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Come gestire l'ispezione in azienda

Considerata la necessità che, alla luce della riforma operata del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sulle razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia  di previdenza sociale e lavoro, si giunga in tempi rapidi ad una uniformità di comportamento da parte di tutti gli organi che effettuano attività di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, è stato siglato un protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, INSP e INAIL in data 24 marzo 2006.

Tale protocollo è definito CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO.

Il Codice si basa principalmente sul principio di collaborazione e rispetto reciproco tra personale  ispettivo e soggetti ispezionati. E’ dettato infatti che le ispezioni devono essere condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività di coloro che sono ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento.
Gli ispettori sono dotati del potere di accesso ai locali aziendali dopo aver comunque esibito il loro titolo di riconoscimento. I datori di lavoro non possono impedire l’entrata degli ispettori in azienda, infatti il solo tentativo di ritardarne l’ingresso può costituire reato penale.
Si tenta comunque di calibrare l’impatto dell’ispezione sull’organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda la procedura ispettiva i relativi accertamenti consistono di norma nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nella rilevazione delle presenze e nell’esame dei libri matricola e paga, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione della valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro.
Gli accertamenti inoltre devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.

Nel dare inizio alla sua attività il personale ispettivo ha l’accortezza innanzitutto di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò si compatibile con l’accertamento ispettivo. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato affinché presenzi alle attività di verifica.
L’assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità. L’ispettore controlla, in caso di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso del titolo di abilitazione.

Un altro aspetto disciplinato all’interno del codice riguarda le modalità di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori (art. 12).
Esse devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo raccoglie dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di Parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza.
Gli ispettori valutano la possibilità di estendere l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi, salvo che si proceda con funzioni di polizia giudiziaria.
Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, in modo da non dare luogo a dubbi interpretativi. Qualora le dichiarazioni siano acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate  con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi, non hanno quindi valore di prova precostituita.
Per avere dichiarazioni libere e spontanee queste ultime devono essere prese non in presenza di altri lavoratori, né del datore di lavoro.

A conclusione della visita ispettiva gli ispettori redigono il verbale di accertamento, utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di accertamento.
Questo verbale deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere l’indicazione dei dati necessari per l’adozione dei provvedimenti di competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli Organi amministrativi ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.
Le conclusioni finali del verbale d’accertamento alle quali è pervenuto l’ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di pervenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.

Il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità. 

16-12-2006 Stefano De Faveri

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