Con decorrenza 1 gennaio 2007
l'Unione europea ha visto l'entrata di due nuovi Paesi membri:
Quindi le merci provenienti da uno
di questi due Paesi, o, viceversa, che sono dirette verso uno di questi due
Stati saranno qualificate, rispettivamente, come acquisti o come cessioni
intracomunitarie.
Fino al 31 dicembre 2006 le
predette operazioni erano invece considerate importazioni ed esportazioni.
Pertanto ora le merci non sono
più soggette alle rigide formalità doganali, ma possono circolare
tranquillamente nel territorio della UE rispettando ovviamente le regole
previste dal D.L. 331/93 (per esempio l'obbligo di presentazione dei modelli
"intra").
MISURE TRANSITORIE
L'Agenzia delle Dogane ha
comunicato le misure da adottare per quelle operazioni doganali transitorie in
corso alla data del 1 gennaio 2007.
IMPORTAZIONI
1) Beni importati diversi dai
mezzi di trasporto
I beni introdotti in Italia prima
del 01/01/2007 in regime speciale di ammissione temporanea e che al 01/01/2007
sono ancora sotto tale regime, sono assoggettati alle vecchie norme fin tanto
che non abbandonano il regime speciale. Quando cesseranno i vincoli del regime
speciale:
-
sia che i beni rimangano in
Italia, sia che vengano inviati in Bulgaria o Romania, saranno soggetti
all'IVA in Italia
-
se la merce viene trasportata
al di fuori dell'Unione europea o rispedita alla persona che l'aveva
esportata, non ci sarà alcuna imposizione IVA
2) Beni importati consistenti
in mezzi di trasporto
I mezzi di trasporto provenienti
da Bulgaria o Romania che alla data del 01/01/2007 si trovano nel territorio
italiano in regime di temporanea importazione sono assoggettati alle seguenti
regole:
-
se sono stati immatricolati o
iscritti in pubblici registri prima del 01/01/1998 non sono soggetti ad IVA
-
se sono stati immatricolati o
iscritti in pubblici registri dopo il 01/01/1998 sono soggetti ad IVA in
Italia una volta cessato il regime di temporanea importazione
3) Beni introdotti dopo il
01/01/2007 ma pagati o fatturati con data anteriore
I beni introdotto dopo il
01/01/2007, ma pagati o fatturati, anche solo parzialmente, prima del 01/01/2007
sono trattati come acquisti intracomunitari ed assoggettati all'IVA con il
meccanismo del "reverse charge"
ESPORTAZIONI
 
1) Beni spediti dopo il
01/01/2007 ma fatturati con data anteriore
Tali operazioni, fatturate con
indicazione dell'articolo 8, co. 1 lett. a) del D.P.R. 633/72 sono considerate
esportazioni ai fini IVA
2) Beni esportati e reimportati
I beni esportati prima del
01/01/2007 e reimportati con data successiva sono soggetti ad IVA nel momento in
cui sono reintrodotti in Italia