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Cantieri edili: nuove sanzioni e adempimenti
La
legge 4 agosto 2006, n. 248, legge di conversione della Manovra bis ha inserito,
l'articolo 36 bis recante "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Con
la predetta norma sono state introdotte nonché riformulate determinate
conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro che occupi
irregolarmente lavoratori alle proprie dipendenze, allo scopo non soltanto di
contrastare l'utilizzo di lavoratori "in nero" bensì di garantire anche
in tal modo la sicurezza sul luogo di lavoro.
Al
fine di garantire ai clienti operanti nei cantieri edili la conoscenza delle
nuove norme di riferimento vi forniamo una serie di prospetti riepilogativi
degli adempimenti e delle sanzioni applicate in caso di inadempimento delle
stesse:
Si
ricorda, inoltre, che i principali adempimenti sono:
o
nuove sanzioni per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle
scritture o altra documentazione obbligatoria;
o
comunicazioni di assunzioni;
o
tesserino di riconoscimento dei lavoratori in cantiere (di cui si allega
un fac simile);
o
registro di cantiere;
o
sospensione dei cantieri edili.
Lo
studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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FATTISPECIE
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DISCIPLINA
PRECEDENTE
Articolo
3 decreto legge 12/2002
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DISCIPLINA
ATTUALE
Articolo
3 decreto legge n. 12/2002
ex
art 36 bis legge n. 248/2006
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Condotta
illecita
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Impiego
di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra
documentazione obbligatoria
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Impiego
di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione
obbligatoria
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Sanzione
amministrativa
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Dal
200,00 al 400,00 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore
irregolare, del costo del lavoro calcolato dall'inizio dell'anno fino
alla data di constatazione della violazione
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Da
euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro
150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
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Sanzione
civile per contributi e premi evasi
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Per
ciascun lavoratore, non inferiore ad euro 3.000,00, indipendentemente
dalla durata della prestazione
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Constatazione
della violazione
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Organi
di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro
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Organi
di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro
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Irrogazione
della sanzione amministrativa
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L'Agenzia
delle entrate
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La
Direzione Provinciale del Lavoro
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COMUNICAZIONE
DI ASSUNZIONE (ARTICOLO 9 BIS
COMMA 2 DECRETO LEGGE n. 510/1996 CONV. IN LEGGE 608/1996)
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Fonte
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articolo
86 comma 10 bis decreto legislativo 276/2003 come sostituito
dall'articolo n. 36 bis comma 6
DECRETO
LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE 248/2006
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Soggetti
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Datori
di lavoro del settore edile
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Obbligo
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Comunicazione
al C.p.i. il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di
lavoro
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Modalità
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Mediante
documentazione avente data certa
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Sanzione
amministrativa
articolo
n. 86 comma 10 bis decreto legislativo 276/2003
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Da
100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato
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TESSERA
DI RICONOSCIMENTO (dal 1° ottobre 2006)
(OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO)
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Fonte
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ARTICOLO
36 BIS COMMA 3 DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE N. 248/2006
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Soggetti
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Datori
di lavoro nell'ambito dei cantieri edili (a)
ed
i relativi lavoratori autonomi (b)
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Obbligo
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(a)
Munire i lavoratori dipendenti della tessera
(b)
Provvedere per proprio conto a munirsi della tessera
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Modalità
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Tessera
con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di
lavoro
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Sanzione
amministrativa
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Da
100,00 a 500,00 euro per ciascun lavoratore
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Altro
soggetto responsabile
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Responsabilità
solidale del committente per le violazioni commesse dagli altri datori di
lavoro o lavoratori autonomi
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TESSERA
DI RICONOSCIMENTO (dal 1° ottobre 2006)
(OBBLIGHI
DEL LAVOATORE)
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Fonte
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ARTICOLO
36 BIS COMMA 3 e 4 DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE 248/2006
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Soggetti
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Lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi
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Obbligo
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Tenere
esposta la tessera
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Sanzione
amministrativa
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Da
50,00 a 300,00 euro
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REGISTRO
DI CANTIERE (dal 1° ottobre 2006)
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Fonte
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ARTICOLO
36 BIS COMMA 3 e 4 DECRETO LEGGE N. 223/2006 CONV. IN LEGGE 248/2006
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Soggetti
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Datori
di lavoro nell'ambito dei cantieri edili e che occupano meno di dieci
lavoratori
ed
i relativi lavoratori autonomi
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Obbligo
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Istituzione
del registro di cantiere vidimato dalla D.P.L, da tenersi sul luogo di
lavoro
(in alternativa alla tessera
di riconoscimento)
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Modalità
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Annotazione
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori
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Sanzione
amministrativa
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Da
100 a 500 euro per ciascun lavoratore
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SOSPENSIONE
DEI LAVORI DEL CANTIERE EDILE
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Condotta
illecita
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I
due presupposti del
provvedimento (è sufficiente la sussistenza di almeno uno dei due
presupposti) previsti dall'articolo 36 bis sono:
a)
l'impiego
di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.;
b)
reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.
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Provvedimento
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sospensione
dei lavoro che si applica alla singola impresa che ha posto in essere la
violazione nel cantiere ispezionato, e non di tutto il cantiere
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Constatazione
della violazione
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Organi
di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro
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Irrogazione
della sanzione amministrativa
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Personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
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10-10-2006 Stefano De Faveri
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Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri
via Terraglio, 45
31022 - Frescada (TV)
via N. Franco, 1
31100 - Treviso
Fax 0422/262573
Codice Fiscale e Partita Iva 03182360267
ATTENZIONE Si ricorda ai Signori clienti che dispongono di un sito web, che è obbligatoria l'indicazione della propria Partita IVA nella homepage del sito, pena sanzioni.
E' ora altrettanto obbligatoria (per le società di capitali) la pubblicazione di dati legali quali sede, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese e il capitale effettivamento versato.
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