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Cantieri edili: nuove sanzioni e adempimenti

La legge 4 agosto 2006, n. 248, legge di conversione della Manovra bis ha inserito, l'articolo 36 bis recante "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Con la predetta norma sono state introdotte nonché riformulate determinate conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro che occupi irregolarmente lavoratori alle proprie dipendenze, allo scopo non soltanto di contrastare l'utilizzo di lavoratori "in nero" bensì di garantire anche in tal modo la sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di garantire ai clienti operanti nei cantieri edili la conoscenza delle nuove norme di riferimento vi forniamo una serie di prospetti riepilogativi degli adempimenti e delle sanzioni applicate in caso di inadempimento delle stesse:

 

Si ricorda, inoltre, che i principali adempimenti sono:

o       nuove sanzioni per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria;

o       comunicazioni di assunzioni;

o       tesserino di riconoscimento dei lavoratori in cantiere (di cui si allega un fac simile);

o       registro di cantiere;

o       sospensione dei cantieri edili.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

 

FATTISPECIE

DISCIPLINA PRECEDENTE

 

Articolo 3 decreto legge 12/2002

DISCIPLINA ATTUALE

 

Articolo 3 decreto legge n. 12/2002

ex art 36 bis legge n. 248/2006

Condotta illecita

Impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria

Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria

Sanzione amministrativa

Dal 200,00 al 400,00 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato dall'inizio dell'anno fino alla data di constatazione della violazione

Da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo

Sanzione civile per contributi e premi evasi

 

Per ciascun lavoratore, non inferiore ad euro 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione

Constatazione della violazione

Organi di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro

Organi di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro

Irrogazione della sanzione amministrativa

L'Agenzia delle entrate

La Direzione Provinciale del Lavoro

 

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE (ARTICOLO 9 BIS COMMA 2 DECRETO LEGGE n. 510/1996 CONV. IN LEGGE 608/1996)

 

Fonte

 

articolo 86 comma 10 bis decreto legislativo 276/2003 come sostituito dall'articolo n. 36 bis comma 6

DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE 248/2006

 

Soggetti

 

Datori di lavoro del settore edile

 

Obbligo

 

Comunicazione al C.p.i. il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro

 

Modalità

 

Mediante documentazione avente data certa

 

 

Sanzione amministrativa

articolo n. 86 comma 10 bis decreto legislativo 276/2003

 

Da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato

  

 

 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO (dal 1° ottobre 2006)

(OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)

Fonte

 

ARTICOLO 36 BIS COMMA 3 DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE N. 248/2006

 

Soggetti

 

Datori di lavoro nell'ambito dei cantieri edili (a)

 

ed i relativi lavoratori autonomi (b)

 

Obbligo

 

(a) Munire i lavoratori dipendenti della tessera

 

(b) Provvedere per proprio conto a munirsi della tessera

 

Modalità

 

Tessera con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro

 

Sanzione amministrativa

Da 100,00 a 500,00 euro per ciascun lavoratore

Altro soggetto responsabile

Responsabilità solidale del committente per le violazioni commesse dagli altri datori di lavoro o lavoratori autonomi

 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO (dal 1° ottobre 2006)

(OBBLIGHI DEL LAVOATORE)

Fonte

 

ARTICOLO 36 BIS COMMA 3 e 4 DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE 248/2006

 

Soggetti

 

Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi

 

Obbligo

 

Tenere esposta la tessera

 

 

Sanzione amministrativa

 

Da 50,00 a 300,00 euro

 


 

REGISTRO DI CANTIERE (dal 1° ottobre 2006)

 

Fonte

 

ARTICOLO 36 BIS COMMA 3 e 4 DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE 248/2006

 

Soggetti

 

Datori di lavoro nell'ambito dei cantieri edili e che occupano meno di dieci lavoratori

 

ed i relativi lavoratori autonomi

 

Obbligo

 

Istituzione del registro di cantiere vidimato dalla D.P.L, da tenersi sul luogo di lavoro

(in alternativa alla tessera di riconoscimento)

 

Modalità

 

Annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori

 

Sanzione amministrativa

Da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore

SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL CANTIERE EDILE

 

 

Condotta illecita

 

I due presupposti del provvedimento (è sufficiente la sussistenza di almeno uno dei due presupposti) previsti dall'articolo 36 bis sono:

a)       l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.;

b)      reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.

 

 

Provvedimento

sospensione dei lavoro che si applica alla singola impresa che ha posto in essere la violazione nel cantiere ispezionato, e non di tutto il cantiere

 

Constatazione della violazione

Organi di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro

 

Irrogazione della sanzione amministrativa

Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

 

  

10-10-2006 Stefano De Faveri

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)


via N. Franco, 1
31100 - Treviso

Fax 0422/262573

Codice Fiscale e Partita Iva
03182360267

ATTENZIONE

Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.

E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.