Con
la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i
signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia di lavoro e
in campo previdenziale introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (legge
n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28 dicembre 2006).
Salvo
disposizioni contenute nell'articolato, tutte le norme entreranno in vigore
a partire dal primo gennaio 2007.
Riportiamo
di seguito una sintesi delle principali novità che interessano i datori di
lavoro sostituti d'imposta e più in generale il "mondo del lavoro".
IRPEF
Detrazione spese ristrutturazione immobili
È
prorogata per l'intero periodo di imposta 2007 la detrazione Irpef
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel
rispetto delle modalità consuete (invio raccomandata al centro operativo di
Pescara e pagamento con bonifico bancario o postale). La misura della detrazione
è confermata al 36%, anche se in tetto massimo di spesa sarà "agganciato"
all'unità immobiliare (48.000,00 euro) e gli interventi "agevolabili"
saranno assoggettati ad IVA ridotta al 10%. L'ulteriore condizione posta dal
legislatore riguarda l'obbligo dell'indicazione in fattura del costo della
mano d'opera, pena la decadenza dal beneficio.
IRPEF
Franchigia Transfrontalieri
E'
prorogato anche per il 2007 il regime accordato ai c.d. transfrontalieri, ossia
il riconoscimento di una franchigia di 8.000 euro annue, esente da tassazione,
sul reddito prodotto.
Anche
a tali soggetti saranno applicate le nuove regole Irpef in ordine alla
determinazione dell'imposta netta.
IRPEF
Contributi di assistenza sanitaria
IRPEF
Clausola di salvaguardia sulle liquidazioni - TFR
Contrariamente
alle previsioni della precedente riforma che riconosceva la c.d. clausola di
salvaguardia esclusivamente sull'imposta Irpef calcolata con i criteri della
tassazione ordinaria, il legislatore introduce il medesimo beneficio
sull'imposta dovuta sui TFR liquidati nel 2007. In sostanza, qualora,
assumendo le nuove aliquote (introdotte con il comma 6 della legge in commento)
si dovesse determinare un'imposta sull'imponibile TFR maggiore di quella
ottenuta con le precedenti aliquote, sarà necessario applicare queste ultime e
rideterminare il tributo dovuto.
IRPEF
Riforma delle regole di tassazione
Vengono
riscritte radicamente le regole di tassazione inerenti il calcolo dell'Irpef.
La scelta operata dal legislatore è quella di reintrodurre le detrazioni a
valere sull'imposta lorda, conseguentemente sono abrogate le aree di esenzione
da tassazione (c.d. "no tax area"
e "no tax family area", per i contribuenti aventi familiari
fiscalmente a carico) che diminuivano l'imponibile fiscale. In estrema sintesi
questi sono gli articoli del TUIR oggetto dell'intervento legislativo:
art.
3 TUIR nuova base imponibile
IRPEF - (al netto dei soli oneri
deducibili, di cui all'articolo 10 TUIR - norma non modificata -);
art.
11 TUIR nuova curva delle aliquote e
scaglioni di reddito progressivi;
art.
12 TUIR reintroduzione delle detrazioni
per carichi di famiglia in sostituzione della c.d. "no tax family area";
art.
13 TUIR reintroduzione delle detrazioni
oggettive (per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e
d'impresa) in sostituzione della c.d. "no tax area"
Ciò
che accomuna il vecchio sistema di tassazione e quello nuovo, decorrente dal 1°
gennaio 2007 è che gli importi previsti, a titolo di detrazione, saranno solo
meramente potenziali in quanto occorrerà ricorrere a differenti formule di
calcolo al fine di ottenere l'importo effettivamente spettante al contribuente
art.
11 TUIR
Nuove
misure di prelievo, utilizzate anche dai sostituti di imposta per la trattenuta
sulla retribuzione di gennaio 2007:
-
fino a 15.000 euro,
23 per cento;
-
oltre 15.001 euro e fino
a 28.000 euro,
27 per
cento;
-
oltre 28.001 euro e fino
a 55.000 euro,
38 per cento;
-
oltre 55.001 euro e fino
a 75.000 euro,
41 per cento;
-
oltre 75.000 euro,
43 per cento.
art.
12 TUIR
Con
specifico riferimento al coniuge a carico
si prevede che le detrazioni saranno pari ad importi teorici abbinati a
formule differenti per calcolarne la quota effettivamente spettante:
-
800 euro, diminuiti del
prodotto tra 110 euro e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000 euro;
-
690(
euro per i redditi compresi tra 15 mila e 40 mila euro;
-
690 euro in funzione del
rapporto tra (80.000 - reddito)/80.000, se il reddito è compreso tra
40.000 e 80.000 mila euro.
Oltre
all'importo di euro 80.000 alcun beneficio è concesso al contribuente in
presenza di un coniuge fiscalmente a carico. In termini pratici, tranne che per
il secondo caso in cui la detrazione è tendenzialmente fissa ed è pari a 690
euro, nelle altre ipotesi vi sono meccanismi tali da rendere la detrazione
inversamente proporzionale al reddito percepito dal contribuente.
L'articolo
12 gestisce altresì le detrazioni per i
figli e gli altri familiari. Anche qui si parte da importi potenziali per
arrivare a quote effettive ed, in analogia al previgente regime, in presenza di
particolari condizioni gli importo sono maggiorati. Questa il nuovo schema delle
detrazioni per carichi di famiglia:
-
800
euro per ciascun figlio, aumentata a 900 euro nel caso di età inferiore
a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220
euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre
figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo (novità). La norma prevede che la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
Formula:
800 X (1- reddito /
95.000)
In presenza di più figli, l'importo di
95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi,
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato
(novità). Inoltre la novità sostanziale per il 2007 sarà la gestione della
detrazione in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, poiché
in questo caso il beneficio spettarà al
genitore affidatario (sempre che non vi sia un differente accordo). Infine
nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
- 750 euro,
da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice
civile. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000
euro.
Art.
13 TUIR
Sono
introdotti nuovi importi inversamente proporzionali al crescere del reddito
complessivo del contribuente e collegati alla tipologia di reddito prodotto.
In sostanza a fronte di un importo teorico si ottiene, con un non agevole
calcolo, un importo effettivo annuo, realmente spettante al lavoratore
dipendente, pensionato o titolare di altri redditi (alcune ipotesi di redditi
assimilati al lavoro dipendente, lavoro autonomo, art. 53 TUIR, impresa minore,
art. 66 TUIR e redditi diversi art.
67, comma 1, lett. l) ed i) ossia attività commerciali e di lavoro autonomo
occasionale).
In
presenza di più tipologie reddituali nell'ambito del reddito annuo
complessivamente prodotto non è consentito cumulare i benefici ed il
contribuente dovrà optare per la detrazione più favorevole. Inoltre, in
analogia a quello che avveniva con la c.d. "no tax area" parte
"aggiuntiva" (euro 4.500,00 per i lavoratori dipendenti e 4.000,00 per i
pensionati) anche le detrazioni attualmente in vigore sono rapportate
all'effettivo periodo di lavoro svolto ed ai giorni di pensione.
Considerando
gli importi degli scaglioni minimi si evince che rispetto a quanto previsto dal
vecchio regime di tassazione è aumentato il livello di reddito esente da
prelievo di imposta di euro 500,00 per i lavoratori dipendenti e pensionati e di
euro 300,00 per i lavoratori autonomi.
Si
riportano i soli benefici attribuibili ai lavoratori dipendenti e
la maggior parte di redditi assimilati, con le relative formule di calcolo:
-
fino
a 8.000,00 euro reddito detrazione pari ad euro 1.840 ,00
-
da
euro 8.001,00 ad euro 15.000,00
detraz.=
euro 1.338,00 + (502 X 15.000,00 - reddito compl)
7.000,00
detrazione
= euro 1.338,00 X (55.000,00
- reddito compl.)
40.000,00
ADDIZIONALE
COMUNALE Acconto 2007 e novità
Ai
comuni sarà consentito, nel rispetto delle previgenti procedure, adottare le
necessarie variazioni in aumento o istituire l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF. Viene confermato l'obbligo, pena
l'inefficacia della delibera comunale, di pubblicare la medesima sul sito
informatico:
Il
legislatore introduce, inoltre, un diverso criterio per individuare il Comune
legittimato a riscuotere il tributo. Ora l'addizionale è dovuta al
Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio
dell'anno cui si riferisce il tributo. Precedentemente occorreva fare
riferimento al 31/12 e, per i dipendenti cessati in corso d'anno, il sostituto
d'imposta, in via provvisoria, assumeva quale Comune quello esistente alla
data della cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che il domicilio
fiscale secondo l'art. 58, comma 2, D.P.R. n. 600/73, per i soggetti residenti
è quello alla cui anagrafe sono iscritti.
Altra
novità rilevante in tema di addizionali è l'introduzione del sistema degli
acconti. Il legislatore, infatti, prevede l'obbligo del versamento
dell'acconto nella misura del 30% dell'addizionale calcolata sul reddito
dell'anno precedente. Per il
2007, pertanto sarà dovuto il primo acconto relativo al medesimo anno e la
scadenza (stante le nuove previsioni normative contenute nel D.L. n. 223/06, sarà
il 16 giugno 2007 unitamente al saldo e acconto IRPEF). L'aliquota da adottare
per il versamento dell'acconto sarà quella dell'anno in corso se il Comune
deliberato entro il 15 febbraio, diversamente si dovrà assumere quella
dell'anno precedente.
IRAP
La riduzione del "cuneo fiscale"
Tutti
i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni
e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici
(energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e
depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) è deducibile:
-
un
importo pari a € 5.000 su base
annua per ogni lavoratore a tempo
indeterminato;
-
un
importo pari a € 10.000 su base
annua per ogni lavoratore a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
-
i
contributi assistenziali e
previdenziali (c.d. "oneri sociali") relativi ai lavoratori
a tempo indeterminato;
Le
nuove deduzioni sopra esaminate sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e sono calcolate in
proporzione del part-time (anche verticale e misto).
Sono
confermate:
-
la
deduzione pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore
della produzione non superiore a € 181.000;
-
la
deduzione pari a € 2.000 per dipendente per i soggetti i cui componenti
postivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;
-
le
deduzioni per incremento della base occupazionale di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies (c.d. "bonus occupazione").
Ai
sensi del nuovo comma 4-sexies, la deduzione per i lavoratori neoassunti in aree
svantaggiate di cui al comma 4-quinquies è ulteriormente incrementata per le lavoratrici
donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (Regolamento
CE n. 2204/2002).
Il
comma 4-septies stabilisce che per ciascun dipendente:
-
l'importo
delle deduzioni ammesse nei precedenti commi non
può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del
datore di lavoro;
-
l'applicazione
delle deduzioni di cui al comma 1, lett a), nn. 2, 3 e 4
(ossia € 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi
previdenziali) è alternativa a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies.
L'utilizzo
della nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato
e quella relativa ai contributi previdenziali è subordinato all'autorizzazione della UE e a decorrere dal
febbraio 2007 spetta nella misura del 50%. Con decorrenza luglio 2007 spetterà
per l'intero ammontare.
La
nuova deduzione pari a € 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non
è subordinata all'autorizzazione della UE e spetta a decorrere da
febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.
Proroga
detrazione asili nido
Asili
nido:
è prorogata per il periodo di imposta 2006 la detrazione del 19% delle spese
sostenute per il pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido. La
misura massima del beneficio è di 120 euro (pari al 19% del limite accordato
pari ad euro 632 euro per ciascun figlio) e le spese devono essere quietanzate
entro il 31/12/2006 per essere indicate nella prossima dichiarazione dei redditi
da presentare.
Nuovi
oneri per la spettanza delle detrazioni relative alle spese farmaceutiche
E'
istituito il c.d. scontrino "parlante". In sostanza, mediante una modifica
delle norme del TUIR, relative alla detrazione per gli acquisti di farmaci (artt.
10, comma 1, lett. b) ed art. 15, comma 1, lett. c)) per il riconoscimento del
beneficio pari al 19% della medesima spesa, sarà necessario l'indicazione del
codice fiscale del contribuente, fruitore del farmaco, nella fattura o nello
stesso scontrino fiscale.
Fino
al 31/12/2007 sarà comunque possibile annotare direttamente il codice fiscale
sullo scontrino emesso senza la predetta indicazione.
Auto
assegnate in uso promiscuo ai dipendenti
Viene
tardivamente chiarito quale debba essere la base imponibile, a titolo di fringe
benefit, per il lavoratore dipendente a cui sia stata assegnata, nel corso del
2006 un auto aziendale ad uso promiscuo. Modificando l'art. 2, comma 71 del
D.L. n. 262/06 si stabilisce che la predetta disposizione non ha effetto
retroattivo, pertanto l'elevazione dal 30 al 50% della quota che costituisce
reddito per l'assegnatario dell'auto è applicata esclusivamente per il
periodo di imposta 2007. Per i datori di lavoro che avessero provveduto a
recuperare a tassazione la differenza con decorrenza 3 ottobre 2006 (entrata in
vigore del D.L. n. 262/06) si renderà necessario restituire la maggior imposta
trattenuta nell'ambito del conguaglio "allargato" da effettuarsi entro il
28 febbraio 2007.
Nuove
detrazioni d'imposta nella misura del 19%
All'articolo
15, c. 1, del Tuir sono introdotti nuovi benefici fiscali.
Nello
specifico, vengono individuate tre nuove fattispecie le cui spese sono
detraibili al 19% dall'imposta lorda, sia se sostenute dal contribuente
direttamente nel proprio interesse, sia se riguardanti i familiari fiscalmente a
carico ed in un caso (ed a determinate condizioni) anche quando siano state
sostenute nell'interesse di familiari anche non fiscalmente a carico. In
particolare si tratta:
-
delle spese, per un
importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle
caratteristiche individuate con apposito decreto;
-
dei canoni di locazione
derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o
rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa,
per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633
euro;
-
delle spese, per un
importo non superiore ad euro 2.100,00 nei casi di non autosufficienza al
compimento degli atti della vita quotidiana (detrazione per le c.d.
"badanti"). In questo caso la spesa è detraibile anche se sostenuta per
il familiare non fiscalmente a carico. In ogni caso il tetto massimo
reddituale per la spettanza del beneficio è fissato in euro 40.000,00
Modifica dei
livelli di reddito e degli importi degli assegni familiari
Dal
1° gennaio 2007, sono disposti:
a)
la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali
dell'assegno, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un
figlio minore, nonché per quelli con un solo genitore e almeno un figlio
minore.
Condizione
comune ad entrambe le fattispecie, è l'assenza nei nuclei di componenti
inabili.
b)
la rivalutazione, nella misura del 15%, degli importi degli assegni
riconosciuti - dal 1º gennaio 2007 - per tutte le altre tipologie di nuclei
familiari con figli.
c)
la rilevanza - ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai
nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
compiuti - al pari dei figli minori, anche dei figli di età superiore a 18 anni
compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
il
mantenimento dei criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare, ex
articolo 2, comma 12 della legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano
applicazione a decorrere dall'anno 2008.
Avvio
anticipato della riforma della previdenza complementare
Attraverso
una serie di correzioni apportate al decreto legislativo. n. 252/2005 - con
particolare riguardo alla funzionalità dei Fondi - viene anticipato al 1°
gennaio 2007 l'avvio della riforma della previdenza complementare.
Costituzione
presso l'inps del fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto
Dal
1º gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile".
Il
Fondo - che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile - è finanziato dalle quote di TFR maturando dal 1° gennaio
2007, non destinate alle forme di previdenza complementare.
Sono
tenute al trasferimento all'INPS, le sole aziende con oltre 49 addetti. Al
trasferimento, in forma di contributo mensile, si applica la normativa in
materia di riscossione obbligatoria, compresa quella di carattere sanzionatorio.
Non si applicano, invece, le disposizioni in materia di agevolazioni
contributive.
Le
relative modalità attuative saranno stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria.
Misure di
carattere compensativo connesse alla perdita delle quote di tfr destinate alla
previdenza complementare.
Per
compensare le imprese della perdita delle quote di TFR destinate alla previdenza
complementare, vengono individuate misure di carattere fiscale e contributivo.
Le
prime, sotto forma di deduzioni fiscali, in misura diversa, in ragione delle
dimensioni aziendali.
Le
seconde, in termini di esonero contributivo.
Dal
1° gennaio 2007, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, costituito presso
l'INPS.
Inoltre,
dal 1° gennaio 2008, è prevista un'ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle
forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, mediante una riduzione del costo del
lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di
TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
Contribuzione
per artigiani e commercianti
Dal
1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS, sono stabilite in misura pari al 19,5%.
Dal
1º gennaio 2008, le stesse aliquote sono elevate al 20%.
Contribuzione
A.G.O.
Dal
1º gennaio 2007, aumenta di 0,30 punti percentuali l'aliquota contributiva dovuta dal
lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In
conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione
pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può
superare il 33 per cento.
Aliquote
iscritti gestione separata INPS
Dal
1º gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non
assicurati ad altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per
il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%.
Con
la stessa decorrenza per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per
il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%.
Cooperative
Per
la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1,
lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano
l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio
educativi, nonché´ altre cooperative, operanti in settori e ambiti
territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini del
versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione
giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi
previdenziali ed assistenziali aumenta secondo le seguenti decorrenze,
percentuali e modalità di calcolo: 30% per l'anno 2007; 60%
per l'anno 2008; 100% per l'anno
2009. Il calcolo è effettuato
sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e
il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, c.
1, della legge n. 389/1989, e successive modificazioni.
Le
eventuali contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle
convenzionali, restano acquisite alle gestioni previdenziali
Durante
questo arco temporale, le cooperative possono versare i contributi dovuti sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile
determinato in base alle previsioni introdotte dalla legge finanziaria.
Disposizioni
in materia di apprendistato
Con
effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è complessivamente rideterminata nel 10%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Sarà
un decreto interministeriale a stabilire la ripartizione di questo contributo
tra le gestioni previdenziali interessate.
Per
i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove, l'aliquota complessiva datoriale del 10% è ridotta in
ragione dell'anno di vigenza del contratto di 8,5
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di
contratto e di 7 punti percentuali
per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Per
i periodi successivi al secondo anno, l'aliquota sarà pari al 10%.
Dal
1º gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo
la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa
contribuzione è stabilita con il previsto decreto interministeriale.
Aliquote
contributive previste per talune assunzioni agevolate
Dal
1º gennaio 2007 l'aumento della contribuzione datoriale stabilito per
l'apprendistato (10%) si applicherà a tutte le tipologie di assunzioni agevolate
nelle quali la legge prevede che la contribuzione a carico dei datori di lavoro
è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti.