per l'alimentazione a metano,
a GPL, elettrica o ad idrogeno. L'importo di tale contributo è aumentato di
ulteriori € 500 in presenza di emissioni di CO2 inferiori a 120 gr per Km ed
è cumulabile con il contributo previsto per la "rottamazione".
Le
agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati
e risultanti da un contratto stipulato a decorrere dal 3.10.2006 al 31.12.2007
(fino al 31.12.2009 per i citati veicoli a metano, GPL, ecc.).
I
contributi in esame:
-
sono riconosciuti al contribuente direttamente
dal venditore che sarà rimborsato dall'impresa costruttrice o
importatrice;
spettano
anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato
ad un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia.
NOVITA'
IRAP
É
disposta l'introduzione nell'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 di nuove deduzioni, in aggiunta a quelle già esistenti.
In particolare per tutti i
soggetti IRAP, escluse le banche,
assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari
settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste,
telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti)
è deducibile:
-
un importo pari a € 5.000 su
base annua per ogni lavoratore a tempo
indeterminato;
-
un importo pari a € 10.000
su base annua per ogni lavoratore a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
a tempo indeterminato.
Le
nuove deduzioni sopra esaminate sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di
part-time (anche verticale e misto). Sono confermate le deduzioni:
-
pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della
produzione non è superiore a € 181.000;
-
pari a € 2.000 per dipendente, su
base annua, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della
produzione sono pari o inferiori a € 400.000;
-
per incremento della base occupazionale (c.d. bonus occupazione).
La
deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate è ulteriormente
incrementata per le lavoratrici donne
rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (Regolamento
CE n. 2204/2002).
È stabilito che per ciascun
dipendente:
- l'importo delle deduzioni non
può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore
di lavoro;
- l'applicazione delle
deduzioni di € 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi previdenziali è
alternativa a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies.
L'utilizzo
della nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato
e quella relativa ai contributi previdenziali è
subordinato all'autorizzazione UE; a decorrere dal febbraio 2007 spetta
nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.
La
nuova deduzione pari a € 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non
è subordinata all'autorizzazione UE e spetta a decorrere da febbraio 2007
nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.
È
infine stabilito che l'acconto IRAP
2007 può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente
quella ottenuta applicando le nuove
deduzioni.
CREDITO
D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE
È
introdotta la nuova Visco-sud,
prevedendo il riconoscimento di un credito d'imposta, per il periodo 2007-2013,
a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta in esame è subordinato
all'autorizzazione UE.
CREDITO
D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO
Alle
imprese che nel triennio 2007-2009 sostengono costi di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo è riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del 10% (15% se i costi sono riferiti a contratti
stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca). Il credito d'imposta
spettante, calcolato su un importo massimo di spese pari a 15 milioni di euro
per periodo d'imposta, non è tassato
ai fini reddituali né ai fini IRAP.
L'applicazione
dell'agevolazione in esame è comunque subordinata
all'autorizzazione UE.
TRATTAMENTO DELLE
OPERAZIONI IMMOBILIARI DEL PERIODO 4/7 - 12/8 2006
I soggetti che hanno
effettuato operazioni immobiliari nel periodo 4.7 - 11.8.2006 possono
ritenersi "coperti" in quanto sono considerate
pienamente efficaci le cessioni/locazioni poste in essere sulla base di quanto
contenuto nell'originario DL n. 223/2006. Al cedente/locatore è concessa
comunque la possibilità di applicare le nuove disposizioni che prevedono l'opzione
per l'imponibilità IVA, con applicazione delle imposte di registro e
ipo-catastali nelle nuove misure vigenti dal 12.8.2006. L'opzione per
l'imponibilità IVA dovrà essere comunicata dall'interessato nel mod.
IVA 2007 relativo al 2006.
CREDITO
D'IMPOSTA PER ACQUISTO PC DA PARTE DI DOCENTI
É previsto il
riconoscimento, ai docenti delle scuole pubbliche con incarico annuale e delle
università statali, di una detrazione
IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di un PC
nuovo, con un limite massimo di spesa pari a € 1.000.
CONTRIBUTO
PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO.
È
prevista l'erogazione di un contributo a favore dei co.co.co e collaboratori a
progetto per l'acquisto, entro il 31.12.2007, di un PC nuovo.
DEDUCIBILITA'
SPESE PAESI BLACK - LIST
Viene
risolta la questione della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi
delle spese derivanti da Paesi black-list ai sensi dell'art. 110, commi 10 e
11, TUIR.
In sintesi, la separata
indicazione delle spese sostenute non è
più considerata quale condizione necessaria per la deducibilità delle
stesse.
All'omessa o incompleta
indicazione delle spese in esame è ora applicabile la sanzione del 10%, con un
minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.
È
infine espressamente prevista l'estensione
del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse fino al 31.12.2006.
DETRAIBILITA' IVA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
E BEVANDE IN CONVEGNI
Per effetto della modifica dell'art. 19-bis1,
DPR n. 633/72 è ora detraibile anche l'IVA connessa alle somministrazioni di
alimenti e bevande inerenti alla
partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali
eventi. Per il 2007 la
detraibilità è ridotta al 50%.
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E TASSAZIONE
CATASTALE
Nell'ambito
delle cessioni immobiliari nei confronti
di persone fisiche, per le quali ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge n.
266/2005 l'acquirente richiede la tassazione sul valore catastale, è prevista
la possibilità da parte dell'Ufficio di rettificare il corrispettivo pattuito
ex art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, DPR n. 600/73.
IMPOSTA
SOSTITUTIVA PLUSVALENZE IMMOBILIARI
Non
è più possibile
usufruire dell'imposta sostitutiva
del 20% ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005 per le plusvalenze derivanti
dalla cessione di terreni edificabili.
NUOVE DETRAZIONI IRPEF 19%
- spese palestra: è
prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute
in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni, per un ammontare
massimo di € 210;
-
canoni locazione studenti universitari:è
prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute
per il pagamento del canone di locazione
(da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli studenti universitari fino ad un importo massimo pari a € 2.633,
se l'Università è in una Provincia diversa da quella di residenza ed in un
Comune che dista almeno 100 chilometri da quello di residenza;
-
spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti: è
introdotta una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento
degli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti
nel compimento degli atti quotidiani, per
un importo massimo di € 2.100, se il reddito complessivo non supera €
40.000.
FRINGE
BENEFIT AUTO AZIENDALI
È
espressamente disposto che la nuova
misura del fringe benefit (50%) connesso con l'utilizzo dell'auto
aziendale ha
effetto dal 2007.
TRASMISSIONE
TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI
L'obbligo dell'invio
telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal DL n. 223/2006 non
decorrerà dall'1.1.2007 ma da una data che sarà progressivamente individuata
con un apposito Provvedimento da emanare entro l'1.6.2008. È previsto che i
registratori di cassa immessi sul mercato a decorrere dall'1.1.2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica e la deduzione integrale, nell'esercizio in cui sono state sostenute,
delle spese per l'acquisto di detti apparecchi, che non saranno inoltre soggetti alle verifiche periodiche. Lo scontrino
emesso dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica
non avrà valenza fiscale. A tal fine un apposito Provvedimento da emanare
entro giugno 2007 fisserà le modalità di rilascio del predetto scontrino.
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Con
l'intento di uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro
autonomo a quelle relative al reddito d'impresa, è nuovamente modificato
l'art. 54, TUIR, come di seguito sintetizzato:
-
la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivanti
dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento
di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle minusvalenze
da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili;
-
relativamente agli immobili
strumentali per l'esercizio dell'attività è previsto che:
§
sono ammortizzabili in base ai
coefficienti ministeriali;
§
danno luogo a plus/minusvalenza
in caso di cessione, risarcimento, ecc;
§
i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia
una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un
minimo di 8 anni e un massimo di 15;
§
le quote di ammortamento e i canoni di leasing non
sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste
l'immobile e di quello pertinenziale, secondo quanto già stabilito per le
imprese dalla Manovra correttiva;
le
spese di ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui
afferiscono (c.d. "spese non incrementative") sono deducibili nel limite del
5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal
registro cespiti all'1.1; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei
periodi d'imposta successivi.
ELENCHI
CLIENTI FORNITORI
L'elenco
fornitori relativo al 2006 è considerato validamente presentato ancorché
il contribuente indichi la partita IVA in
luogo del codice fiscale. Si rammenta che relativamente all'elenco clienti tale possibilità è stata ammessa dall'Agenzia
delle Entrate nel Comunicato stampa 10.11.2006.
DETRAZIONE SPESE DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
È
prevista la detrazione del 55% delle
spese sostenute entro il 31.12.2007 relative a:
¨
interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti. Il valore massimo della detrazione è pari
a € 100.000;
¨
interventi effettuati su edifici,
parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture
opache orizzontali" (coperture e
pavimenti), a "strutture opache verticali", finestre
comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione è pari a €
60.000;
¨
installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici,
industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, scuole. Il valore massimo della detrazione è pari a
€ 60.000;
¨
interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Il
valore massimo della detrazione è pari a € 30.000.
Le predette detrazioni vanno
ripartite in 3 rate annuali di pari
importo e spettano con le medesime modalità previste per l'agevolazione
IRPEF 36%. Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite con un
apposito Provvedimento da emanare entro il 28.2.2007. Ai fini dell'ammissione al
beneficio è richiesto che:
-
la rispondenza dell'intervento ai
requisiti richiesti sia asseverata da un tecnico abilitato;
-
il contribuente acquisisca la
certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione
energetica predisposto da un professionista abilitato.
DETRAZIONE PER ACQUISTO
FRIGORIFERI CLASSE "A+"
È
introdotta la detrazione d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel 2007
per la sostituzione di frigoriferi/congelatori con analoghi apparecchi di classe
energetica non inferiore ad "A+". La detrazione, di importo massimo
pari a € 200, è usufruibile in un'unica rata.
ULTERIORE DEDUZIONE 36% PER I COMMERCIANTI
È
introdotta un'agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività
d'impresa nel settore del commercio,
consistente nell'ulteriore deduzione
dal reddito d'impresa pari al 36%
delle spese sostenute per sostituire l'illuminazione interna ed esterna con
impianti ad alta efficienza energetica.
Ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il secondo e terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2006, si assume quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto
dell'agevolazione in esame.
DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO TV CON
DIGITALE TERRESTRE
È
prevista una nuova detrazione IRPEF
pari al 20% in relazione alle spese,
sostenute entro il 31.12.2007 e fino all'importo massimo delle stesse di €
1.000, per l'acquisto di un apparecchio TV dotato anche di sintonizzatore
digitale integrato.
Ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF dovuto per il 2008, si assume quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della detrazione
in esame.
DETRAZIONE PER ACQUISTO MOTORI INDUSTRIALI
È
introdotta una detrazione d'imposta per una quota pari al 20% della spesa sostenuta per:
-
l'acquisto/installazione/sostituzione
di motori ad alta efficienza di potenza elettrica;
-
l'acquisto/installazione di variatori
di velocità (c.d. inverter).
Ciascuna
detrazione, di importo massimo pari a € 1.500, è usufruibile in un'unica
rata.
DETRAZIONE 36% - IVA 10% PER RECUPERO
PATRIMONIO EDILIZIO
È prorogata
anche per il 2007, nella misura del 36%,
la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Il limite
della spesa agevolabile per tale anno è fissato a €
48.000 per unità immobiliare oggetto di intervento.
Alle
prestazioni aventi per oggetto interventi
di recupero del patrimonio edilizio, così come definiti dall'art. 31,
Legge n. 457/78, effettuati sui fabbricati
a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007 è estesa l'applicazione dell'aliquota
IVA del 10%.
N.B.: Per
poter beneficiare della detrazione in esame è necessario che nella fattura sia esposto
distintamente il costo riferito alla manodopera
Non è riproposta la possibilità di usufruire
dell'incentivo fiscale in esame anche da parte dei soggetti acquirenti
o assegnatari di un'unità
immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di
costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTE
È
applicabile anche per il 2007 la
deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
Tale
agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un
ammontare calcolato in percentuale ai ricavi
conseguiti per la cessione di
carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino
a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).
CONTRIBUTO
SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI