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Finanziaria 2007 e previdenza complementare

Chi è interessato dalla Riforma

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

Forme pensionistiche complementari

 

Introduzione

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione -COVIP (v. oltre 'COVIP').

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

Il lavoratore può decidere di avvalersi:

  •                      di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende); oppure

  •            di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.  

 

Forme pensionistiche collettive

Forme pensionistiche individuali 

·               Fondi pensione negoziali (o chiusi)

·               Fondi pensione aperti ad adesione collettiva

·               Fondi pensione preesistenti

·              Fondi pensione aperti ad adesione individuale

·              Contratti di assicurazione sulla vita

 

Fondi pensione negoziali (o chiusi)

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nell'individuazione della politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria.

Il fondo è dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.

L'assemblea è formata dagli associati o loro rappresentanti e gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere dotati di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. L'impiego dei contributi raccolti, infatti, è affidato al gestore delle risorse finanziarie (banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo.  

 

Fondi Pensione Aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali.

L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.

Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l'adesione collettiva ad uno o più fondi aperti.

La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.

Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell'organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva. 

Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.

In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile del fondo.

 

Fondi pensione preesistenti

 I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.

L'adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali.

Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.

 

La scelta sulla destinazione del Tfr

  In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

 

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

 

Modalità Esplicite  

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

  • destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

    La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

    La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

 

Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)  

Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.  

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

  1. alla forma individuata con accordo aziendale;
  2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.  

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

 La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

  • riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;

  • determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;

  • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.  

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.

 In particolare, tali lavoratori possono:

  • se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS;   
  •  se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in 'Modalità Tacite' (v. sopra).

Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla categoria di appartenenza.

 

 

STRADE PERCORRIBILI LAVORATORE DIPENDENTE

iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993

 

 

 

 

STRADE PERCORRIBILI LAVORATORE DIPENDENTE

 iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993

 

La Pensione Complementare e le altre Opzioni

 La Pensione Complementare 

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

  • interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare
  • parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

Anticipazioni

In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

  • in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
  • dopo 8 anni di iscrizione al fondo:

o              fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;

o              fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre 'riscatto della posizione individuale').

 

Trasferimento Della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
  • perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): L'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. 'riscatto della posizione individuale'), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;

  • volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

Riscatto della posizione individuale

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un'altra forma pensionistica complementare, può:
  • chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione

    Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
  • nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata.
  • nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l'intera posizione.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementare possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le agevolazioni fiscali

 Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per l'aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Regime fiscale dei rendimenti

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all'imposta sostitutiva dell'11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento).

Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). 

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà  di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. 

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. 

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.

Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.

In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. 

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.

21-12-2006 Stefano De Faveri

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

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31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
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Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

ATTENZIONE

Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.