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Novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006). 

Salvo disposizioni contenute nell'articolato, tutte le norme entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2007. 

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità che interessano i datori di lavoro sostituti d'imposta e più in generale il "mondo del lavoro". 

 

IRPEF Detrazione spese ristrutturazione immobili

È prorogata per l'intero periodo di imposta 2007 la detrazione Irpef  prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle modalità consuete (invio raccomandata al centro operativo di Pescara e pagamento con bonifico bancario o postale). La misura della detrazione è confermata al 36%, anche se in tetto massimo di spesa sarà "agganciato" all'unità immobiliare (48.000,00 euro) e gli interventi "agevolabili" saranno assoggettati ad IVA ridotta al 10%. L'ulteriore condizione posta dal legislatore riguarda l'obbligo dell'indicazione in fattura del costo della mano d'opera, pena la decadenza dal beneficio.

 

IRPEF Franchigia Transfrontalieri

E' prorogato anche per il 2007 il regime accordato ai c.d. transfrontalieri, ossia il riconoscimento di una franchigia di 8.000 euro annue, esente da tassazione, sul reddito prodotto.

Anche a tali soggetti saranno applicate le nuove regole Irpef in ordine alla determinazione dell'imposta netta.

IRPEF Contributi di assistenza sanitaria

La disposizione della lettera a) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR è prorogata. Pertanto anche per l'anno 2007 i contributi di assistenza sanitaria (versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore in conformità a contratti o accordi aziendali) ad enti e casse avente natura assistenziale non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino a euro 3.615,20 annue. L'eccedenza costituisce reddito di lavoro dipendente. 

Una novità importante riguarda l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (posto a carico dei predetti enti o casse)  degli elenchi dei soggetti ai quali sono stati accordati rimborsi.

 

IRPEF Clausola di salvaguardia sulle liquidazioni - TFR

Contrariamente alle previsioni della precedente riforma che riconosceva la c.d. clausola di salvaguardia esclusivamente sull'imposta Irpef calcolata con i criteri della tassazione ordinaria, il legislatore introduce il medesimo beneficio sull'imposta dovuta sui TFR liquidati nel 2007. In sostanza, qualora, assumendo le nuove aliquote (introdotte con il comma 6 della legge in commento) si dovesse determinare un'imposta sull'imponibile TFR maggiore di quella ottenuta con le precedenti aliquote, sarà necessario applicare queste ultime e rideterminare il tributo dovuto.

 

IRPEF Riforma delle regole di tassazione

Vengono riscritte radicamente le regole di tassazione inerenti il calcolo dell'Irpef. La scelta operata dal legislatore è quella di reintrodurre le detrazioni a valere sull'imposta lorda, conseguentemente sono abrogate le aree di esenzione da tassazione (c.d. "no tax area" e "no tax family area", per i contribuenti aventi familiari fiscalmente a carico) che diminuivano l'imponibile fiscale. In estrema sintesi questi sono gli articoli del TUIR oggetto dell'intervento legislativo:

 

art. 3 TUIR nuova base imponibile IRPEF  - (al netto dei soli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 TUIR - norma non modificata -);

art. 11 TUIR nuova curva delle aliquote e scaglioni di reddito progressivi;

art. 12 TUIR reintroduzione delle detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione della c.d. "no tax family area";

art. 13 TUIR reintroduzione delle detrazioni oggettive (per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa) in sostituzione della c.d. "no tax area"

Ciò che accomuna il vecchio sistema di tassazione e quello nuovo, decorrente dal 1° gennaio 2007 è che gli importi previsti, a titolo di detrazione, saranno solo meramente potenziali in quanto occorrerà ricorrere a differenti formule di calcolo al fine di ottenere l'importo effettivamente spettante al contribuente

art. 11 TUIR

Nuove misure di prelievo, utilizzate anche dai sostituti di imposta per la trattenuta sulla retribuzione di gennaio 2007:

  •          fino a 15.000 euro,                                     23 per cento;

  •          oltre 15.001 euro e fino a 28.000 euro,          27 per cento;

  •          oltre 28.001 euro e fino a 55.000 euro,          38 per cento;

  •          oltre 55.001 euro e fino a 75.000 euro,          41 per cento;

  •          oltre 75.000 euro,                                      43 per cento.

art. 12 TUIR

Con specifico riferimento al coniuge a carico si prevede che le detrazioni saranno pari ad importi teorici abbinati a formule differenti per calcolarne la quota effettivamente spettante:

  •          800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000 euro;

  •          690(*)  euro per i redditi compresi tra 15 mila e 40 mila euro;

  •          690 euro in funzione del rapporto tra (80.000 - reddito)/80.000, se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000 mila euro.

Oltre all'importo di euro 80.000 alcun beneficio è concesso al contribuente in presenza di un coniuge fiscalmente a carico. In termini pratici, tranne che per il secondo caso in cui la detrazione è tendenzialmente fissa ed è pari a 690 euro, nelle altre ipotesi vi sono meccanismi tali da rendere la detrazione inversamente proporzionale al reddito percepito dal contribuente.

L'articolo 12 gestisce altresì le detrazioni per i figli e gli altri familiari. Anche qui si parte da importi potenziali per arrivare a quote effettive ed, in analogia al previgente regime, in presenza di particolari condizioni gli importo sono maggiorati. Questa il nuovo schema delle detrazioni per carichi di famiglia:

  •      800 euro per ciascun figlio, aumentata a 900 euro nel caso di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo (novità). La norma prevede che la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

 

Formula:

800 X (1- reddito / 95.000)

 

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato (novità). Inoltre la novità sostanziale per il 2007 sarà la gestione della detrazione in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, poiché in questo caso il beneficio spettarà al genitore affidatario (sempre che non vi sia un differente accordo). Infine nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

  • 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Art. 13 TUIR

Sono introdotti nuovi importi inversamente proporzionali al crescere del reddito complessivo del contribuente e collegati alla tipologia di reddito prodotto. In sostanza a fronte di un importo teorico si ottiene, con un non agevole calcolo, un importo effettivo annuo, realmente spettante al lavoratore dipendente, pensionato o titolare di altri redditi (alcune ipotesi di redditi assimilati al lavoro dipendente, lavoro autonomo, art. 53 TUIR, impresa minore, art. 66 TUIR e redditi diversi  art. 67, comma 1, lett. l) ed i) ossia attività commerciali e di lavoro autonomo occasionale).

In presenza di più tipologie reddituali nell'ambito del reddito annuo complessivamente prodotto non è consentito cumulare i benefici ed il contribuente dovrà optare per la detrazione più favorevole. Inoltre, in analogia a quello che avveniva con la c.d. "no tax area" parte "aggiuntiva" (euro 4.500,00 per i lavoratori dipendenti e 4.000,00 per i pensionati) anche le detrazioni attualmente in vigore sono rapportate all'effettivo periodo di lavoro svolto ed ai giorni di pensione. 

Considerando gli importi degli scaglioni minimi si evince che rispetto a quanto previsto dal vecchio regime di tassazione è aumentato il livello di reddito esente da prelievo di imposta di euro 500,00 per i lavoratori dipendenti e pensionati e di euro 300,00 per i lavoratori autonomi.

Si riportano i soli benefici attribuibili ai lavoratori dipendenti e la maggior parte di redditi assimilati, con le relative formule di calcolo:

 

  •          fino a 8.000,00 euro reddito detrazione pari ad euro 1.840 ,00

  •          da euro 8.001,00 ad euro 15.000,00

detraz.= euro 1.338,00 + (502 X 15.000,00 - reddito compl)   

                                                        7.000,00

  •          da euro 15.001,00 ad euro 55.000,00

detrazione = euro 1.338,00 X (55.000,00 - reddito compl.)

                                                      40.000,00       

 

ADDIZIONALE COMUNALE Acconto 2007 e novità

Ai comuni sarà consentito, nel rispetto delle previgenti procedure, adottare le necessarie variazioni in aumento o istituire l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Viene confermato l'obbligo, pena l'inefficacia della delibera comunale, di pubblicare la medesima sul sito informatico:

Il legislatore introduce, inoltre, un diverso criterio per individuare il Comune legittimato a riscuotere il tributo. Ora l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. Precedentemente occorreva fare riferimento al 31/12 e, per i dipendenti cessati in corso d'anno, il sostituto d'imposta, in via provvisoria, assumeva quale Comune quello esistente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che il domicilio fiscale secondo l'art. 58, comma 2, D.P.R. n. 600/73, per i soggetti residenti è quello alla cui anagrafe sono iscritti. 

Altra novità rilevante in tema di addizionali è l'introduzione del sistema degli acconti. Il legislatore, infatti, prevede l'obbligo del versamento dell'acconto nella misura del 30% dell'addizionale calcolata sul reddito dell'anno precedente.  Per il 2007, pertanto sarà dovuto il primo acconto relativo al medesimo anno e la scadenza (stante le nuove previsioni normative contenute nel D.L. n. 223/06, sarà il 16 giugno 2007 unitamente al saldo e acconto IRPEF). L'aliquota da adottare per il versamento dell'acconto sarà quella dell'anno in corso se il Comune deliberato entro il 15 febbraio, diversamente si dovrà assumere quella dell'anno precedente.

IRAP La riduzione del "cuneo fiscale"

Tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) è deducibile:

  •          un importo pari a € 5.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato;

  •          un importo pari a € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo  d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

  •          i contributi assistenziali e previdenziali (c.d. "oneri sociali") relativi ai lavoratori a tempo indeterminato;

Le nuove deduzioni sopra esaminate sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e sono calcolate in proporzione del part-time (anche verticale e misto).

 Sono confermate:

  •          la deduzione pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non superiore a € 181.000;

  •          la deduzione pari a € 2.000 per dipendente per i soggetti i cui componenti postivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;

  •          le deduzioni per incremento della base occupazionale di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies (c.d. "bonus occupazione").

Ai sensi del nuovo comma 4-sexies, la deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate di cui al comma 4-quinquies è ulteriormente incrementata per le lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (Regolamento CE n. 2204/2002).

Il comma 4-septies stabilisce che per ciascun dipendente:

  •          l'importo delle deduzioni ammesse nei precedenti commi non può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro;

  •          l'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1, lett a), nn. 2, 3 e 4  (ossia € 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi previdenziali) è alternativa a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

L'utilizzo della nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è subordinato all'autorizzazione della UE e a decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50%. Con decorrenza luglio 2007 spetterà per l'intero ammontare.

La nuova deduzione pari a € 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non è subordinata all'autorizzazione della UE e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.   

 

Proroga detrazione asili nido

Asili nido: è prorogata per il periodo di imposta 2006 la detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido. La misura massima del beneficio è di 120 euro (pari al 19% del limite accordato pari ad euro 632 euro per ciascun figlio) e le spese devono essere quietanzate entro il 31/12/2006 per essere indicate nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare.

Nuovi oneri per la spettanza delle detrazioni relative alle spese farmaceutiche

E' istituito il c.d. scontrino "parlante". In sostanza, mediante una modifica delle norme del TUIR, relative alla detrazione per gli acquisti di farmaci (artt. 10, comma 1, lett. b) ed art. 15, comma 1, lett. c)) per il riconoscimento del beneficio pari al 19% della medesima spesa, sarà necessario l'indicazione del codice fiscale del contribuente, fruitore del farmaco, nella fattura o nello stesso scontrino fiscale.  

Fino al 31/12/2007 sarà comunque possibile annotare direttamente il codice fiscale sullo scontrino emesso senza la predetta indicazione.

 

Auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Viene tardivamente chiarito quale debba essere la base imponibile, a titolo di fringe benefit, per il lavoratore dipendente a cui sia stata assegnata, nel corso del 2006 un auto aziendale ad uso promiscuo. Modificando l'art. 2, comma 71 del D.L. n. 262/06 si stabilisce che la predetta disposizione non ha effetto retroattivo, pertanto l'elevazione dal 30 al 50% della quota che costituisce reddito per l'assegnatario dell'auto è applicata esclusivamente per il periodo di imposta 2007. Per i datori di lavoro che avessero provveduto a recuperare a tassazione la differenza con decorrenza 3 ottobre 2006 (entrata in vigore del D.L. n. 262/06) si renderà necessario restituire la maggior imposta trattenuta nell'ambito del conguaglio "allargato" da effettuarsi entro il 28 febbraio 2007.

 

Nuove detrazioni d'imposta nella misura del 19%

All'articolo 15, c. 1, del Tuir sono introdotti nuovi benefici fiscali.

Nello specifico, vengono individuate tre nuove fattispecie le cui spese sono detraibili al 19% dall'imposta lorda, sia se sostenute dal contribuente direttamente nel proprio interesse, sia se riguardanti i familiari fiscalmente a carico ed in un caso (ed a determinate condizioni) anche quando siano state sostenute nell'interesse di familiari anche non fiscalmente a carico. In particolare si tratta:

  •         delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito decreto;

  •         dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

  •          delle spese, per un importo non superiore ad euro 2.100,00 nei casi di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana (detrazione per le c.d. "badanti"). In questo caso la spesa è detraibile anche se sostenuta per il familiare non fiscalmente a carico. In ogni caso il tetto massimo reddituale per la spettanza del beneficio è fissato in euro 40.000,00

 

Modifica dei livelli di reddito e degli importi degli assegni familiari         

Dal 1° gennaio 2007, sono disposti:

a)      la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, nonché per quelli con un solo genitore e almeno un figlio minore.

Condizione comune ad entrambe le fattispecie, è l'assenza nei nuclei di componenti inabili.

b)      la rivalutazione, nella misura del 15%, degli importi degli assegni riconosciuti - dal 1º gennaio 2007 - per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli.

c)      la rilevanza - ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti - al pari dei figli minori, anche dei figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

il mantenimento dei criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare, ex articolo 2, comma 12 della legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.

 

Avvio anticipato della riforma della previdenza complementare

Attraverso una serie di correzioni apportate al decreto legislativo. n. 252/2005 - con particolare riguardo alla funzionalità dei Fondi - viene anticipato al 1° gennaio 2007 l'avvio della riforma della previdenza complementare.

 

Costituzione presso l'inps del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto

Dal 1º gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

Il Fondo - che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile - è finanziato dalle quote di TFR maturando dal 1° gennaio 2007, non destinate alle forme di previdenza complementare.

Sono tenute al trasferimento all'INPS, le sole aziende con oltre 49 addetti. Al trasferimento, in forma di contributo mensile, si applica la normativa in materia di riscossione obbligatoria, compresa quella di carattere sanzionatorio. Non si applicano, invece, le disposizioni in materia di agevolazioni contributive.

Le relative modalità attuative saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Misure di carattere compensativo connesse alla perdita delle quote di tfr destinate alla previdenza complementare.

Per compensare le imprese della perdita delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, vengono individuate misure di carattere fiscale e contributivo.

Le prime, sotto forma di deduzioni fiscali, in misura diversa, in ragione delle dimensioni aziendali.

Le seconde, in termini di esonero contributivo.

Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, costituito presso l'INPS.

Inoltre, dal 1° gennaio 2008, è prevista un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

 

Contribuzione per artigiani e commercianti

Dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, sono stabilite in misura pari al 19,5%.

Dal 1º gennaio 2008, le stesse aliquote sono elevate al 20%.               

 

Contribuzione A.G.O.

Dal 1º gennaio 2007, aumenta di 0,30 punti percentuali l'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33 per cento.

 

Aliquote iscritti gestione separata INPS  

Dal 1º gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non assicurati ad altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%.

Con la stessa decorrenza per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%.

 

Cooperative

Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché´ altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali aumenta secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: 30% per l'anno 2007; 60% per l'anno 2008; 100% per l'anno 2009. Il calcolo è  effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, c. 1, della legge n. 389/1989, e successive modificazioni.

Le eventuali contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, restano acquisite alle gestioni previdenziali 

Durante questo arco temporale, le cooperative possono versare i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile determinato in base alle previsioni introdotte dalla legge finanziaria.

 

Disposizioni in materia di apprendistato

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Sarà un decreto interministeriale a stabilire la ripartizione di questo contributo tra le gestioni previdenziali interessate.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota complessiva datoriale del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

Per i periodi successivi al secondo anno, l'aliquota sarà pari al 10%.

Dal 1º gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il previsto decreto interministeriale.

 

Aliquote contributive previste per talune assunzioni agevolate

Dal 1º gennaio 2007 l'aumento della contribuzione datoriale stabilito per l'apprendistato (10%) si applicherà a tutte le tipologie di assunzioni agevolate nelle quali la legge prevede che la contribuzione a carico dei datori di lavoro è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti.

31-01-2007 Stefano De Faveri

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